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Traffico illecito di rifiuti e certificati falsi, la corretta percezione dell’imputazione penale

Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 13 novembre 2025, n. 36966

Il caso riguarda la responsabilità penale per traffico illecito di rifiuti, con particolare riferimento alla predisposizione di certificati falsi. La vicenda conferma che l’imputazione deve essere valutata nel suo complesso, includendo le condotte concorsuali effettivamente accertate, senza frazionamenti non pertinenti.

I fatti

L’imputata ha proposto ricorso straordinario (che viene dichiarato inammissibile) contro la sentenza della Terza Sezione penale della Cassazione n. 42611/24, del 21 novembre 2024.

Sostiene che in tale sentenza la Terza sezione penale sarebbe incorsa in errore percettivo riguardo al contenuto dell’imputazione. Avrebbe erroneamente ritenuto, infatti, che fosse ascritto il concorso nelle diverse condotte di traffico illecito di rifiuti contestate al capo A) trascurando che questo capo di imputazione è “suddiviso in trenta sottocapi contestati di volta in volta, oltre che all’imputato principale, anche a soggetti differenti a seconda della loro partecipazione o meno alle singole operazioni di gestione (asseritamente illecite) dei rifiuti in oggetto”. La difesa osserva: che alla donna è stata contestata la partecipazione a quattro attività, consistenti nella redazione di certificati di analisi asseritamente falsi; che tali attività sono oggetto dei “sottocapi” A2), A6), A17), A24) e i Giudici di merito hanno escluso il diretto coinvolgimento della stessa nella redazione dei certificati di cui ai capi A2) e A6). Sostiene, dunque, che l’affermazione della penale responsabilità sarebbe limitata ai fatti di cui ai capi A17) e A24) e il concorso al traffico illecito oggetto di imputazione si sarebbe esaurito con la redazione dei certificati di analisi ivi indicati.

Secondo la difesa, l’errata percezione dei confini dell’imputazione formulata nei confronti dell’imputata che “non era chiamata a rispondere dell’intero capo A), e cioè di tutte le condotte in esso indicate […] ma unicamente di quattro condotte concorsuali, per due delle quali è stata assoltasarebbe resa evidente dal fatto che, nel respingere il ricorso, la Terza Sezione penale ha sviluppato argomentazioni di diritto sostanziale sulla individuazione della condotta concorsuale ma ha del tutto ignorato la doglianza processuale inerente ai confini dell’imputazione e, quindi, non ha risposto ai motivi dì ricorso con i quali era stato dedotto il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza.

L’intervento della Cassazione

Le critiche proposte sono manifestamente infondate. Quanto prospettato, infatti, non è riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata.

Non è possibile che, attraverso il ricorso straordinario ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimento impugnato. La storia, la natura e la ratio del rimedio straordinario, rendono evidente che l’errore di fatto può dare luogo all’annullamento di una sentenza della Corte di Cassazione ex art. 625 bis cpp. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice.

Si è chiarito, in particolare, che l’errore di fatto censurabile deve:

  • – consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell’art. 395, n. 4, cpc, nel supporre “la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa”, ovvero nel supporre “l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita” se (tanto nell’uno quanto nell’altro caso) “il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare”;
  • – assumere “inderogabile carattere decisivo”, tradursi cioè, necessariamente, “nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente sull’esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità”;
  • – aver comportato un errore percettivo inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità;
  • – non consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni.

In altri termini, ciò che si può denunziare, coincide con l’errore revocatorio – secondo l’accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della “invenzione” o della “omissione” – in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. Nel caso in esame, la doglianza proposta non appare inquadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato.

Secondo quanto riferito dai Giudici di merito – due diversi sopralluoghi e una ispezione ARPA hanno consentito di accertare che “il laboratorio non aveva i macchinari necessari” per svolgere tutti gli esami richiesti dai produttori, sicché i certificati rilasciati erano, almeno in parte, certamene falsi. In sintesi, il laboratorio nel quale la imputata svolgeva la propria attività di certificazione era, nella sostanza, inattivo e tutte le analisi rilevanti in giudizio devono ritenersi “fintamente eseguite e prive di attendibilità”.

Ciò non è stato contestato nel ricorso straordinario qui in esame e rispetto ad esse la imputata non ha dedotto alcun errore percettivo.

Proprio muovendo da queste premesse, la Terza Sezione penale ha ritenuto integrata la condotta contestata alla donna e sussistente l’elemento psicologico del reato. A pag. 9 della sentenza impugnata si legge infatti: “Appare superfluo sottolineare la decisiva rilevanza di tali condizioni, in cui la imputata si trovava ad emettere i certificati: condizioni rimaste prive di adeguata confutazione da parte difensiva”.

Facendo questo ragionamento, la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta contestata alla donna fosse inserita in un contesto illecito del quale aveva piena consapevolezza, e che tale condotta integrasse gli estremi del concorso nel reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p.

La sentenza impugnata ha ritenuto coerente, e conforme ai principi di diritto, l’impostazione dei Giudici di merito, che “non hanno seguito la prospettiva “atomistica” (sostenuta dalla difesa) e, “tutt’altro che illogicamente”, hanno inserito le condotte dell’imputata “nel più ampio contesto del traffico illecito di cui al capo A)”.

Il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

In sintesi, nella sentenza n. 42611/24, la Terza sezione penale della Suprema Corte ha ritenuto che i fatti accertati in giudizio integrino un concorso nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui al capo A) e ha individuato la condotta concorsuale della donna nell’aver predisposto falsi certificati per dare apparenza di liceità a più di trenta trasporti di ingenti quantità di rifiuti. Ha ritenuto, inoltre, che dovesse essere disattesa la “prospettiva “atomistica”” sostenuta dalla difesa e che le specifiche condotte contestate nei “sottocapi” Al7) e A24) dovessero essere inserite “nel più ampio contesto del traffico illecito di cui al capo A)”. Ha ritenuto, dunque, che vi fosse piena corrispondenza tra i fatti oggetto di imputazione e i fatti dei quali la l’imputata è stata dichiarata responsabile.

Per concludere, gli argomenti sviluppati dalla difesa non pongono in luce errori percettivi o di fatto, ma sono volti piuttosto a contestare la tenuta logica della decisione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. La disposizione di cui all’art. 625 bis cpp, non può essere utilizzata per scrutinare ulteriormente la motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere.

Avv. Emanuela Foligno

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