Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 17 novembre 2025, n. 30335
L’interpretazione delle clausole inerenti alla portata ed all’estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del Giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e motivata. La Corte di Cassazione conferma che la polizza assicurativa della ditta copre anche gli infortuni derivanti da attività diverse, purché il rischio sia simile. Nel caso in esame, la caduta dal cestello elevatore durante lavori di potatura rientrava nella copertura assicurativa prevista per le operazioni in quota.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Pesaro ha condannato i 2 soci della società datrice di lavoro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell’infortunio qui a commento.
Il lavoratore è caduto a terra da un’altezza di circa sei metri, mentre si trovava sul cestello elevatore di proprietà della predetta Società, in quanto impegnato con altro collega nell’esecuzione dei lavori di potatura di alberi su un fondo agricolo e, in accoglimento dell’azione di regresso esperita dall’INAIL, li aveva condannati in solido con la Società al pagamento della somma di Euro 995.514,40 in favore di detto Istituto, mentre ha rigettato la domanda di garanzia assicurativa proposta dalla Società.
La Corte di Ancona (n. 57/22), ha rigettato l’appello proposto in ordine alla domanda principale svolta rilevando come, a seguito della sentenza resa in sede penale dalla Corte di Cassazione (n. 24415/2021), che ha annullato la sentenza della Corte di appello di Ancona agli effetti penali per estinzione del reato in relazione all’intervenuta prescrizione, ed ha rigettato il ricorso agli effetti civili, si era formato il giudicato in relazione sia alla ricostruzione della dinamica dell’infortunio, che all’accertamento della percentuale di responsabilità ascrivibile sia all’imputato, sia al danneggiato nella causazione del danno.
La Corte di secondo grado, inoltre, ha rilevato che la polizza assicurativa stipulata dalla datrice aveva ad oggetto “la copertura del rischio derivante dalla posa in opera presso terzi di infissi metallici e pareti metalliche, installazioni di vetri di qualsiasi dimensione e genere, con operazioni di saldatura e verniciatura mediante l’utilizzo di scale e piattaforme mobili e semoventi”. Tuttavia, in detta polizza vi è una clausola in forza della quale “le parti danno per ….assicurate in ciascuna sezione anche attività appartenenti a codici diversi da quella dichiarata in polizza purché ascrivibili a categorie tariffarie uguali o inferiori…. “
La Corte ha anche considerato he il connotato essenziale alla determinazione dei margini di rischio, collegati allo svolgimento dell’attività di posa in opera di infissi e di pareti metalliche o di vetro, risieda essenzialmente nell’esigenza di portarsi a considerevole altezza dal suolo, mediante utilizzo di scale e piattaforme mobili e semoventi, onde realizzare il montaggio o la finitura dei manufatti e che, pertanto, doveva farsi rientrare nel rischio assicurato “l’infortunio consistito nella caduta da un’altezza di circa sei metri al suolo del lavoratore, posizionato nel cestello della piattaforma elevabile e non agganciato mediante sistema anticaduta, imponendosi un’interpretazione delle clausole rispettosa dei criteri di cui agli artt.1362, 1363 e 1366 c.c., ancor prima che del criterio consacrato all’art. 1370 c.c.”, ciò perché la volontà espressa dai contraenti era quella di non escludere la copertura assicurativa rispetto a qualsiasi attività implicante il compimento in quota di operazioni manuali, con l’ausilio di strumenti relativamente maneggevoli (un saldatore o verniciatore, non meno che una sega elettrica), dunque richiedente il posizionamento dell’operaio su piattaforma semovente e mobile, onde consentirgli di raggiungere le maggiori altezze (di un edificio non meno che di un albero ad alto fusto) alle quali eseguire il lavoro.
In buona sostanza, i Giudici hanno ritenuto che la manutenzione e potatura delle piante non è attività a maggior rischio specifico rispetto alla montatura di infissi, in quanto per entrambe il fattore di maggior rischio è rappresentato dalla necessità di operare ad altezze elevate, mediante impiego di piattaforme mobili e semoventi.
La decisione della Cassazione
L’assicurazione lamenta che le clausole del contratto assicurativo siano state interpretate nel senso di estendere l’operatività della polizza anche alla diversa attività praticata in occasione del sinistro. Evidenzia che il codice 815 cui è riferibile l’attività di potatura di alberi ad alto fusto, è diverso da quello (cod. 235) dell’attività oggetto di copertura della polizza assicurativa.
Ebbene, l’interpretazione delle clausole di estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del Giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e motivata, poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il Giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.
L‘interpretazione del contratto, pertanto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al Giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche, oppure per inadeguatezza di motivazione, oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti
Nel caso concreto, l’interpretazione del Giudice di merito è plausibile, avendo interpretato la polizza, ritenendo, in base al complessivo tenore della stessa, ed in particolare dell’art. 3.1, che andasse valorizzata la circostanza che l’attività assicurata fosse connotata dal rischio riconducibile alla necessità di portarsi ad altezza considerevole e, dunque, all’utilizzo di scale o piattaforme mobili o semoventi, rispetto alla quale emergeva la chiara volontà espressa dai contraenti, di non escludere la copertura assicurativa rispetto a qualsiasi attività implicante il compimento in quota di operazioni manuali, con l’ausilio di strumenti relativamente maneggevoli (un saldatore o verniciatore, non meno che una sega elettrica), dunque richiedente il posizionamento dell’operaio su piattaforma semovente e mobile, onde consentirgli di raggiungere le maggiori altezze (di un edificio non meno che di un albero ad alto fusto) alle quali eseguire il lavoro. In base a tal interpretazione della concreta estensione e portata del rischio assicurato ha ravvisato una sostanziale omogeneità del rischio specifico tra l’attività di montatura di infissi (oggetto espresso della polizza) e quella di manutenzione e potatura delle piante (oggetto della interpretazione estensiva ammessa dall’art. 3.1. della polizza) in quanto per entrambe il fattore di maggior rischio è rappresentato dalla necessità di operare ad altezze elevate, mediante impiego di piattaforme mobili e semoventi.
L’interpretazione del contratto di assicurazione
Inoltre, i Giudici di appello hanno valorizzato la circostanza che l’infortunio è consistito nella caduta, a fine lavoro, dell’operaio dalla piattaforma utilizzata per consentirgli di elevarsi dal suolo e che, dunque, si è verificato una volta terminata l’attività di potatura e non a causa delle particolari modalità di impiego, da parte di costui, di strumenti adatti in specie alla potatura piuttosto che al montaggio di infissi.
Venendo ora alla censura inerente la omessa interpretazione del contratto di assicurazione e il codice 815 (cui appartiene la potatura degli alberi), il fatto non può ritenersi decisivo, alla luce della parte di motivazione in cui si evidenzia che il sinistro non è avvenuto durante l’attività di potatura – contraddistinta da un codice tariffario maggiore rispetto a quello della posa in opera di infissi – bensì al suo termine, durante e in conseguenza dell’utilizzo della piattaforma mobile.
Quindi, la Corte d’appello, ove conclude nel senso che non sono emerse ragioni valide all’esclusione della garanzia assicurativa, così che va accolta nei confronti dell’assicurazione, la domanda di manleva ha implicitamente pronunciato, nel senso della infondatezza, sull’eccezione di inoperatività della polizza.
Ricorso rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
