Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 13 novembre 2025, n. 36958
Un pedone attraversa la strada fuori dalle strisce e viene investito da un’autovettura: l’automobilista può andare esente da responsabilità? La vicenda affronta il tema della colpa del conducente anche in presenza di una condotta imprudente della vittima. I giudici chiariscono quando l’attraversamento irregolare non è sufficiente, da solo, a escludere la responsabilità di chi è alla guida, richiamando i principi di prudenza e prevedibilità della circolazione stradale.
I fatti
L’imputato si trovava alla guida dell’autovettura Citroen CI, procedeva a una velocità di circa 30 km/h e, poco prima di una intersezione stradale, investe il pedone che stava attraversando da destra verso sinistra per la direzione di marcia della macchina e aveva impegnato la carreggiata ad una distanza di circa un metro e venti da un attraversamento pedonale (oltre l’attraversamento nella direzione di marcia dell’auto), procedendo con andamento diagonale e con andatura spedita.
Il punto d’urto è stato collocato a circa 3,9 metri dal margine destro della carreggiata, in prossimità della linea di mezzeria. Il corpo del pedone fu colpito dalla fiancata anteriore destra della macchina in corrispondenza dello specchietto retrovisore. Egli urtò contro il parabrezza all’altezza del montante laterale destro e fu proiettato in avanti a circa 5,4 metri di distanza. Dopo l’urto, l’auto si fermo nella corsia opposta a quella di marcia, lungo la traiettoria determinata dalla manovra di deviazione a sinistra che il conducente aveva intrapreso per evitare l’impatto. Nell’incidente il pedone riporta gravi lesioni che ne determinano la morte, verificatasi alle ore 12:00 dello stesso giorno.
Pedone investito, la condotta imprudente non esclude la responsabilità del conducente
Secondo i Giudici di merito, al verificarsi dell’incidente contribuì il comportamento imprudente della vittima, ma tale comportamento rappresenta una concausa non sufficiente da sola a determinare l’evento, reso possibile dal fatto che, avvistato il pedone, invece di frenare e arrestare la marcia, il conducente del veicolo deviò verso sinistra e incrociò la traiettoria del pedone che, nel frattempo, aveva accelerato il passo fin quasi a correre.
La Corte di appello di Roma, riduce la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a tre mesi. La sentenza di primo grado è stata confermata quanto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Il ricorso in Cassazione
In Cassazione l’imputato sostiene che – a fronte del riconoscimento del concorso di colpa del pedone e del fatto che, secondo le deposizioni dei testi, durante l’attraversamento egli si mise a correre – la sentenza impugnata non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alla possibilità di prevedere ed evitare l’investimento.
I Giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente la colpa dell’imputato fondando la responsabilità sull’affermazione che egli abbia sterzato, ma non abbia frenato, senza considerare che il pedone aveva iniziato l’attraversamento in modo improvviso, in diagonale, fuori dalle strisce pedonali e, ad un certo punto, si era messo a correre, rendendo così inefficace la sterzata a sinistra che aveva attuato proprio per evitare l’impatto. La condotta del pedone fu del tutto imprevedibile e rese inefficace la sterzata tempestivamente attuata e rendendo possibile un evento che, in assenza del “repentino scatto in avanti della vittima”, non sì sarebbe verificato.
Le critiche non superano il vaglio di ammissibilità.
La ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte del consulente tecnico del Pubblico Ministero è stata seguita dal Giudice che ha valutato “le sue conclusioni più affidabili di quelle cui è giunto il consulente tecnico della difesa senza fornire di ciò motivazione adeguata.”
I due Consulenti sono concordi: quanto alla individuazione del punto d’urto, posto 1,20/1,50 metri oltre le strisce pedonali e a 3,9 metri dal margine destro della carreggiata; quanto alla velocità mantenuta dall’auto, indicata in 30 km/h; quanto alla indicazione del tempo di reazione, calcolato in 1,2 secondi tenendo conto che il sole non era ancora alto e il cielo era nuvoloso.
Una valutazione divergente vi è stata invece per quanto riguarda la velocità del pedone e, quindi, il tempo che egli impiegò per raggiungere il punto d’urto. Da tale diversa valutazione dipende una diversa valutazione della lunghezza del tratto di strada e, quindi, una diversa valutazione sulla concreta evitabilità dell’evento. Ed invero, poiché la strada in questione è rettilinea e la visibilità era buona, appena iniziò ad attraversarla il pedone si rese visibile, e la maggiore o minore lunghezza del tratto di strada percorso dall’avvistamento incide sulla possibilità per il conducente di evitare l’urto frenando.
Secondo il consulente tecnico del PM, tenuto conto dell’età della vittima (74 anni) e del peso accertato in sede di esame autoptico (100 kg), la velocità del pedone potrebbe essere stata compresa tra i 5 e i 6 km/h “compatibile con le tabelle utilizzate in letteratura” e con la percezione, da parte dei testimoni, “di un passo frettoloso e di corsa”. Una velocità superiore, invece, non sarebbe stata compatibile con i danni riscontrati sul veicolo, perché, se l’andatura fosse stata più elevata, “nella fase di evoluzione dopo l’urto” il corpo della vittima “avrebbe impattato contro il cofano anteriore”.
Se avesse frenato, l’automobilista avrebbe potuto evitare l’investimento
Come risulta dalla sentenza impugnata, il Consulente del PM ha riferito di essersi avvalso di un apposito software arrivando a dedurre che: quando l’attraversamento iniziò, l’auto condotta dall’imputato si trovava a circa 21,7 metri dal punto di attraversamento; che il pedone e l’autista erano in grado di vedersi reciprocamente; che, se avesse frenato, l’automobilista avrebbe potuto evitare l’investimento. Ha aggiunto che, tenuto conto della velocità del veicolo, a 11,7 metri dal punto d’urto, l’azione frenante sarebbe ancora stata efficace.
Il Consulente della difesa ha diversamente determinato la velocità del pedone ritenendo “ragionevole ipotizzare una velocità di attraversamento” compresa tra i 7 e i 9 km/h, “pari a 2,2, m/s”. Ha sostenuto, quindi, che, tenuto conto del tempo di reazione, il conducente aveva a disposizione circa 0,4 secondi per evitare l’impatto e, sterzando a sinistra, mise in atto l’unica manovra idonea in tal senso: una manovra che fu resa inefficace dall’accelerazione del pedone. In sintesi, secondo il Consulente della difesa, a fronte dell’imprudente comportamento del pedone, D.S. operò con diligenza, prudenza e perizia, ma, nonostante ciò, l’evento non potè essere evitato.
Ebbene, come noto, in assenza di una perizia d’ufficio, in virtù del principio del libero convincimento, il Giudice di merito, “può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai Consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta, nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti“.
Invero, la Corte di appello ha ritenuto che, poiché fondate su simulazioni basate su dati obiettivi, le conclusioni formulate dal consulente del PM fossero più persuasive di quelle sviluppate dal Consulente tecnico della difesa…” le valutazioni squisitamente tecniche, confortate dal software per la simulazione delle collisioni, non sono state oggetto di specifiche censure da parte del consulente della difesa che ha sviluppato considerazioni sulla velocità del pedone facendo riferimento a dati statistici sulla velocità di corsa di una persona dell’età della vittima e ha stimato la velocità di 2,2 m/s più coerente”.
In sintesi, la critica in analisi non si confronta con gli argomenti del provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. Ne consegue l’aspecificità e, quindi, l’inammissibilità.
La tesi, secondo la quale l’investimento fu reso possibile dal comportamento colposo della stessa vittima che attraversava improvvisamente la careggiata, sarebbe causa esclusiva dell’evento è stata disattesa facendo riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica del Pubblico Ministero e queste conclusioni sono state valutate persuasive e condivisibili con motivazione congrua, non illogica, non contraddittoria e, dunque, non sindacabile in Cassazione.
Pedone investito fuori dalle strisce, cosa dice il Codice della strada
Il Codice della Strada impone ai conducenti di “dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi”, ai pedoni che si accingono ad attraversare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e sottolinea che, nel caso di specie, anche se non impegnò la carreggiata in corrispondenza di un attraversamento, la persona offesa lo fece, tuttavia, dopo un attraversamento pedonale e nelle vicinanze di esso. Secondo la Corte di appello, il CdS impone un obbligo di attenzione volto a prevenire rischi di investimento anche in presenza di comportamenti imprudenti di altri utenti della strada e, come si desume dall’art. 140 cod. strada, tra le regole cautelari in materia di circolazione stradale, vi sono “anche quelle di generica prudenza, perizia e diligenza“.
I Giudici hanno dato atto che l’automobilista “stava percorrendo una strada urbana, costeggiata da edifici e da un marciapiede” posto sul ciglio destro della corsia percorsa, e si stava avvicinando a una intersezione preceduta da strisce pedonali“, sicché l’attraversamento di pedoni era ampiamente prevedibile. Ricordano, inoltre, che l’evento non si sarebbe verificato se, nel momento in cui il pedone impegnò la careggiata rendendosi visibile, l’automobilista avesse frenato arrestando la marcia.
Il ragionamento della Corte di appello ha applicato correttamente i principi di diritto che regolano la materia. Ed invero: in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente del veicolo può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo.
Avv. Emanuela Foligno
