Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 18 novembre 2025, n. 30381
La Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte d’appello sul calcolo del danno patrimoniale subito dal passeggero coinvolto in un sinistro del 2005, ritenendo corretta la ricostruzione basata su reddito, invalidità temporanea e apporto alle attività aziendali.
La vicenda
Viene chiamata a giudizio l’assicurazione per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro avvenuto nel 2005, quando, trovandosi alla guida della propria autovettura, si era scontrato frontalmente con un autoveicolo assicurato per la R.C.A. con la compagnia cita a giudizio, il quale, secondo la ricostruzione del fatto divenuta poi incontroversa, aveva invaso la corsia opposta ad una velocità di almeno 100 km/h nell’intento di sorpassare un autocarro. A causa dell’impatto il conducente era deceduto, mentre il passeggero aveva riportato lesioni personali con conseguente impossibilità di attendere adeguatamente alla propria attività lavorativa, svolta quale socio e amministratore dell’Azienda Agricola, che si occupava della coltivazione di un fondo agricolo, nonché quale socio accomandatario di altra società che svolgeva attività di commercio di prodotti per l’agricoltura.
Il danno patrimoniale
Il Tribunale accoglie la domanda con pronuncia riformata in punto di quantum debeatur, dalla Corte di appello secondo cui, in punto di danni patrimoniali.
All’epoca del sinistro, il passeggero era socio amministratore dell’Azienda Agricola e amministratore e socio accomandatario di altra società di commercio: data la natura delle due aziende, società semplice la prima e società in accomandita semplice la seconda, e la posizione solitariamente apicale rivestita dl danneggiato, in entrambe, era ragionevole dedurre che l’infortunio avesse avuto delle ricadute sullo svolgimento delle attività, e quindi sul piano patrimoniale, in coerenza con i dati contabili e con la mancanza di dipendenti.
L’oggetto sociale comprendeva attività per le quali era del tutto plausibile attendersi una significativa partecipazione del danneggiato.
Doveva però constatarsi la mancanza di prova della perdita del raccolto per le annualità 2005 e 2006, danno allegato dall’attore, con impossibilità di accogliere la domanda limitatamente all’Azienda agricola;
Doveva rilevarsi la fondatezza dell’appello sul punto, laddove aveva censurato la valutazione del giudice di prime cure che aveva preso in specifica considerazione l’unica, e come tale semplicistica, allegazione fatta in proposito dall’attore circa il danno da lucro cessante: non era infatti stato provato che effettivamente il raccolto fosse andato distrutto o comunque mancato, né era stato spiegato perché l’attore non avesse potuto ricorrere a contoterzisti per ovviare al problema, obiezione specificatamente sollevata dalla compagnia di assicurazione.
Differente valutazione quanto alle attività di vendita dei prodotti, rispetto alle quali l’istante era risultato aver fornito personale apporto, quale agente di commercio, ragioni di certezza dovevano indurre a far leva sul disposto dell’art. 137, c.a.p., che, per il danno patrimoniale da lavoro autonomo, indica doversi far riferimento al reddito netto più elevato tra quelli dichiarati ai fini delle imposte dirette negli ultimi tre anni, proporzionando poi questo al tempo d’invalidità temporanea e relativa, nonché alle percentuali di queste ultime.
Inoltre, doveva escludersi si potesse tener conto di una fattura, emessa nel 2005 da parte della società commerciale riferita a provvigioni del 2004: gli utili erano stati percepiti nel 2005 e non l’anno precedente, e dunque non poteva in coerenza tenersi conto di tali redditi al fine di valutare quelli del 2004.
L’intervento della Cassazione
La decisione della Corte di appello viene rimessa al vaglio della Corte di Cassazione che respinge in toto.
La Corte di appello avrebbe errato obliterando, ovvero travisando, le risultanze peritali officiose che avevano indicato essere documentata la caduta della produzione lorda vendibile negli anni dal 2004 al 2006, con sommatoria dei maggiori costi sostenuti proprio per la necessità di affidare a terzi lavori prima svolti dal deducente, unico dato oggettivo ricostruito nel quadro dell’indiscussa sussistenza del nesso di causa con l’infortunio occorso; avrebbe altresì errato nel rapportare immotivatamente il maggior reddito individuato, trascurando anche le ricostruzioni peritali, alla sola invalidità temporanea e alla sua percentuale, invece che evincere il danno risarcibile dal minor reddito prodotto negli anni 2005 e poi 2006, in cui si erano protratti gli effetti dell’infortunio.
La Corte territoriale ha escluso risultasse prova che il raccolto delle annualità 2005 e 2006 fosse andato distrutto o fosse comunque mancato, e dunque, in ipotesi, della ragione di tanto, aggiungendo, infatti, che neppure era stato spiegato, a fronte delle obiezioni della società di assicurazione, perché non fosse stato possibile ricorrere a terzi per ovviare alla perdita in parola; il fatto che il CTU avesse riscontrato una diminuzione della produzione lorda vendibile rispetto ad anni precedenti, e maggiori costi per incarichi a terzi, non costituisce risultanza incompatibile con differenti ipotesi riconducibili, cioè, nella logica motivazionale, in parte implicita ma univoca, della Corte territoriale, a fattori estranei al mancato apporto del danneggiato.
La conclusione raggiunta sul punto dalla Corte d’appello non è incompatibile con il riconoscimento di un rapporto causale tra mancato apporto lavorativo del danneggiato e ripercussioni patrimoniali negative, non necessariamente traducibili nella mera differenza rispetto alle produzioni aziendali precedenti, e invece liquidate dal Collegio di merito, in chiave presuntiva, applicando parametricamente l’indice normativo di cui all’art. 137, c.a.p., a sua volta rapportato alla invalidità temporanea accertata con riferimento agli anni 2005 e 2006.
Sulla critica inerente alla contestazione della ricostruzione quantitativa dei danni, nel momento in cui si discute delle annualità 2005 e 2006 è stata esclusa l’allegazione di un riverbero patrimoniale ulteriore nel tempo delle lesioni subite, quale avrebbe potuto essere, in ipotesi, quello di lesioni permanenti: la Corte di secondo grado ha rapportato il criterio normativo di base di cui all’art. 137 c.a.p. – come tale ritenuto più «oggettivo» e garanzia «di maggior certezza» e al tempo e grado dell’invalidità temporanea rilevante, così conclusivamente decidendo, stante la natura della suddetta regola, in chiave presuntiva, plausibilmente rapportata, in logica coerenza, al tipo d’invalidità temporanea.
Il ricorrente non si misura con le ragioni decisorie del Giudice di appello secondo cui, escludere dal computo del 2004 la fattura del 2005 era logico per la così riscontata omogeneità dei redditi nel corso degli anni; per la ragionevole presunzione di utilizzo del sistema di fatturazione in questione anche nelle annualità precedenti, pena l’alterazione della coerenza ricostruttiva contabile; per l’effettiva percezione di tali redditi nel 2005 e non nel 2004 (rilevante ai fini del parametro di cui all’art. 137, c.a.p.). La “ricostruzione” fornita dal danneggiato afferisce alla materia fiscale, che è differente da quella risarcitoria.
In definitiva, la S.C. dichiara integralmente inammissibile il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno
