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Le due dimensioni dell’obbligo di mantenimento dei figli

Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 17 novembre 2025, n. 30244

La Cassazione chiarisce che l’obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni. Questo dovere non riguarda solo il rapporto tra ciascun genitore e il figlio, ma anche l’equilibrio interno tra i genitori obbligati. Una recente vicenda familiare diventa così occasione per ribadire che il mantenimento deve sempre garantire le reali esigenze del figlio, rispettando al tempo stesso la proporzionalità dei contributi tra i genitori, anche quando cambiano le condizioni di convivenza o le disponibilità economiche.

I fatti

La Corte di L’Aquila revoca il provvedimento di affidamento e la collocazione della figlia ormai maggiorenne, nonché il contributo al mantenimento di quest’ultima posto a carico del padre e in favore della madre, con conferma per il resto della sentenza del Tribunale di Teramo.

I Giudici di secondo grado hanno osservato l’ammissibilità dell’intervento della figlia divenuta maggiorenne, adesivo alle richieste del padre relativamente alla domanda di revoca dell’assegnazione della casa coniugale. La Corte di appello ha affermato in proposito come fosse indimostrato un mutamento delle circostanze successivamente alla pronuncia della sentenza resa a definizione del giudizio di primo grado con il quale, valutate le risultanze probatorie, si era correttamente valorizzato come l’allontanamento della madre dalla casa già costituente abitazione familiare a lei assegnata in quanto coabitante con i figli fosse stato temporaneo, avendo la stessa ivi fatto ritorno, già nel corso dell’estate del 2020.

La collocazione presso la madre e il mantenimento del padre

Inoltre, le relazioni dei Servizi Sociali avevano dato conto del rientro della donna nella casa familiare nell’ultima relazione depositata a settembre 2020, così come doveva ritenersi incontestato che la temporanea domiciliazione invernale presso l’abitazione dei suoi genitori in Torricella (evidenziata dal CTU) dipendeva, nel periodo di frequentazione dell’obbligo scolastico, dalla scelta dei genitori (e di entrambi, in mancanza di contestazione da parte del padre) di iscrivere nella scuola elementare di tale paese il figlio minorenne, il che non significa che abbia cessato di abitare nella casa familiare. La disposta collocazione del figlio minore presso la madre, pur in regime di affido condiviso, giustificava ampiamente l’assegnazione della casa familiare di Tossicia senza che ad essa ostasse neppure quanto evidenziato dalla intervenuta figlia, che aveva ormai reciso ogni legame con l’abitazione familiare, presso cui non viveva da circa 4 anni, avendo scelto, sin dalle prime fasi della separazione dei genitori, di collocarsi presso l’abitazione del padre.

Per quanto riguarda il profilo del contributo al mantenimento (di Euro 400,00) che il padre era tenuto ad erogare per la figlia, era pienamente condivisibile l’assunto dell’appellante, per cui la convivenza padre figlia, ormai da ritenersi stabile, comportava il venir meno di questo presupposto, unitamente al fatto che l’attribuzione della casa familiare alla madre costituiva il valore di un bene valutabile economicamente e corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile, situazione che andava considerata nell’ambito della valutazione delle condizioni economiche del coniuge affidatario dell’immobile.

L’intervento della Cassazione

La vicenda approda in Cassazione proprio sulla tematica dell’assegnazione della casa coniugale alla coniuge e la conferma del contributo di mantenimento a favore della madre per la figlia, senza tener conto del reciproco onere di mantenimento a carico della odierna resistente per l’altra figlia, ora maggiorenne non indipendente economicamente.

La superiore critica è inammissibile. La Corte di secondo grado ha ritenuto che il trasferimento della madre con il figlio minore presso la casa dei suoi genitori fosse temporaneo e legato ad una precisa esigenza scolastica valorizzando in questo senso le relazioni dei servizi sociali e l’assenza di elementi di segno contrario in grado di corroborare le affermazioni di parte appellante. Ha poi rilevato che l’abbandono volontario della casa coniugale da parte della figlia ormai da 4 anni, divenuta maggiorenne, non aveva fatto venir meno il legame con tale abitazione. Il ricorrente ambisce, in buona sostanza, a una lettura alternativa del compendio istruttorio che è inammissibile.

Come più volte ribadito dalla S.C., non è ammissibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove: “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito…”

È invece fondata la critica inerente al collocamento della figlia maggiorenne trasferitasi dal padre che ha correttamente comportato la revoca del contributo originariamente previsto a carico del padre quale genitore non convivente. I Giudici di secondo grado, tuttavia, hanno mancato di regolare la quota parte spettante al genitore non convivente.

Com’è noto, ai fini della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”

Le due dimensioni dell’obbligo di mantenimento dei figli

Al riguardo, la S.C. considera che l’obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni:

  1. Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio
  2. Da un’altra vi è il rapporto tra genitori obbligati

Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di considerare che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.

È proprio per questa ragione che l’art. 337 ter c.c., pone subito, come parametri le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori. I genitori non possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme al partner.

Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. E questo criterio di “proporzionalità” deve essere seguito dal Giudice, quando è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell’obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull’entità del contributo al mantenimento in termini monetari.

Il Giudice del rinvio dovrà accertare, sulla scorta delle disponibilità economiche della madre e alla luce dei criteri sopra descritti, la misura del contributo spettante al padre per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente.

Avv. Emanuela Foligno

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