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Incidente lieve e successivo ematoma subdurale, niente indennizzo dalla polizza infortuni

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 15 novembre 2025, n. 30169

Un lieve tamponamento, un colpo di frusta diagnosticato nell’immediatezza e, soltanto dopo quasi due mesi, la comparsa di un ematoma subdurale subacuto. Il caso arriva in giudizio perché l’assicurato chiede l’indennizzo previsto dalla propria polizza infortuni, sostenendo che l’ematoma fosse conseguenza del sinistro. I giudici di merito, però, escludono il nesso causale tra il trauma cervicale di modesta entità e la lesione insorta a distanza di cinquanta giorni. In sede di legittimità viene confermato che, in assenza di una correlazione clinica diretta, l’indennizzo non può essere riconosciuto.

I fatti

L’attore in data 17 febbraio 2006 era rimasto coinvolto in un incidente stradale in Thiene, in conseguenza del quale gli era stato diagnosticato un colpo di frusta cervicale, e che dopo qualche tempo era stato operato d’urgenza per l’asportazione di ematoma subdurale subacuto fronte parietale destro.

Cita in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza, Allianz assicurazioni per ottenere il pagamento dell’indennizzo contrattualmente stabilito dalla polizza infortuni “Allianz- Lloyd Adriatico.

L’assicurazione sostiene che l’ematoma subdurale non potesse porsi in relazione causale con l’infortunio occorso all’attore, in ragione della modestia del trauma ed in virtù dell’art. 34 delle condizioni di assicurazione, che escludono l’indennizzabilità di ogni conseguenza lesiva correlata a situazioni patologiche preesistenti.

Disposta la CTU medico legale, il Tribunale condanna Allianz al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 8.032,10, nonché al rimborso delle spese di lite. La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che ha accolto l’appello principale, respingendo quello incidentale, con condanna dell’attore a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.

In sintesi, la Corte territoriale ha osservato che in conseguenza del sinistro stradale l’infortunato aveva subito un lieve tamponamento con trauma distorsivo del rachide cervicale di lieve entità, con prognosi di otto giorni; le successive verifiche eseguite avevano consentito di accertare come la patogenesi dell’ematoma subdurale subacuto cronico, che si era manifestata a circa cinquanta giorni di distanza, dovesse essere considerata del tutto indipendente dal sinistro verificatosi in data 17 febbraio 2006. In buona sostanza i Giudici di appello hanno escluso che all’assicurato potesse essere liquidata l’indennità prevista dall’art. 7 delle condizioni generali di polizza, che operava per il periodo di ininterrotta applicazione di un apparecchio ortopedico immobilizzante effettuata da personale medico in relazione al trattamento di una lesione fratturativa o lussativa radiologicamente accertata, posto che la distorsione del rachide cervicale, con applicazione del collare di Schanz, non integrava fattispecie indennizzabile ai sensi della citata clausola della polizza infortuni.

L’intervento della Cassazione

Secondo il danneggiato, la Corte di Venezia avrebbe ritenuto non provato il nesso eziologico tra l’evento ed il danno. La documentazione prodotta attesterebbe l’infortunio ed escluderebbe la sussistenza di una patologia pregressa, come tale escludente l’indennizzo.

Anche la relazione del CTP, che lo aveva sottoposto a visita alla data del 20 agosto 2007, ha precisato che “… la causa dell’ematoma sotto durale è [era] da ricercare generalmente in un trauma cranico diretto, talora di entità discreta, ma a volte estremamente leggero. Ma a volte anche se non frequentemente è in causa un trauma indiretto del capo… come è avvenuto nel caso in esame […]”; anche in appello il CTP aveva ribadito che la documentazione medica, valutata unitamente alla dinamica del sinistro, attestava l’insorgenza di un trauma cranico nell’assicurato. Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscergli l’indennizzo contrattualmente previsto nella polizza infortuni.

Quanto censurato viene ritenuto inammissibile.

Nella sostanza, invoca una diversa lettura del corredo probatorio messo a disposizione dei Giudici di merito. Come noto, dinanzi la Cassazione non può essere messo in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei Giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. Sul punto la S.C. ribadisce di non essere “giudice del fatto in senso sostanziale” perché esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Nel caso concreto, la Corte di appello con motivazione effettivamente percepibile, nel valutare se l’ematoma subdurale sofferto fosse conseguenza del sinistro avvenuto il 17 febbraio 2006, ha messo in risalto che l’infortunato, come emerso dalla CTU, aveva subito “un lieve tamponamento con un traumatismo distorsivo del rachide cervicale di lieve entità”, che “in occasione degli accertamenti radiologici effettuati presso il nosocomio di Thiene, i medici escludevano fratture connesse a questo sinistro” e che “le successive verifiche medico legali eseguite sull’appellato consentivano di accertare come la patogenesi dell’ematoma subdurale subacuto cronico, che si era manifestata a circa cinquanta giorni di distanza dal traumatismo del rachide cervicale, doveva essere considerata del tutto indipendente dal sinistro del 17.02.2006”. Spiegando che l’ematoma subdurale consiste in uno “stravaso” di sangue nello spazio subdurale, cioè tra le meningi che “avvolgono” il cervello e, nello specifico, tra la dura madre e l’aracnoide, ha puntualizzato che la consulenza tecnica espletata aveva definito “subacuto gli effetti di un trauma cranico che si manifestano fra il terzo ed il ventesimo giorno dal trauma, specificando che può insorgere anche in assenza di lesione e quindi anche oltre il ventesimo giorno dal sinistro”; partendo da tale premessa, ha escluso ogni nesso eziologico tra l’ematoma ed il trauma subito in occasione del sinistro, proprio perché l’odierno ricorrente aveva riportato “una lieve contusione del rachide cervicale di entità modesta” che non poteva avergli cagionato l’ematoma subdurale riscontrato a distanza di molti giorni.

La mancata ammissione della chiamata a chiarimenti del CTU

Con una seconda censura il danneggiato lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione della chiamata a chiarimenti del CTU e sulla conseguente nullità dell’elaborato peritale per violazione del principio del contraddittorio sul punto. Anche questa censura è infondata.

La dedotta nullità della sentenza scaturisce dal presupposto dell’erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, partendo dall’opposto postulato della correttezza delle osservazioni del CTP. Ma, seppure difetti una espressa indicazione delle ragioni che hanno indotto il Giudice di merito a non accogliere la richiesta di chiarimenti avanzata, la sentenza sfugge al vizio di motivazione apparente, in quanto la Corte d’appello, dando conto delle ragioni per le quali ha reputato di aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU ha implicitamente ritenuto superflua la richiesta.

Il ricorrente, infine, ha posto a base delle sue critiche atti e documenti del giudizio di merito, limitandosi a richiamarli, ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, al fine di renderne possibile l’esame.

In definitiva, l’inammissibilità ed infondatezza delle critiche comporta il rigetto del ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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