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Sicurezza nei cantieri, l’appaltatore risponde anche per i lavoratori del subappalto

Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 14 novembre 2025, n. 37243

Un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice cade all’interno di una botola non adeguatamente protetta durante le operazioni di pulizia in un cantiere. L’incidente provoca lesioni gravi e porta alla condanna dell’appaltatore, delegato alla sicurezza. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità, chiarendo che l’obbligo di prevenzione si estende a tutti i lavoratori presenti nel cantiere, anche se non alle dirette dipendenze dell’impresa appaltatrice.

La vicenda giudiziaria

La Corte di appello di Milano ha confermato la declaratoria di responsabilità del L.R. della appaltatrice in ordine al reato di lesioni colpose gravi in danno del lavoratore (dipendente della ditta subappaltatrice) il quale, durante l’esecuzione di lavori di pulizia del 16.11.2017 presso il cantiere temporaneo allestito a Milano, dopo aver spostato delle tavole in legno poste a copertura di un foro del diametro di circa 80 centimetri – e non avvedendosi dello stesso foro, coperto anche da un telo di stoffa – cadeva al suo interno, precipitando al piano interrato da un’altezza di circa 3,40 metri.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato. Deduce:

  • I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla qualifica di “datore di lavoro e alla individuazione dei corrispondenti obblighi; omessa motivazione sulla attendibilità delle dichiarazioni che attesterebbero la posizione di garanzia del ricorrente.
  • II) L’errore della sentenza impugnata è quello di aver considerato come contenuto dell’obbligo di coordinamento un diretto e assorbente dovere di protezione che spetta esclusivamente in capo al datore di lavoro rispetto ai propri dipendenti. Deduce anche l’erronea ricostruzione della sequenza causale che ha portato all’incidente, risultando evidente che gli obblighi di coordinamento incombenti sul ricorrente non abbiano avuto alcuna relazione causale con l’evento in contestazione. La vera causa dell’incidente va fatta risalire all’estemporaneo mutamento di mansioni disposto in loco dagli esponenti della subappaltatrice.
  • III) Sulla durata della malattia dell’infortunato sussistono dubbi ragionevoli, visto che, quanto ai certificati Inail, essi non attestano l’effettuazione di alcuna visita e non sono supportati da documentazione circa lo svolgimento di esami obiettivi o strumentali. Anche nel rito abbreviato occorre che la decisione sia supportata dal rispetto delle regole che presiedono alla formazione della prova, a cominciare dal rispetto del principio del favor rei in caso di dubbio ragionevole.

Il parere della Cassazione

Il ricorrente insiste su un elemento non decisivo: il cambiamento di mansioni assegnate al lavoratore infortunato, il quale, inizialmente destinato a compiti di facchinaggio da svolgersi all’esterno dei locali, era poi stato assegnato a compiti di pulizia del pavimento sito all’interno dei locali oggetto dei lavori di cantiere; nello svolgimento di tale attività, aveva spostato alcune tavole collocate sul pavimento del solaio e, così facendo, non si era avveduto dell’esistenza di un foro aperto, anche perché coperto da un telo e quindi non immediatamente visibile: ne era derivata la caduta del lavoratore all’interno del foro (sostanzialmente una botola aperta) verso il piano seminterrato, da un’altezza di circa m. 3,40.

L’infortunato non era alle dipendenze della società appaltatrice di cui l’imputato era amministratore delegato, ma della subappaltatrice. Tuttavia, è pacifico che l’imputato, nell’occorso, rivestisse la qualifica di delegato alla sicurezza del cantiere, rivestendo pertanto una specifica posizione di garanzia rispetto a tutti i lavoratori operanti all’interno dello stesso cantiere, ivi compresi quelli dipendenti delle ditte subappaltatrici, indipendentemente dal tipo di mansioni svolte, alle quali era stato comunque destinato l’infortunato.

L’incidente causato dall’inidoneità delle misure di sicurezza

Le sentenze di merito hanno considerato che l’incidente è stato causato dall’inidoneità delle misure di sicurezza predisposte nel cantiere al momento dell’incidente. Sotto questo profilo, non ha significato la circostanza che la messa in sicurezza delle botole fosse stata, in precedenza, realizzata mediante fissaggio delle tavole al suolo, atteso che, secondo quanto processualmente accertato, le protezioni in precedenza approntate non erano presenti al momento del sinistro, in quanto rimosse nel corso dell’avanzamento dei lavori.

I Giudicanti, pertanto, hanno legittimamente affermato che grava sull’imputato, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi dei rischi legati alle botole, già individuate come fonti di pericolo, e predisporre tutte le misure precauzionali per impedire l’evento, approntando misure di sicurezza confacenti alla natura dei lavori da svolgere, in ragione del loro avanzamento, verificandone o facendone verificare quotidianamente l’efficienza e la sussistenza.

L’affermazione secondo cui l’imputato non operava da solo, esercitando le sue funzioni di amministratore all’interno di una fitta rete organizzativa caratterizzata dalla presenza di più preposti, è del tutto generica: non spiega in che modo si sarebbe articolata tale rete organizzativa sul piano della sicurezza, con specifico riferimento ai compiti che l’imputato avrebbe assegnato ai preposti, compiti che non sono stati neanche delineati nel ricorso. Ad ogni modo non è oggetto di discussione che l’imputato rivestisse la qualifica di delegato in materia di sicurezza e di amministratore delegato dell’impresa affidataria, godendo di piena autonomia decisionale e dei necessari poteri di spesa in materia prevenzionale.

Le critiche con cui l’imputato prospetta la sua assenza di colpa, si fondano su considerazioni di merito inammissibili; i Giudici di appello hanno constatato che al momento dell’infortunio la botola non era messa in sicurezza e che ciò era stata conseguenza della evoluzione dei lavori di cui l’imputato avrebbe potuto e dovuto tenere conto, assicurando (o comunque facendo assicurare) la continua e persistente messa in sicurezza dei fori aperti sul pavimento, intrinsecamente pericolosi in quanto, al momento del sinistro, coperti solo da tavole non fissate al pavimento e quindi facilmente rimuovibili da chiunque.

Egualmente, non è dirimente l’asserito cambiamento di mansioni del lavoratore il giorno dell’incidente, visto che comunque stava svolgendo una mansione a lui specificamente affidata, pienamente rientrante nell’area di rischio governata dall’imputato quale delegato alla sicurezza del cantiere; con la conseguenza che l’incidente è colposamente e causalmente riconducibile alla condotta omissiva addebitata al prevenuto, anche avuto riguardo alla situazione di interferenza pacificamente sussistente in loco tra le attività dell’impresa amministrata dall’imputato e quella della ditta alle cui dipendenze stava operando il lavoratore.

Sulla “prevedibilità” dell’evento i Giudici di merito hanno correttamente osservato che sarebbe stato evitato qualora si fosse proceduto e nuovamente a posizionare, nella parte inferiore della soletta, il c.d. “contro – tappo”, oppure si fossero predisposte ulteriori precauzioni (transenne e cartelli), onde evitare a chiunque di avvicinarsi all’area interessata e a segnalare in maniera chiara l’esistenza della fonte di pericolo.

Sul danno biologico permanente, accertato nella misura del 6%, la decisione resa è conforme all’insegnamento secondo cui, in tema di lesioni personali, sussiste l’aggravante dell’indebolimento permanente di un organo qualora, in conseguenza del fatto lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, che sia, pertanto, ridotta rispetto allo stato anteriore, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado di menomazione.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione

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