Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 11 novembre 2025, n. 36662
Un motociclista rimane gravemente ferito in un incidente stradale e viene ricoverato in ospedale, dove i sanitari interrompono la terapia anticoagulante senza valutare il rischio tromboembolico. A distanza di circa un mese dal sinistro, il paziente muore per embolia polmonare. La Corte chiarisce se e in che misura l’errore medico possa incidere sul nesso causale tra la condotta del conducente responsabile dell’incidente e l’evento morte.
I fatti
L’imputato, alla guida di un furgone, nell’eseguire la manovra per uscire dal parcheggio e immettersi nel flusso della circolazione, ometteva di verificare se creava intralcio agli altri utenti e ometteva di dare la precedenza al motociclo urtandolo e determinando la caduta del suo conducente. Trasportato il motociclista in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Prato, le lesioni subite venivano giudicate guaribili in 30 giorni, salvo complicazioni.
Tuttavia, il 6/8/2017, a meno di un mese dal sinistro, il motociclista decedeva, in quanto i sanitari non valutavano il rischio tromboembolico venoso del paziente, il quadro clinico dello stesso, le sue pregresse patologie e le importanti e significative lesioni causate dal sinistro, oltre al prolungato allettamento, decidendo di interrompere, il 4/8/2017, la somministrazione del farmaco anticoagulante in assenza di segni clinici che rendessero opportuna tale interruzione, omettendo di adottare misure di prevenzione del rischio citato, così determinando la formazione di una trombosi venosa profonda e conseguentemente una embolia polmonare che causavano la morte del paziente.
La Corte di Firenze ha confermato la condanna emessa in sede di rito abbreviato per il reato di omicidio colposo a seguito di un sinistro stradale avvenuto a Prato il 28.7.2017.
La Corte territoriale, in altri termini, così come il Giudice di primo grado, ha ritenuto causalmente riconducibile alla condotta colposa del conducente del furgone la morte della persona offesa, osservando che il rischio terapeutico doveva essere valutato nel caso di sinistro stradale, laddove le lesioni riportate richiedano un trattamento sanitario.
L’intervento della Cassazione
L’imputato contesta la propria responsabilità e il nesso causale individuato tra la condotta del ricorrente e l’evento.
Innanzitutto, la S.C. sottolinea che il caso in analisi non attiene ad un reato omissivo, bensì ad un reato commissivo, atteso che la morte del motociclista deriva esclusivamente dal fatto che i sanitari avevano erroneamente deciso di sospendere il farmaco anticoagulante (Fluxum), ingenerando nel paziente una trombosi profonda, eccentrica rispetto al sinistro stradale.
Questo significa che la causa sopravvenuta ha provocato un rischio nuovo, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, in quanto l’evento trombotico è direttamente connesso all’interruzione del farmaco Fluxum.
Le critiche vengono integralmente rigettate.
Secondo il ricorrente il decesso del motociclista sarebbe avvenuto per un prevalente errore dei medici che lo avevano in cura, a seguito di un evento trombotico da considerare eccentrico rispetto alle lesioni determinate dal sinistro stradale. In altri termini, sempre secondo la tesi difensiva del ricorrente, le lesioni stradali avrebbero solo determinato il ricovero ospedaliero, ma la morte sarebbe stata causata dalla interruzione del farmaco antitrombotico.
Quanto criticato riguarda censure di merito, laddove afferma circostanze fattuali che non risultano riscontrate neanche in sede processuale. Il ricorrente, infatti, fa riferimento all’asserito miglioramento della situazione clinica della persona offesa durante il ricovero ospedaliero, così come all’asserzione secondo cui il rischio trombotico non gestito dai medici sarebbe configurabile come rischio del tutto nuovo, eccentrico rispetto alle lesioni conseguenti al sinistro stradale.
Dalle due conformi decisioni di merito non si riscontra alcuna circostanza migliorativa della situazione clinica, una simile circostanza, risultando piuttosto che a seguito dell’incidente la persona offesa subì gravi lesioni, consistenti “in politrauma, ematoma subdurale bilaterale e ESA bilaterale, sospetto focolaio ematico parenchimale sinistro con frattura della volta cranica con lacerazione e contusione cerebrale e frattura costole con versamento pleurico, con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni”.
Anzi, durante il regime di ricovero, iniziato in data 28.7.2017, è emerso che i medici non valutavano il rischio tromboembolico venoso del paziente, pur a fronte dell’età, del quadro clinico dello stesso, delle pregresse patologie che affliggevano tale soggetto e delle importanti e significative lesioni causate dal sinistro, oltre che delle cure in corso e del prolungato allettamento. I medici decisero di interrompere in data 4.8.2017 la somministrazione del farmaco anticoagulante Fluxum, in assenza di segni clinici che rendessero prudente tale interruzione, in tal modo determinando la formazione di una trombosi venosa profonda e conseguente embolia polmonare che causarono il decesso della persona offesa in data 6.8.2017 presso il reparto di Neurologia.
Ergo, i Giudici di merito, dall’evolversi della suddetta situazione clinica del paziente, ed in particolare dalla cattiva gestione del rischio trombotico da parte dei sanitari, hanno correttamente affermato che la causa preminente del decesso era sì da attribuirsi alla condotta colposa dei medici ma hanno anche congruamente desunto che tale rischio trombotico non poteva considerarsi del tutto nuovo ed eccentrico rispetto alle lesioni determinate dalla condotta colposa dell’imputato.
L’errore dei medici un fattore concausale del decesso
In altri termini, è stato considerato che la trombosi non aveva assunto il ruolo di fattore idoneo a determinare l’imputazione dell’evento tipico – in via esclusiva – ad altri soggetti diversi dall’automobilista, segnatamente ai medici che avevano avuto in cura il paziente. Ciò in quanto, essenzialmente, nell’insorgenza della trombosi si era pur sempre concretizzato il rischio governato mediante le disposizioni cautelari della circolazione stradale, come tale causalmente imputabile all’automobilista che tali disposizioni infranga. In particolare, i Giudici hanno considerato che la gravità delle lesioni, il politrauma, la lunga degenza con prolungato allettamento avevano comportato il rischio di una trombosi venosa, collegato alla situazione medico-sanitaria in cui si trovava il paziente, valutandolo come rischio non avulso dalle lesioni che ne avevano determinato il ricovero, e hanno osservato che il rischio terapeutico va messo in conto nel caso di sinistro stradale, laddove le lesioni riportate richiedano un trattamento sanitario.
Sul piano giuridico, le conclusioni cui sono giunti i Giudici di merito sono in linea con la costante giurisprudenza che ravvisa nell’errore dei medici che hanno in cura il paziente vittima di lesioni da sinistro stradale un fattore solitamente concausale del decesso, non valutandolo quale causa autonoma e indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l’incidente e la successiva morte del ferito.
La ragione di quanto sopra deriva dal fatto che l’errore medico non costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, per cui l’eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l’evento morte, a meno che essa sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
Il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Redazione
