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Liquidazione delle spese, il giudice ha discrezionalità entro i parametri tabellari

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 10 novembre 2025, n. 29641

La Corte chiarisce che la liquidazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice, purché resti nei limiti dei parametri tabellari previsti, senza possibilità di sindacato di legittimità.

I fatti

Viene citata dinanzi al Tribunale di Brindisi Allianz assicurazioni, nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi sulla S.P. 79 (Tuturano-Brindisi), nel quale era deceduto il congiunto a causa di un’autovettura rimasta non identificata.

In primo grado il Tribunale accoglie la domanda e liquida i danni ai familiari della vittima, ma la Corte di appello di Lecce rigetta la domanda svolta, condannando gli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per quanto di interesse, la Corte di Lecce ha osservato che:

  • – la sera del sinistro, viaggiando a bordo della stessa autovettura lungo la S.P. 79 con direzione Tuturano-Brindisi, erano stati superati poco prima di una curva da un’automobile, che procedeva ad alta velocità e con i fari abbaglianti accesi, e di essersi accorti, dopo aver percorso la curva, della presenza di un’autovettura uscita di strada invadendo la loro corsia di marcia, nonché di un corpo esanime disteso sull’asfalto a pochi metri di distanza;
  • – si erano fermati e, accortisi di una fotografia che si trovava per terra nei pressi del corpo, da essa erano riusciti a risalire all’identità della vittima, il quale era presumibilmente il fidanzato della ragazza, di loro conoscenza, ritratta nella fotografia;
  • – sulla base di tali dati avevano formulato l’ipotesi, fatta propria dagli attori, secondo cui la vittima fosse finita fuori strada per avere perso il controllo della vettura su cui viaggiava in direzione Brindisi-Tuturano, poiché abbagliato dalla stessa auto che, procedendo in direzione opposta ad alta velocità e probabilmente invadendo la sua corsia di marcia, li aveva superati poco prima.
  • – i testi non erano credibili a causa di numerose incongruenze nel racconto reso, che deponevano per loro complessiva inattendibilità. Per la ricostruzione del sinistro, invece, occorreva far riferimento alla C.T.U. disposta in sede penale, da cui emergeva che le cause dirette del sinistro sono da attribuirsi ad una improvvisa disattenzione alla guida da parte del conducente colto forse da malore o da colpo di sonno, situazione aggravata dall’alta velocità tenuta dal veicolo (103,60 km/h in violazione del limite di velocità di 90 km/h) che non consentì di effettuare correzioni di traiettoria.

La consulenza degli appellati, svolta in sede penale e acquisita nel procedimento civile, condivisa e richiamata dal Tribunale, che, tuttavia, l’aveva confusa con quella del Pubblico Ministero, aveva individuato nella presenza di una pietra miliare in posizione irregolare rispetto al margine asfaltato e a quello della linea bianca delimitante la carreggiata, la causa del moto acquisito dall’autovettura negli istanti immediatamente successivi all’urto e delle conseguenze fatali per il giovane e, quindi, una delle principali del sinistro, l’altra indubbiamente addebitabile all’abbagliamento operato dal conducente pirata.

Il parere della Cassazione

Viene criticata la dichiarata inattendibilità dei testi per essere state ritenute le loro affermazioni in contrasto con altri elementi fattuali acquisiti al processo, ma solo sulla base di presunzioni semplici, dettate da massime di esperienza, forse fin troppo soggettive e comunque disancorate dalla realtà fattuale, nonché la liquidazione delle spese processuali.

La S.C. non valuta la doglianza in quanto in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all’attendibilità del teste forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.

In ogni caso, tali aspetti rientrano nella discrezionalità del Giudice di merito e, nel caso in analisi, la decisione del Giudice contiene una motivazione idonea a fare comprendere il procedimento logico-giuridico sotteso.

La Corte d’appello nel quadro della valutazione dell’attendibilità dei testi ha scritto: I ridetti testi menzionarono poi l’esistenza di una curva appena prima del luogo del sinistro ma, da quanto riportato nel verbale di intervento dei Carabinieri, risulta che il tratto di strada in cui si era verificato l’incidente era «rettilineo». Né vi sono dati oggettivi di conoscenza della conformazione dei luoghi che avrebbero potuto riscontrare in maniera obiettiva la versione dei testimoni, salvo poi aggiungere, senza che tale ratio sia stata attinta dal ricorso, [i]n definitiva, quindi, la ricostruzione del sinistro esposta dai due testi costituisce un’ipotesi poiché essi, anche a dar loro credito, non assistettero all’incidente in quanto, per loro stessa ammissione, avevano una visibilità impedita dalla presenza di una curva sicché non poterono vedere quanto accaduto al momento dell’incrocio tra l’auto che li aveva superati e l’auto che poi videro.

La liquidazione delle spese processuali

Venendo ora alla liquidazione delle spese processuali, l’esercizio del potere discrezionale del Giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il Giudice decida di aumentare, o diminuire, ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 5, comma primo, làddove si prevede che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

Sempre secondo i ricorrenti, essendo stata rigettata la domanda si sarebbe dovuto far riferimento ai parametri previsti per le controversie di valore indeterminabile, come asserito nell’atto di citazione in primo grado, e, quindi, l’importo di Euro 24.000,00 liquidato dalla Corte d’appello si collocherebbe oltre il parametro massimo previsto dall’art. 5, comma sesto, D.M. 55/2014, secondo cui Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.

Ebbene, la Corte d’appello nel liquidare l’importo di Euro 24.000,00 a titolo di competenze professionali, sulla base del valore della controversia e delle attività effettivamente espletate, si è mantenuta nei limiti previsti dai parametri previgenti (considerato che la sentenza è stata pubblicata il 16.6.2022), i quali prevedevano un range compreso tra Euro 12.678,00 ed Euro 40.480,00, tanto più che la particolare importanza della controversia risulta implicitamente avallata da quanto detto nel quarto motivo a proposito della oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti.

Anche questa critica, inerente alla valutazione sulla concessione, o meno, della compensazione delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca, o di altre ragioni, rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito ed esula dalla valutazione della Corte di Cassazione.

La S.C. può esclusivamente accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nel caso di specie i ricorrenti nel censurare l’omessa compensazione, senza precisare se riferita a uno o a entrambi i gradi, non hanno svolto alcuna critica idonea rispetto alla sentenza impugnata, salvo prospettare gravi ed eccezionali ragioni integrate dalla oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti. Deduzioni, queste ultime, del tutto generiche e incompatibili con l’esito del giudizio di appello che ha visto i ricorrenti totalmente soccombenti.

Redazione

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