rivalsa-sanitaria-clinca-medico-colpa-grave

Rivalsa sanitaria e Gelli-Bianco, il limite della colpa grave nei rapporti tra struttura e medico


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 17 aprile 2026, n. 9949

La Cassazione torna a intervenire in materia di responsabilità sanitaria, chiarendo i confini della rivalsa sanitaria esercitata dalla struttura nei confronti del medico. Al centro della decisione, il ruolo dirimente della Legge Gelli-Bianco, che limita l’azione di regresso ai soli casi di dolo o colpa grave, anche quando vengano invocate le regole generali del Codice Civile. Un intervento che ribadisce la natura eccezionale della rivalsa e la centralità del rischio organizzativo della struttura sanitaria.

Il caso: lipoaspirazione e diritto di regresso

La vicenda trae origine da un intervento di chirurgia estetica eseguito in regime di solvenza presso una clinica privata. A seguito dei danni riportati dalla paziente, la struttura sanitaria era stata condannata al risarcimento, azionando contestualmente il regresso verso il chirurgo libero professionista sulla base di due titoli: una clausola contrattuale di manleva e le norme del Codice Civile sul riparto tra condebitori solidali (artt. 1298 e 2055 c.c.).

Se il Tribunale aveva accolto la domanda di regresso, la Corte d’Appello di Milano aveva ribaltato il verdetto, ritenendo che la condotta del medico, pur colposa, non integrasse gli estremi della “colpa grave” richiesta dall’art. 9 della Legge n. 24/2017.

La specialità della Legge Gelli-Bianco

Il cuore della decisione della Cassazione riguarda il coordinamento tra fonti. Il Policlinico ricorrente sosteneva che, trattandosi di un medico operante in regime libero-professionale con rapporto diretto con il paziente, dovessero applicarsi le regole ordinarie del regresso civilistico, che permettono di ripartire il debito in base alle rispettive quote di responsabilità, senza il “filtro” della colpa grave.

Gli Ermellini hanno respinto tale tesi, statuendo due principi:

  • L’ausiliarietà ex art. 1228 c.c.: il medico che opera all’interno di una struttura, utilizzando sale operatorie, personale e logistica dell’ente, agisce come suo ausiliario. Ciò accade indipendentemente dal fatto che il paziente paghi direttamente il professionista o che esista un contratto autonomo tra medico e paziente.
  • La prevalenza dell’art. 9 L. 24/2017: l’art. 9 costituisce una norma speciale che disciplina il rapporto interno tra struttura e sanitario. Tale norma “assorbe” e sostituisce i criteri codicistici (artt. 1298, 1299 e 2055 c.c.) e quelli negoziali incompatibili.

Inderogabilità della soglia “Dolo/Colpa Grave”

Un passaggio fondamentale dell’ordinanza riguarda la natura imperativa della limitazione della rivalsa sanitaria. La Corte ha implicitamente confermato che l’autonomia contrattuale non può derogare in peius per il medico alla soglia della colpa grave.

Clausole contrattuali che prevedano l’obbligo del medico di tenere indenne la struttura anche per colpa lieve devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa, in quanto l’art. 9 persegue un interesse pubblico al bilanciamento del rischio clinico e alla sostenibilità del sistema sanitario.

La nozione di colpa grave

La Cassazione ha infine confermato la legittimità della definizione di “colpa grave” adottata dai giudici di merito: una “eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute”. Non basta, dunque, un semplice errore professionale o una condotta non conforme allo stato dell’arte per giustificare la rivalsa della clinica; occorre una negligenza macroscopica e radicale.

Conclusioni

L’ordinanza ribadisce che il “doppio binario” della Legge Gelli-Bianco non riguarda solo il rapporto esterno con il paziente (contrattuale per la struttura, extracontrattuale per il medico), ma blinda anche i rapporti interni. La struttura sanitaria, in quanto titolare dell’impresa e del rischio organizzativo, è chiamata a farsi carico degli errori dei propri ausiliari, potendo “scaricare” il costo del risarcimento sul medico solo nei casi di gravità estrema.

Avv. Sabrina Caporale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 SIAF – Società Italiana Assicurativo Forense. Tutti i diritti riservati