Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 7 aprile 2026, n. 12770
Con la recente sentenza del 7 aprile 2026, la Corte di Cassazione è tornata a delineare i confini della responsabilità d’équipe in ambito ostetrico-ginecologico, ribadendo un principio fondamentale: l’autonomia professionale dell’ostetrica nell’attività di monitoraggio non neutralizza l’obbligo di garanzia del medico ginecologo, il quale resta l’unico responsabile delle scelte operative e della sintesi diagnostica finale. Quindi Quarta Sezione Penale conferma la condanna per omicidio colposo del medico: il tracciato cardiotocografico patologico impone il cesareo urgente.
Il caso: dalla “vigile attesa” all’evento tragico
La vicenda riguarda il decesso di una neonata a seguito di una grave encefalopatia ipossico-ischemica, causata da una rottura d’utero e dal distacco della placenta durante un travaglio complicato. Al medico ginecologo veniva contestato di non aver disposto tempestivamente un parto cesareo urgente, nonostante un tracciato cardiotocografico chiaramente patologico, optando invece per una condotta di “attesa vigile” e, successivamente, per l’applicazione della ventosa ostetrica e della manovra di Kristeller in assenza delle condizioni cliniche necessarie.
La distinzione dei ruoli nell’équipe
Uno dei motivi centrali del ricorso verteva sulla pretesa delega delle funzioni di monitoraggio all’ostetrica. La difesa sosteneva che la ginecologa non disponesse di elementi clinici per sospettare l’urgenza fino al momento del crollo finale, avendo affidato la vigilanza al personale ostetrico.
La Suprema Corte ha tuttavia rigettato tale impostazione, definendola aspecifica e infondata.
I giudici hanno chiarito due punti:
- La lettura del tracciato: in presenza di decelerazioni profonde e ripetute, non esiste spazio per la discrezionalità interpretativa. Un quadro francamente patologico impone al medico di intervenire ex ante.
- La posizione di garanzia: sebbene l’ostetrica non rivesta più un ruolo ancillare, la “responsabilità decisionale” sulle strategie terapeutiche (come la scelta tra parto naturale assistito e cesareo) resta in capo al medico, specialmente in presenza di gravidanze a rischio.
L’errore tecnico: ventosa e manovra di Kristeller
La Cassazione ha confermato l’imperizia e l’imprudenza nell’uso della ventosa. Tale strumento, unitamente alla pressione addominale, postula la presenza di contrazioni uterine regolari e il corretto incanalamento del feto. Nel caso di specie, la paziente soffriva di ipocinesia uterina (assenza di contrazioni) e febbre. L’insistenza nel voler procedere per via vaginale, anziché attivare immediatamente la sala operatoria, è stata identificata come la causa diretta della rottura dell’utero e del conseguente insulto ipossico.
Il nesso di causalità e il giudizio controfattuale
In linea con i principi della sentenza “Franzese”, la Corte ha validato il ragionamento controfattuale dei giudici di merito: se il parto cesareo urgente fosse stato eseguito al manifestarsi dei primi segni inequivocabili di sofferenza fetale (circa 90 minuti prima della nascita), l’evento morte sarebbe stato evitato con alta probabilità logica.
Inutile, infine, il tentativo della difesa di invocare carenze strutturali del nosocomio o la mancanza dell’anestesista: la velocità con cui l’équipe è stata effettivamente riunita una volta presa la decisione (solo 12 minuti) ha smentito ogni tesi sulla “impossibilità oggettiva” di agire diversamente.
Conclusioni
La sentenza riafferma che il medico non può farsi scudo della suddivisione dei compiti all’interno della sala parto quando i segnali di allarme sono macroscopici. La responsabilità professionale si misura sulla capacità di sintesi dei dati clinici e sulla tempestività dell’abbandono di pratiche rischiose a favore di interventi risolutivi.
Avv. Sabrina Caporale
