Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 3 marzo 2026, n. 4715
La Cassazione torna a chiarire i rigorosi presupposti per il riconoscimento del risarcimento per nascita indesiderata. Con l’ordinanza del 3 marzo 2026, i giudici escludono la responsabilità della ginecologa, ritenendo correttamente assolto l’obbligo informativo sugli esami prenatali e non provata la volontà della gestante di interrompere la gravidanza. Una decisione che ribadisce come, in questi casi, il danneggiato debba dimostrare non solo l’inadempimento del sanitario, ma anche la concreta scelta abortiva se adeguatamente informato.
La vicenda clinica e processuale
I genitori del minore, unitamente ai nonni, avevano convenuto in giudizio la ginecologa che aveva seguito la gravidanza, contestandole di aver omesso di fornire adeguate informazioni sugli esami diagnostici prenatali (villocentesi e amniocentesi) idonei ad accertare eventuali anomalie cromosomiche del feto.
Il Tribunale di Venezia, all’esito dell’istruttoria testimoniale e della consulenza tecnica d’ufficio, aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo sia l’inadempimento informativo sia la prova della volontà abortiva della gestante.
In particolare, i giudici di merito avevano accertato che la professionista aveva compiutamente informato la paziente sulla differenza tra esame di screening e villocentesi. La gestante aveva consapevolmente scelto di sottoporsi al solo screening e all’esito dello screening, pur in presenza di risultati non conclusivi, la donna aveva atteso circa tre mesi prima di rivolgersi nuovamente alla ginecologa. Quest’ultima circostanza era stata ritenuta incompatibile con la prova di una volontà di interrompere la gravidanza in caso di accertata patologia fetale.
I motivi di ricorso
I ricorrenti avevano articolato cinque motivi di impugnazione: violazione degli artt. 2697, 1218 e 2230 c.c. per erronea esclusione dell’inadempimento informativo; violazione dell’art. 2729 c.c. per mancato ricorso alla prova presuntiva della volontà abortiva; violazione dell’art. 1228 c.c. e degli artt. 116 e 195 c.p.c. in relazione a pretesi ritardi degli ausiliari incaricati degli esami; violazione dei limiti soggettivi di legittimazione attiva all’azione risarcitoria e riconoscimento della legittimazione del minore all’azione per il danno da nascita indesiderata.
Le statuizioni della Suprema Corte
Sull’inadempimento informativo
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’esclusione dell’inadempimento costituisce un accertamento di fatto motivatamente compiuto dal giudice di merito sulla base di corrette premesse giuridiche. Non sussiste violazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio quando il giudice, in base al libero apprezzamento delle risultanze istruttorie, prende atto della mancata emersione dei requisiti costitutivi dell’illecito.
Sulla prova presuntiva della volontà abortiva
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, i ricorrenti non hanno dedotto un vero vizio di sussunzione — unico caso in cui la violazione dell’art. 2729 c.c. può essere utilmente evocata — ma hanno tentato di contrapporre all’apprezzamento del giudice di merito una valutazione alternativa. Dall’altro, la censura difetta di specificità, non confrontandosi con la motivazione della Corte territoriale sulla non decisività della mera sottoposizione agli esami di screening.
La Cassazione ha richiamato il consolidato insegnamento secondo cui la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è configurabile solo quando il giudice qualifica gli indizi come gravi, precisi e concordanti ma li ritiene comunque inidonei alla prova presuntiva, oppure qualifica gli indizi come non gravi, imprecisi e discordanti ma li ritiene comunque sufficienti.
La rigorosa applicazione dei principi in tema di onere della prova
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione e difetto di specificità, non risultando che la deduzione relativa ai ritardi degli ausiliari fosse stata formulata nei gradi di merito.
Il quarto e il quinto motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili per difetto di interesse: una volta escluso l’inadempimento, ogni questione sulla legittimazione attiva — inclusa quella del minore a far valere un preteso “diritto a non nascere se non sano” — perde rilevanza.
La pronuncia si segnala per la rigorosa applicazione dei principi in tema di onere della prova nella responsabilità sanitaria da omessa diagnosi prenatale.
In particolare, la Corte ribadisce che l’accertamento dell’inadempimento e della volontà abortiva costituiscono giudizi di fatto riservati al giudice di merito; la sottoposizione agli esami di screening non è di per sé sufficiente a fondare una presunzione di volontà abortiva; il comportamento successivo della gestante — nella specie, l’attesa di tre mesi prima di attivarsi — può essere valutato come elemento incompatibile con tale volontà; la violazione dell’art. 2729 c.c. richiede la deduzione di un vizio di sussunzione, non la mera contrapposizione di una diversa valutazione degli indizi.
La decisione conferma l’orientamento che impone al danneggiato di provare non solo l’inadempimento informativo del sanitario, ma anche — ai fini della configurabilità del danno da nascita indesiderata — che la gestante, ove correttamente informata, avrebbe effettivamente optato per l’interruzione della gravidanza. Un onere probatorio che, come nel caso di specie, può essere escluso sulla base di elementi fattuali univocamente apprezzati dal giudice di merito.
Avv. Sabrina Caporale
