Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 22 maggio 2025, n. 13758
Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la presenza di una responsabilità solidale tra più soggetti non riduce la tutela dell’assicurato. Quando il danno è imputabile a più corresponsabili, l’assicurazione è comunque tenuta a garantire l’intera somma dovuta al terzo danneggiato, evitando che il peso dell’obbligazione risarcitoria ricada direttamente sul patrimonio dell’assicurato.
La vicenda
La Corte di secondo grado di Roma si è pronunciata nell’ambito dell’azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. promossa dalla Marina Di Nettuno Circolo Nautico nei confronti dei propri ex amministratori e sindaci, questi ultimi incaricati anche della revisione contabile.
La decisione suddetta ha:
- dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione agli appelli principali e incidentali tra la Marina e 8 dei convenuti;
- preso atto della dichiarazione resa ex art. 1304 c.c. da altri 2 convenuti di avvalersi delle transazioni intercorse di cui al punto precedente;
- accertato e dichiarato che l’importo del debito doveva essere ridotto di quanto versato dai corresponsabili in base alle rispettive transazioni, anche per il tramite delle compagnie di assicurazioni alla Marina;
- accertato e dichiarato il diritto di rivalsa e regresso, nei confronti di ciascuno degli altri corresponsabili, nella misura pari al 10% ciascuno per i sindaci, e per l’ulteriore 70% a carico degli amministratori della società in parti uguali;
- -accertato e dichiarato che la maggior somma dovuta all’esito delle transazioni intercorse tra le parti va ripartita tra le due assicurazioni in base ai rispettivi massimali”.
Ciò detto, nello specifico, la Corte di appello, decidendo sull’appello proposto dalla assicurazione Assicuratrice Milanese, ha esaminato il primo luogo il motivo di gravame col quale l’appellante aveva censurato la decisione di primo grado nella parte in cui la stessa non aveva accolto l’eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell’art. 1917 c.c. e degli artt. 16 e 18, lett. a) delle condizioni generali, escludendo, in capo all’assicurato, ed agli altri componenti del collegio sindacale il dolo, anche nella forma di quello eventuale, pur avendo ritenuto sussistenti profili di piena consapevolezza delle gravi situazioni di carenze gestionali da parte degli amministratori.
L’assicurato deve essere garantito dall’assicurazione per tutta la somma
La Corte ha dichiarato di condividere le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale di escludere che l’assicurazione avesse fornito la prova della sussistenza in capo all’assicurato di un dolo anche solo eventuale, in quanto, “pur a fronte della elevata inerzia almeno sino alla metà dell’anno 2010 e pur in presenza dei molteplici segnali nella gestione da parte degli amministratori”, non erano emersi elementi nel senso di “un sostanziale accordo tra gli amministratori medesimi ed il Collegio sindacale”.
La Corte romana ha poi affrontato il motivo d’appello con il quale l’assicurazione invocava l’Allegato A) della polizza per concludere nel senso della limitazione della garanzia alla parte di responsabilità diretta dell’assicurato, con esclusione quindi di ogni responsabilità derivante dal meccanismo della solidarietà.
Al riguardo, esaminata la relativa clausola, ha concluso che, alla luce di una “lettura costituzionalmente orientata (anche dei precedenti di questa Corte), è da ritenersi che l’assicurato debba essere garantito dall’assicurazione per tutta la somma che sia tenuto a pagare a terzi anche in via solidale, argomentando che, diversamente opinando, sarebbe vanificata ingiustamente la portata dell’art. 1917 c.c..”
La Corte, tuttavia, ha precisato che, potendo la compagnia di assicurazione esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati, ed a fronte di una specifica domanda diretta alla gradazione di responsabilità ex art. 2055 c.c. al fine di consentire il corretto esercizio dell’azione di regresso, era necessario procedere alla gradazione di responsabilità dei vari coobbligati.
A tal fine, in parziale revisione delle conclusioni raggiunte dal Tribunale, ha ritenuto che la responsabilità principale dei gravi danni causati alla società fosse addebitabile agli amministratori nella percentuale del 70%, mentre la quota di responsabilità del Collegio sindacale doveva essere determinata nella complessiva misura del 30%, e quindi nella misura del 10% per ciascuno dei 3 sindaci.
L’Assicurazione milanese impugna la decisione in Cassazione
Secondo l’assicurazione, la decisione impugnata avrebbe disatteso il motivo di gravame con il quale veniva riproposta l’eccezione di inoperatività della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1917 c.c. e 16 e 18, lett. a), delle condizioni generali nonché dell’Allegato A) alla Polizza. Argomenta, in particolare che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che sarebbe stato onere della ricorrente provare il dolo anche solo eventuale, dimostrando l’esistenza di un accordo tra sindaci ed amministratori. Argomenta per contro che l’esistenza di tale accordo avrebbe dimostrato il dolo diretto, mentre il dolo eventuale ben poteva essere desunto mediante l’utilizzo delle presunzioni di cui all’art. 2729 c.c. valorizzando la totale inerzia dell’assicurato, nonché una pluralità di elementi di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame.
Conclude la ricorrente affermando la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 1917 c.c. che inficia la legittimità della Sentenza Impugnata, avendo la Corte di Appello di Roma totalmente omesso di considerare e valutare che, come dedotto e domandato da Assicuratrice Milanese, gli stessi elementi probatori acquisiti agli atti di causa sulla cui base è stata accertata e dichiarata la responsabilità anche dei sindaci forniscono, in via necessariamente presuntiva ex art. 2729 c.c., la prova positiva della ricorrenza di uno stato soggettivo di dolo eventuale.
Il ricorso, inoltre, censura la decisione impugnata sia nella parte in cui la stessa ha disatteso il motivo di gravame col quale veniva riproposta l’eccezione di operatività della polizza per la sola parte di responsabilità diretta dell’assicurato, con esclusione quindi di ogni responsabilità derivante dal meccanismo della solidarietà, sia nella parte in cui ha ritenuto di ascrivere agli amministratori il 70% di responsabilità, attribuendo ai sindaci la sola percentuale del 10% di responsabilità per ciascuno.
Sostiene, in sintesi, che la Corte d’appello in tal modo avrebbe omesso “di considerare anche l’ipotesi alternativa di versamento, da parte del debitore solidale a favore della Marina, di un importo inferiore a quello corrispondente alla sua quota di responsabilità diretta dichiarata in sede di gradazione delle responsabilità, con conseguente obbligo di riduzione dell’importo del debito in misura pari all’importo corrispondente alla quota di responsabilità diretta del debitore solidale transigente”, laddove la Corte d’appello avrebbe dovuto “accertare e dichiarare che l’importo del danno dichiarato risarcibile deve essere ridotto:
- per la transazione in cui il debitore solidale ha versato alla Marina un importo superiore a quello corrispondente alla sua quota di responsabilità diretta dichiarata in sede di gradazione delle responsabilità, dell’importo effettivamente corrisposto;
- per la transazione in cui il debitore solidale ha invece versato alla Marina un importo inferiore a quello corrispondente alla sua quota di responsabilità diretta dichiarata in sede di gradazione delle responsabilità, dell’importo corrispondente alla sua quota di responsabilità diretta”.
L’intervento della Cassazione
Viene messo in discussione il giudizio di fatto espresso dalla Corte romana nella parte in cui è giunta alla conclusione per cui nella specie non solo non era ravvisabile in capo all’odierno controricorrente un dolo diretto, ma non risultavano elementi probatori che consentissero di affermare la sussistenza di un dolo eventuale, sussistendo prova adeguata unicamente dell’elemento soggettivo della colpa grave.
Nel suo sviluppo argomentativo concreto, la censura sollecita una nuova valutazione delle prove, ulteriormente deducendo la violazione dell’art. 2729 c.c., laddove, secondo i principi enunciati e del tutto pacifici, tale violazione si viene ad integrare unicamente quando il Giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022) mentre costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del Giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023).
Sulla limitazione della operatività della polizza alla sola parte di responsabilità diretta dell’assicurato, escludendo ogni responsabilità derivante dal meccanismo della solidarietà, e sulla determinazione della misura di responsabilità riconducibile ad amministratori e sindaci, la Corte di appello:
1) sarebbe incorsa in violazione o falsa applicazione degli artt. 1375, 1362 ss., 1932 e 1917 c.c., omettendo di considerare la valida clausola di limitazione della responsabilità prevista nella Polizza;
2) sarebbe giunta ad attribuire ai sindaci una quota di responsabilità superiore a quella degli amministratori, in tal modo incorrendo nella violazione o falsa applicazione degli artt. 1298, 2055 e 2697 c.c..
L’obbligo indennitario dell’assicuratore si estende all’intero importo dovuto al terzo danneggiato
Quanto sopra è infondato perchè la decisione impugnata si è conformata al principio per cui “ in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l’assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l’obbligo indennitario dell’assicuratore si estende all’intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata – attraverso la conformazione della garanzia – la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell’assicurato dall’obbligazione risarcitoria”.
Ergo, le argomentazioni dell’assicurazione non sono pertinenti, in quanto sembra attribuire alla Corte romana l’affermazione per cui la clausola del contratto di assicurazione, laddove la decisione impugnata non contiene alcuna affermazione di tal fatta, possa essere decisa “sulla buona fede”, non avendo la ricorrente neppure specificato sotto quale profilo si sarebbe integrata una violazione del canone generale di buona fede.
La regola dell’art. 1932 cc, che costituisce ratio fondamentale della decisione sul punto, è stata correttamente applicata avendo la Corte specificato “(…) non c’è dubbio che l’assicurato debba essere garantito dalla assicurazione per tutta la somma che questi dovesse essere tenuto a pagare anche in via solidale, atteso che viceversa verrebbe vanificata ingiustamente la portata dell’art. 1917 c.c. che, senza operare alcuna distinzione.”
In buona sostanza, la valutazione che la Corte d’appello ha operato è in conformità al precedente di Cassazione Sentenza n. 23581 del 22/11/2010, in ordine alla quale la ricorrente viene a dedurre un profilo – l’esito concreto della ripartizione di responsabilità derivante dal numero di componenti dei singoli organi – che comunque non incide sull’applicazione del principio enunciato e sopra riportato.
Infatti, avendo la Corte territoriale ripartito la somma, all’esito delle transazioni fra le 2 assicurazioni in base ai rispettivi massimali, sarebbe stato onere della ricorrente – al fine di evidenziare quell’interesse ad impugnare che, non a caso, viene contestato dalla controricorrente Marina, quello di specificare l’idoneità del diverso criterio di calcolo invocato nel motivo a condurre ad una determinazione di importo minore rispetto al massimale.
In conclusione il ricorso viene respinto.
Redazione
