Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 10 giugno 2025, n. 15457
Una bambina annega sulla spiaggia libera di Otranto e il genitore ne chiede il risarcimento al Comune per mancata vigilanza e assenza di cartelli di pericolo. La Cassazione conferma però che la grave negligenza del padre, che ha lasciato incustodite le bambine, esclude la responsabilità dell’ente.
I fatti
Il genitore della bambina deceduta cita a giudizio il Comune di Otranto al fine di ottenere il risarcimento del danno parentale patito in conseguenza del decesso della figlia avvenuto il 3/9/2013.
La bambina, in compagnia di una amichetta, dopo essere entrata in mare, era deceduta per annegamento in uno specchio d’acqua antistante il tratto di spiaggia libera del Comune di Otranto, in località “Baia dei Turchi” e l’evento sarebbe imputabile a responsabilità del Comune per l’assenza di servizio di salvataggio e di cartelloni che ne segnalassero la mancanza, oltre che per il pessimo stato di manutenzione del percorso di accesso alla spiaggia.
Il Tribunale di Lecce rigettava la domanda, rilevando che il tragico evento non era ascrivibile a responsabilità del Comune, bensì a responsabilità esclusiva del padre della minore, che si era intrattenuto a conversare con un amico all’ingresso della spiaggia, omettendo di vigilare sulle due bambine, che si erano tuffate in mare da sole, senza la supervisione di un adulto.
Il Giudice di primo grado disattendeva anche la tesi difensiva dell’attore secondo cui il decesso della figlia era dipeso dal ritardo nei soccorsi, affermando che gli stessi, comunque immediati, non potevano considerarsi apprezzabilmente superiori a quelli che avrebbero potuto essere assicurati nel caso in cui fosse stato predisposto un servizio di salvataggio e negando che l’assenza di un cartello di pericolo potesse essere individuata come causa dell’evento, essendo il pericolo immediatamente percepibile dall’adulto.
La condotta negligente del padre
In secondo grado, la Corte di Lecce respinge il gravame proposto dal padre osservando che quand’anche il Comune di Otranto avesse assolto alle prescrizioni imposte con l’ordinanza n. 37/2013 emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, l’evento non avrebbe, comunque, potuto essere evitato.
Sul punto ha argomentato che “poiché il padre della minore, con la propria condotta negligente consistita nell’essersi fermato intenzionalmente a parlare con un conoscente, sui gradini di accesso alla spiaggia, in prossimità della pineta, perdendo di vista le due minori a lui affidate, senza porsi il problema di verificare l’esistenza o meno di eventuali presidi di salvataggio e pertanto di verificare se le bambine potessero o meno entrare in acqua da sole – tanto più in ragione del fatto che sua figlia non era un’esperta nuotatrice – ha di fatto destituito di qualunque efficienza anche solo concausale la condotta omissiva del Comune quanto alla mancata segnalazione della situazione di rischio nella balneazione per mancanza di servizio di salvataggio perché, quand’anche un tale cartello fosse stato effettivamente apposto a cura del Comune di Otranto, il padre della minore (responsabile dell’Incolumità delle due minori), fermatosi a parlare con un conoscente prima dell’ingresso della spiaggia, senza preoccuparsi di quello che avrebbero fatto le due bambine lasciate da sole e fuori dal suo campo visivo, neanche avrebbe potuto leggerlo, sì da rendere eziologicamente irrilevante la sua presenza.”
L’intervento della Cassazione
Lamenta l’uomo che la decisione di appello avrebbe erroneamente negato la tutela risarcitoria ex art. 2043 e segg. c.c., previa la esclusione del concorso causale del comportamento omissivo e violativo di leggi e regolamenti, tenuto dal Comune di Otranto, nella verificazione del tragico evento.
Sostiene che il rigetto della domanda formulata, basata sul disposto dell’art. 2051 cc e, in via subordinata, sulla generale norma di cui all’art. 2043 cc, non è condivisibile, posto che aveva offerto prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsti dalla norma: la condotta, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l’imputabilità soggettiva.
Censura anche che la Corte di secondo grado ha ritenuto il comportamento di esso padre quale “causa prossima di rilievo”, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta ascritta al Comune ed il fatto dannoso, e per avere considerato causa non rilevante la grave violazione di legge posta in essere dall’Amministrazione comunale, senza procedere alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica.
Sempre secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere che tanto il comportamento del padre, quanto quello della minore, potevano essere considerati come concause efficienti dell’evento, ma non quali “cause prossime di rilievo”, idonee a recidere l’efficienza causale delle altre cause dell’evento.
Le censure dell’uomo sono infondate.
Innanzitutto, in materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione di più concause ed all’individuazione di quella cd. «prossima di rilievo» nella verificazione dell’evento dannoso, costituisce apprezzamento di fatto del Giudice di merito.
Nella responsabilità civile, il Giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale richiesto dall’art. 2043 cc in tema di responsabilità extracontrattuale tra un’azione o un’omissione ed un evento, deve applicare il principio della conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale o dello “scopo della norma violata”.
Tra le cause sopravvenute, di per sé idonee ad interrompere il nesso di causa, può rientrare anche la condotta della vittima del fatto che si assume illecito e ciò si verifica quando tale condotta, pur inserendosi nella serie causale già avviata da altri, ponga in essere un’altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l’evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione. In questa ipotesi, come noto, la condotta della vittima costituisce la c.d. causa prossima di rilievo, che esclude l’ipotizzabilità del concorso di altre cause.
Il comportamento dell’uomo è connotato da colpa grave ed inescusabile, tale da costituire la “causa prossima rilevante” del tragico evento
Pacifici i suddetti “criteri basici”, la Corte d’appello, ricostruendo l’evento dannoso ha fatto corretto uso delle norme. Il padre della bambina, al limitare della pineta ed in prossimità del punto da cui si accedeva alla spiaggia, si è trattenuto a chiacchierare con un conoscente per circa mezz’ora, mentre le due bambine, proseguendo il loro cammino, sono arrivate sulla spiaggia e si sono tuffate in mare da sole. Ergo, la Corte alla luce della condotta tenuta dal padre della vittima, ha ritenuto eziologicamente irrilevante la mancata presenza di cartelli indicanti l’assenza di un servizio di salvataggio su quel tratto di spiaggia, e ciò perché il comportamento dell’uomo era connotato da colpa grave ed inescusabile, tale da costituire la “causa prossima rilevante” del tragico evento, ma soprattutto perché, essendosi egli fermato prima della spiaggia, in un punto dal quale non era per lui possibile avvistare la eventuale presenza di cartelloni indicanti la assenza di un servizio di salvataggio e la rischiosità della balneazione, anche ove il Comune si fosse attenuto alle prescrizioni imposte dalla ordinanza n. 37/2013 adottata dall’Ufficio Circondariale marittimo ed avesse apposto il cartello, il ricorrente non avrebbe potuto comunque leggerli.
I Giudici di merito hanno correttamente fatto applicazione del principio della cd. “causa prossima di rilievo”, costituita nel fatto concreto da un atto di volontà libero, consapevole ed autonomo di un soggetto (il padre della vittima) dotato di capacità di agire, quale, appunto, quello di “abdicare” all’adozione delle cautele del caso, a tutela delle minori, idonee a scongiurare situazioni di pericolo per queste ultime; ed hanno conseguentemente considerato causa assorbente ed esclusiva tale comportamento negligente.
Il padre della bambina, anche dinanzi la S.C. insiste nella tesi secondo la quale obbligo primario posto a carico del Comune, proprietario della spiaggia libera, fosse proprio quello di assicurare un servizio di salvataggio in loco, che, ove esistente, avrebbe potuto impedire che l’evento mortale si verificasse, e che l’apposizione della cartellonistica indicante l’assenza del servizio di salvataggio fosse prevista, invece, come adempimento succedaneo a quello primario. Tuttavia, tale ragionamento non è idoneo a superare le conclusioni raggiunte dai Giudici di merito.
Anche in presenza di cartelli adeguati, l’evento non si sarebbe potuto evitare
Difatti, attraverso un giudizio controfattuale, finalizzato a verificare se l’osservanza, da parte del proprietario della spiaggia, delle prescrizioni previste dalla ordinanza più volte citata, avrebbe potuto impedire l’evento occorso alla minore e se il comportamento del padre della vittima avesse soltanto concorso alla causazione dell’evento, il Giudice d’appello ha rilevato che, atteggiandosi le prescrizioni come alternative, quand’anche il Comune si fosse ad esse attenuto, provvedendo ad appore i previsti cartelli di segnalazione della mancanza del servizio di salvataggio, comunque l’evento non avrebbe potuto essere evitato, proprio perché il padre della vittima, con la propria condotta, essendosi fermato prima dell’ingresso della spiaggia, neanche avrebbe potuto vederli, sì da rendere eziologicamente irrilevante la loro eventuale presenza.
Ad ogni modo, un servizio di salvataggio presente in loco non avrebbe esonerato il padre della bambina dall’adempimento dei suoi doveri di vigilanza e custodia delle minori a lui affidate.
Vi è da considerare che qualsiasi ipotesi di responsabilità resta esclusa e superata se il danneggiato, pur avvedendosi, o potendosi avvedere con l’uso della ordinaria diligenza della situazione di pericolo, vi si esponga volontariamente. Nel caso che stiamo discutendo la condotta imputabile al padre della vittima è gravemente negligente e inescusabile, per avere lasciato incustodite due minori sulla spiaggia, non curandosi di vigilare sulle stesse al fine di evitare che potessero tuffarsi in mare, ed è, pertanto, evidente che tale condotta costituisce causa determinante ed esclusiva dell’evento che ne è derivato, tale da togliere qualsiasi rilevanza al contegno omissivo del Comune rispetto alla serie causale successivamente innescata.
Il ricorso viene integralmente rigettato.
Redazione
