Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 14 ottobre 2025, n. 27410
In caso di malattia professionale tabellata, il lavoratore beneficia della presunzione di origine legale solo se la patologia si manifesta entro i termini indicati dalle tabelle. Quando la malattia emerge dopo molti anni dalla cessazione dell’attività a rischio, il nesso causale con la lavorazione deve essere dimostrato con prove concrete, come confermato dalla Corte di Cassazione.
La vicenda
Tribunale e Corte di appello di Lecce respingono la domanda del lavoratore. In particolare, la Corte pugliese, a seguito di osservazioni dell’INAIL alla bozza di relazione della CTU medico-legale rinnovata in appello, il Consulente aveva mutato le iniziali conclusioni raggiunte ed aveva negato che la patologia di “spondilo discopatia lombare” fosse stata causata dall’attività lavorativa di manovale prestata dal 1980 al 1988 alle dipendenze delle Ferrovie, ha condiviso la valutazione di insussistenza del nesso causale fra patologia accertata e attività lavorativa.
I Giudici hanno considerato che le prime indagini radiologiche risalgono al 2008 e 2012, venti anni dopo la cessazione delle mansioni di manovale, a parte due report di pronto soccorso del 1984 e del 1987 per lombalgia da sforzo, e che non sussiste congruenza e compatibilità cronologica tra la patologia accertata e lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il ricorso in Cassazione
Il lavoratore lamenta in Cassazione la omessa considerazione che la patologia da cui è risultato affetto rientra fra le patologie tabellate dell’industria art. 3, ed elencate ai sensi del DM 11/12/2009 nella Lista 1 gruppo 2 n. 3, delle patologie professionali ad alta probabilità, sicché egli sarebbe esonerato dal dimostrare l’origine professionale della malattia, mentre l’INAIL non aveva provato l’intervento di fattori esterni all’attività lavorativa, sicché si sarebbe dovuta riconoscere l’origine professionale. Lamenta anche la mancata applicazione del principio di equivalenza causale a fronte di una CTU dove risulta riconosciuta l’insorgenza della patologia in soggetto che nella qualifica di manovale aveva svolto in modo non occasionale movimentazione manuale dei carichi per un periodo lavorativo di oltre 8 anni, sviluppando una malattia rientrante nelle patologie tabellate, e non essendo emerso l’intervento di fattori esterni all’attività lavorativa.
L’INAIL deduce, per contro, che le CTU nei due gradi di giudizio avevano concluso in modo conforme, e che la Corte d’appello aveva spiegato le ragioni della sua adesione alle conclusioni raggiunte.
La S.C. respinge il ricorso.
Malattia professionale tabellata dopo venti anni
La patologia accertata in sede di CTU medico-legale (spondilodiscopatia lombare con associata patologia radicolare da ernia discale) rientra nelle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, come riporta la rubrica della Lista 1 dell’elenco delle patologie inserite del D.M. 11/12/2009 avente ad oggetto l’aggiornamento delle malattie di cui è obbligatoria la denuncia ai sensi dell’art. 139 T.U. 1124/65; in particolare, al gruppo 2, n. 3 si menziona, in corrispondenza della lavorazione descritta come movimentazione dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo, la malattia di spondilodiscopatie del tratto lombare e ernia discale lombare. Trattasi, dunque, di patologia riconosciuta come malattia professionale tabellata dell’industria di cui all’art. 3 del D.P.R. 1124/65, collegata a movimenti ripetitivi, posture incongrue, vibrazioni, al cui rischio sono esposti lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi in modo non occasionale.
Quanto sopra, infatti, è stato confermato dal CTU alle cui conclusioni si è riportato il Giudice di appello, che ha riconosciuto che l’attività lavorativa svolta dall’assicurato astrattamente avrebbe potuto causare o concausare la patologia spondilodiscopatica, e tuttavia ha negato il nesso causale poiché l’attività lavorativa svolta era risalente al periodo 1980-1988, mentre le prime indagini radiologiche in atti sono del 2008 e del 2012.
In caso di malattie tabellate al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch’essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in tabella. Nel caso di specie, il Giudice di appello, conformemente al primo grado, ha ritenuto che né la disamina del CTU, né gli elementi di prova avessero dato validi riscontri circa il nesso causale della lavorazione svolta con la patologia accertata, essendo altrimenti onere del lavoratore provare la riconducibilità della propria malattia all’attività svolta, anche considerato che la malattia sofferta dal lavoratore era suscettibile di avere cause molteplici. La sua insorgenza a distanza di oltre venti anni, certificata soltanto dopo esami specialistici compiuti fra il 2008 ed il 2012, ne darebbe conferma.
Il nesso causale necessita di una concreta e specifica dimostrazione
Ed ancora, il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia a genesi multifattoriale non può essere oggetto di semplici presunzioni, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità qualificata.
Riguardo sempre alle patologie manifestate dopo lungo tempo dalla esposizione a rischio, è stato anche osservato dai Giudici di legittimità che dall’inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, deriva l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell’I.N. A.I.L.
Ergo, in casi di patologie multifattoriali, delle quali non era possibile indicare la causa unica ed esclusiva, occorre la dimostrazione dello specifico collegamento con l’esposizione a rischio cessata da lungo tempo. E nel caso in esame è stato evidenziato che la distanza cronologica, anche ultraventennale, tra la lavorazione a rischio e la certificata manifestazione della malattia tabellata, abbia innestato un vulnus nella diretta riconducibilità, ancorché remota, alla eziopatogenesi invocata.
Infine, non è stato violato il principio di equivalenza causale: nella relazione di CTU sono enunciati fattori che allontanano la spondilodiscopatia dalla lavorazione rischiosa svolta oltre venti anni addietro rispetto alla certificata patologia. Trattasi di argomenti illustrati in CTU, riportati in sentenza, a fronte dei quali non si è verificata una mera degradazione di una causa antecedente a semplice occasione, ma è stata individuata una censura temporale del decorso della patologia riconosciuta astrattamente come malattia professionale, in assenza di certificazioni e diagnosi pertinenti ed utili per oltre venti anni dalla cessazione delle mansioni di manovale.
In sostanza, non risulta violato il principio di equivalenza in ragione della mancanza di un’altra causa che abbia contribuito o determinato la patologia lamentata, bensì non è stato affatto ravvisato il nesso causale fra la lavorazione (pre e post anno 1988) e la patologia. La critica alle valutazioni del CTU, si palesa inammissibilmente in un dissenso diagnostico, finalizzato ad una revisione del giudizio valutativo in fatto compiuto.
Redazione
