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Incidente all’incrocio, anche chi ha la precedenza deve usare la massima prudenza

Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 24 novembre 2025, n. 37986

La decisione affronta un incidente avvenuto in prossimità di un incrocio, chiarendo che le regole di precedenza non esonerano alcun conducente dal dovere di prudenza.
Le norme che riguardano le manovre da effettuarsi in prossimità di intersezioni stradali richiedono massima prudenza da parte di tutti i conducenti dei veicoli, sia di quello favorito dalla precedenza, sia di quello non favorito.

La vicenda giudiziaria

L’imputato viene assolto dalla Corte di appello dal reato di cui all’art. 189 Cds perché il fatto non sussiste; essendo anche maturato il termine massimo di prescrizione; ha confermato le statuizioni civili.

La parte civile, asseritamente danneggiata, si rivolge alla Corte di Cassazione impugnando la decisione nella parte in cui è pervenuta all’assoluzione dell’imputato per il reato di lesioni colpose.

Secondo la parte civile c’è omessa motivazione con riferimento a specifiche deduzioni della parte civile aventi carattere di decisività nella ricostruzione dei fatti. La Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare i risultati estratti dalla c.d. scatola nera del veicolo condotto dalla persona offesa, che individuava in 60 km/h la velocità di marcia in occasione del sinistro, affatto “elevata” come sostenuto apoditticamente dai giudici in sentenza. Peraltro, i Giudici di merito avrebbero trascurato di considerare che la persona offesa ha sempre ribadito come, all’atto del sinistro, l’imputato si trovasse da solo alla guida del veicolo. Non si comprenderebbe, quindi, l’affidabilità delle dichiarazioni della teste (moglie), la cui collocazione sul luogo del sinistro al momento del fatto rimane dubbia.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente

Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro è stato affermato dal Giudice che “l’imputato necessariamente aveva superato l’incrocio e svoltato a destra, stante la collocazione dell’ostacolo fisso”. Non si chiarisce, però, quale sia l’ostacolo fisso di cui si tratta. L’affermazione secondo cui non è ipotizzabile che la manovra d’immissione nel flusso della circolazione potesse essere stata compiuta dall’imputato ad alta velocità ed in modo repentino è del tutto congetturale ed ipotetica. Sempre secondo la parte civile, l’imputato ha violato le regole prudenziali ponendo in essere una manovra incauta. La Corte di merito, pertanto, avrebbe dovuto individuare nei fatti quanto meno un concorso di colpa dell’imputato e della persona offesa nella causazione del sinistro stradale.

Le critiche sono fondate e vengono accolte.

È stato contestato all’imputato, proveniente dalla via Verdi, di essersi immesso su viale della Repubblica, strada percorsa dalla parte civile, senza concedere a quest’ultimo la precedenza, e di avere intrapreso una manovra di svolta da Viale della Repubblica a Via Malagodi senza assicurarsi che da tergo non provenissero altri veicoli già impegnati nel sorpasso. Nel compiere dette manovre imprudenti, l’imputato costringeva la parte civile il quale, a sua volta, manteneva una velocità inadeguata – a sterzare ed invadere l’opposta corsia di marcia, terminando la sua corsa contro un albero.

Le manovre in prossimità degli incroci richiedono massima prudenza da parte di tutti i conducenti

La Corte di appello, nell’escludere la responsabilità dell’imputato nella determinazione del sinistro, ha così argomentato: “È certo che la parte civile stava percorrendo, a bordo della sua autovettura, viale della Repubblica nel comune di Mirto. È altrettanto certo che l’imputato proveniva da via Verdi, strada che incrocia viale della Repubblica, come agevolmente inferibile dalle fotografie allegate in atti. Stando alla ricostruzione offerta dalla parte civile, l’autovettura antagonista aveva costituito un ostacolo. Ma, se così è, l’imputato necessariamente aveva superato l’incrocio e svoltato destra, stante anche la collocazione dell’ostacolo fisso.

Manovra che certamente non è ipotizzabile fosse stata compiuta ad alta velocità, vuoi per le condizioni della strada, vuoi poiché diversamente l’imputato avrebbe verosimilmente invaso l’altra corsia, ciò di cui non vi è traccia in atti. Tanto precisato, non convince la ricostruzione della parte civile, secondo la quale per evitare di impattare contro la vettura dell’imputato, aveva semplicemente sterzato verso sinistra, non appena si era avveduto della presenza del mezzo. Ed infatti, dal materiale fotografico versato in atti, è dato osservare come l’albero contro il quale la vettura del P. è andata violentemente ad impattare, è collocato molto più avanti rispetto all’incrocio superato dal Q”.

Ebbene, il fatto che la parte civile viaggiasse ad alta velocità, circostanza peraltro indicata anche nella contestazione, non esclude che il sinistro possa essere conseguenza di un concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli, tema rimasto assolutamente inesplorato in motivazione. Anche la condotta dell’imputato non è stata passata al vaglio, essendo la decisione di secondo grado incentrata sulla condotta di guida della parte civile.

In tutto ciò, i Giudici di secondo grado hanno “dimenticato” il principio secondo cui le norme che sovrintendono alle manovre da effettuarsi in prossimità di intersezioni stradali richiedono massima prudenza da parte di tutti i conducenti dei veicoli, sia di quello favorito dalla precedenza, sia di quello non favorito.

Per quanto detto, la sentenza impugnata viene annullata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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