Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 24 ottobre 2025, n. 34696
Un panettiere scivola su un pavimento bagnato in laboratorio, riportando la lussazione del gomito e un’inabilità dell’8%. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità del datore di lavoro per la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), evidenziando come l’omissione della valutazione dei rischi abbia reso l’incidente prevedibile e prevenibile.
I fatti
Il lavoratore, con la qualifica di panettiere, mentre accendeva il forno di cottura, a causa del pavimento bagnato, scivolava, sbattendo il gomito sinistro per terra. A seguito della caduta, riporta la lussazione del gomito sinistro e il distacco parcellare olecrano, tali da determinare l’astensione assoluta dal lavoro per 90 giorni e reliquati stimati nell’8% di inabilità assoluta per deficit funzionale del gomito.
La colpa è stata collegata alla violazione dell’art. 28 D.Lgs. n. 81 del 2008, poiché il datore di lavoro aveva omesso di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), previsto, con la consequenziale mancata previsione del rischio di scivolamento e adozione di misure idonee ad impedire. L’imputato viene condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 400 di multa, con concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione.
La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado ritenendo la penale responsabilità del datore di lavoro in ordine all’infortunio occorso.
Il ricorso in Cassazione
In particolare, il datore di lavoro contesta il difetto di correlazione eziologica tra la condotta omessa dall’imputato e l’evento verificatosi ed assume che l’incidente sarebbe ascrivibile esclusivamente a mancanze e inadempienze dei lavoratori impiegati nella panetteria: in tal senso la caduta del dipendente non avrebbe potuto essere evitata dal ricorrente avuto riguardo alle caratteristiche dei luoghi (con pavimenti non esposti abitualmente a liquidi nella lavorazione) e all’esperienza dei panettieri impiegati. Contesta, altresì, l’applicazione congiunta della pena detentiva e della pena pecuniaria.
Le argomentazioni sono infondate
le due sentenze di merito costituiscono una ipotesi di cd. doppia conforme, in quanto il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha condiviso il percorso logico del primo giudice e riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione” (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 -01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 -01) e ha svolto frequenti rinvii alla sentenza del primo giudice.
Il rischio di caduta doveva essere valutato attentamente dal datore di lavoro nel DVR
Questo significa che la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente.
La Corte d’appello ha ricostruito in fatto, che il locale aveva un pavimento scivoloso (tanto che la funzionaria aveva rischiato di cadere pur indossando scarpe antinfortunistiche), non erano presenti cartelli indicanti il pavimento bagnato, era stata riscontratala violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (in particolare l’assenza del documento di valutazione dei rischi), la mancata sottoposizione del lavoratore a visita medica, la mancata nomina del medico competente e la mancata formazione dei lavoratori (cfr. pg. 3 della sentenza impugnata). Tali circostanze erano state confermate dai colleghi dipendenti della vittima, Lo. e On., secondo i quali durante la preparazione degli impasti poteva capitare che gli ingredienti utilizzati cadessero accidentalmente nel pavimento che veniva prontamente asciugato dai panettieri, mentre il lavaggio completo del pavimento avveniva ad opera delle addette alle pulizie a fine lavorazione.
Si è così appurato che il rischio di caduta, in quanto frequente, concreto e non eliminabile, doveva essere valutato attentamente dal datore di lavoro attraverso la redazione del DVR e adottando le misure preventive idonee a fronteggiare il pericolo o almeno a (NDR: Testo originale non comprensibile) e non poteva, invece, essere lasciato ad iniziative autonome ed estemporanee degli stessi lavoratori (quali la pronta asciugatura o gli avvisi reciproci) proprio in quanto il rischio di caduta accidentale dell’acqua era connaturato alla lavorazione svolta dai dipendenti.
Tale motivazione non è affetta da alcuna grave anomalia, anzi il ragionamento è pienamente conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricostruzione della fattispecie di lesioni colpose derivanti dal mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinate dal D.Lgs. n. 81 del 2008, correttamente contestate all’imputato.
Il dovere principale che la normativa impone ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai committenti, ai preposti e, in definitiva, a tutti coloro che si definiscono «garanti» è, dunque, quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni. Per far ciò è indispensabile individuare quali sono i rischi presenti sul luogo di lavoro e, caso per caso, quale sia stato il rischio in cui si sia concretizzato l’evento ai danni del lavoratore.
La mancata redazione del DVR
Il capo d’imputazione è stato identificato nella possibilità che il pavimento sul quale il dipendente doveva esercitare le proprie mansioni diventasse scivoloso a causa dello sversamento di acqua necessaria all’operazione di impasto mediante l’apposita macchina impastatrice. Dunque, l’omissione rilevante è stata ravvisata nella mancata redazione del DVR e cioè nella totale omissione dell’obbligo fondamentale d’ individuazione dei rischi connessi all’attività d’impresa, con la conseguente mancata predisposizione dei necessari strumenti finalizzati ad evitare la scivolosità del pavimento.
Si tratta di un rischio del tutto prevedibile perché insito nell’attività di impasto, svolta mediante il versamento nell’impastatrice di acqua, farina e semola. Le modeste dimensioni del laboratorio, è stato pure accertato dai giudici del merito, non consentivano neanche il passaggio dei dipendenti per altro percorso, con la conseguente evidente persistenza del pericolo di scivolosità del pavimento. Misure idonee ad evitare la realizzazione del rischio, ad avviso della Corte territoriale, sarebbero state le indicazioni impartite ai dipendenti di verificare le condizioni del pavimento prima di transitare nelle zone vicine alla impastatrice e di provvedere alla sua pulizia e asciugatura; nonché segnalare il pericolo di scivolamento con appositi segnali e dotare il locale di pavimento con caratteristiche conformi a quanto prescritto dall’allegato IV del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Nel caso di specie l’evento e la condotta omissiva che vi ha dato causa sono riconducibili proprio all’area di rischio tipica della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro ha dunque l’obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Igs.n.81/2009, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (così S.U.cit.).
Una adeguata valutazione del rischio deve prevedere il pericolo insito nella lavorazione
La Corte di Cagliari, richiamate le argomentazioni del giudice di prime cure, ha del tutto correttamente affermato che una adeguata valutazione del rischio deve prevedere il pericolo insito nella lavorazione o nell’ambiente di lavoro, non solo in modo generico, ma in relazione alla casistica concretamente verificabile. Inoltre, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza (correttamente richiamata nel provvedimento impugnato) che impone al datore di lavoro l’obbligo di vigilare costantemente sulle condizioni di sicurezza, potendo essere esonerato da tale responsabilità solo a fronte di una condotta abnorme ed eccezionale dello stesso lavoratore.
Venendo ora alla applicazione della pena detentiva e pecuniaria, in effetti non potevano essere congiuntamente applicate. Comminare una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, in luogo di quella alternativa prevista per legge, costituisce una pena illegale in quanto determina un trattamento sanzionatorio “contra ius”, cui non può essere posto rimedio con la procedura della correzione dell’errore materiale, comportando invece la necessità di annullamento della sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena“. Limitatamente a questo solo profilo la censura dell’imputato è, dunque, corretta.
Pertanto, ferma la responsabilità penale accertata dalla Corte d’appello, la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e, per tale aspetto, rinviata alla Corte d’appello di Cagliari.
Redazione
