Il caso affronta il delicato tema della quantificazione del danno derivante dalla morte di una neonata, con particolare attenzione alla distinzione tra danno morale terminale e danno biologico terminale. La decisione analizza come le diverse tipologie di pregiudizio incidano sul calcolo del risarcimento e quali criteri siano adottati per adeguare l’importo alle circostanze concrete del caso (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 29 luglio 2025, n. 21799).
Il caso
I genitori e i nonni della neonata agiscono in giudizio nei confronti dell’Ospedale, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti sia iure proprio che iure hereditatis.
Già durante la gestazione venivano accertate le difficoltà respiratorie della neonata e dunque, andava predisposta un’assistenza respiratoria specifica, adeguata e continua, allo scopo di evitare l’ipossia. Dalla relazione peritale svolta in ATP si evince, infatti, che se gli ostetrici avessero prudenzialmente effettuato dovuti controlli cardiotoco-grafici più ravvicinati, sarebbe stato possibile cogliere il momento di variazione peggiorativa della salute del feto e intervenire prontamente al fine di evitare lo stato di asfissia alla nascita.
Il Tribunale di Palermo, in accoglimento parziale del ricorso, ritenuto sussistente il nesso di causa tra la condotta colposa dei sanitari e la morte della neonata, condannava l’Ospedale al pagamento di Euro 10.156,00 per danno morale iure proprio, in favore di ciascuno dei genitori; di Euro 6.093,60 per danno morale iure proprio, in favore di ciascuno dei nonni; Euro 4.062,39 per danno morale iure proprio, in favore della sorella; Euro 15.237,00 per danno biologico terminale iure hereditatis in favore dei genitori e della sorella.
La liquidazione del danno
La Corte d’appello di Palermo, interpellata per la esiguità degli importi liquidati, ha statuito che per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale doveva valorizzarsi l’aspetto della sofferenza morale patita dai genitori. Inoltre ha rilevato la sussistenza di una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita e ha osservato che, per la sua liquidazione, era necessario seguire la più recente giurisprudenza e procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare.
Pertanto, ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale sulla base delle tabelle, tenendo conto della relazione di parentela, dell’età della vittima, dell’età dei congiunti, della convivenza e della composizione del nucleo familiare; ha poi applicato il coefficiente di riduzione (pari a 1⁄2) del punto previsto con riferimento alla relazione di parentela – tenuto conto della peculiarità del caso e, quindi, del rapporto affettivo in concreto sussistente –, con l’ulteriore riduzione dovuta all’assenza di convivenza – essendo pacifico che la neonata era rimasta ricoverata dalla nascita fino al relativo decesso.
I giudici hanno ricalcolato il risarcimento per la perdita del rapporto parentale in questo modo: Euro 150.000,00 per la madre, Euro 120.000,00 per il padre, Euro 50.000,00 per ciascuno dei nonni ed Euro 60.000,00 per la sorella.
Riguardo alla sorella della neonata, la Corte siciliana, dopo avere distinto il danno biologico terminale dal danno catastrofale, ha ritenuto sussistente il danno biologico temporaneo (già riconosciuto e congruamente liquidato in primo grado) e non il danno catastrofale o morale terminale, implicando quest’ultimo, data la sua correlazione con la manifestazione psichica-emotiva profonda del soggetto umano, lo stato di coscienza e cioè la consapevolezza dell’imminente morte.
Il giudizio della Cassazione
Tutti i congiunti (genitori, sorella e nonni della neonata), ricorrono per la cassazione della decisione.
Lamentano errata quantificazione del danno parentale e insistono per ottenere il risarcimento in parola nella misura massima e supportano tale richiesta con la giurisprudenza che distingue il risarcimento del danno parentale per morte del feto, ipotesi in cui si configura il venir meno di una relazione affettiva potenziale, e la qualità dell’intensità della relazione affettiva con la persona perduta è decisamente più modesta ed anche inesistente data la “non nascita”, da quello spettante per morte del neonato che produce una effettiva, e non potenziale, lesione del rapporto parentale.
Ebbene, la S.C. puntualizza che la Corte d’appello non ha escluso la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale per difetto di convivenza, ma ne ha ridotto l’importo. Ergo non è coniugabile al caso la giurisprudenza che riguarda l’ipotesi, diversa da quella per cui è causa, in cui l’assenza di convivenza era stata la causa del rigetto della richiesta risarcitoria.
Venendo ora alla monetizzazione del danno da perdita del rapporto parentale, aspramente censurata dai congiunti della neonata, è sufficiente evidenziare che il Giudice di merito era legittimato, proprio valutando le circostanze del caso concreto, ad operare un adattamento dei parametri tabellari al fine di tener conto della specificità del caso concreto.
I giudici non hanno fatto alcuna equiparazione tra la morte del feto e la perdita del neonato. L’an debeatur è stato correttamente identificato, il (vero) punto nevralgico che la S.C. è stata chiamata a valutare riguarda la quantificazione della richiesta risarcitoria in modo da adattarla alla vicenda concreta.
Danno da lesione del rapporto parentale
Partendo dal presupposto che il danno non patrimoniale da perdita e/o lesione del rapporto parentale deve essere liquidato equitativamente, il Giudice di appello, dopo avere individuato il parametro per liquidarlo, ha provveduto ad un abbattimento correttivo dell’importo risultante, dandone atto con un percorso motivazionale che si coglie appieno e che è stato confutato con argomenti inconferenti.
Ormai è pacifico che l’orientamento giurisprudenziale è nel senso che, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno in parola deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
La Corte di appello ha utilizzato le tabelle romane e ha indicato le circostanze in concreto rilevanti per determinare l’importo risarcitorio (età, grado di parentela, convivenza della vittima), senza incorrere in violazione di legge per avere apportato l’abbattimento correttivo.
Il danno morale terminale
Infine, sul danno morale terminale, gli Ermellini ribadiscono la sua distanza da quello biologico terminale, in quanto il primo riguarda il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell’avvertire consapevolmente la propria fine; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita a condizione che vi sia un apprezzabile lasso di tempo, a prescindere dalla percezione cosciente della lesione.
Nel caso in cui l’evento pregiudizievole riguardi un neonato, ciò che le attuali conoscenze scientifiche consentono di escludere (già sul piano del patrimonio delle conoscenze generalmente diffuse e qualificabili come fatto notorio) è la capacità di un organismo di quella minima età di concettualizzare quel dolore e quella sofferenza come fatti riferibili all’approssimarsi del termine della vita, con la conseguente impossibilità che il neonato possa distintamente rappresentarsi e percepire il senso della fine imminente, in sé considerata come fatto oggettivabile in termini coscienziali (Cass. 17/12/2024, n. 33009 che viene ripresa e ribadita).
Avv. Emanuela Foligno

