Accordo risarcitorio per la responsabilità da causazione di sinistro stradale

Corte di Cassazione, II civile, sentenza 22 aprile 2025, n. 10501

FATTI DI CAUSA

Uno Studio per la gestone dei  ha citato avanti il Tribunale di Pordenone X.I. al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 102.500,00 oltre iva, interessi moratori e danno da svalutazione monetaria; ciò a titolo di compenso per l’attività svolta in suo favore in virtù del “contratto di mandato” di data 13-4-2011, in forza del quale la società si era impegnata ad assistere il convenuto, il quale aveva subito il 3-8-2004 gravi danni da sinistro stradale, sulla cui liquidazione era intervenuta in primo grado la sentenza n. 182/2010 del Tribunale di Pordenone, con la finalità di ottenere ulteriore soddisfacimento del credito risarcitorio. La ricorrente ha esposto che nell’accordo economico conseguente al mandato le parti avevano convenuto:

«1)in caso di esito positivo della vertenza stragiudiziale e/o giudiziale il signor X.I. si impegna a corrispondere allo Studio Gestione Sinistri, come rappresentata, un compenso massimo pari al 25% di quanto verrà a lui corrisposto a titolo di danno capitale (compresi interessi e rivalutazione), al netto quindi di somme eventualmente erogate dai debitori per onorari e o compensi a consulenti e o professionisti terzi, compresi quelli incaricati dalla mandataria in loro nome e per conto (e che dovranno quindi essere riconosciute e onorate dal mandante), e al netto di eventuali ulteriori compensi che fossero direttamente riconosciuti dai responsabili alla mandataria;

2) in caso di esito negativo della vertenza la mandataria Studio Gestione Sinistri s.r.l. si impegna a manlevare la mandante da qualsiasi onere e o spesa da corrispondersi a chicchessia e a qualsiasi titolo, compresi i compensi e gli onorari a cui fossero giudizialmente condannati nei confronti delle controparti, oltre a quelli per consulenti e professionisti da essa direttamente incaricati per lo svolgimento dell’attività». Ha dedotto che, a seguito della proposizione dell’appello alla sentenza n.182/2010 del Tribunale di Pordenone, era stata conclusa con la compagnia di assicurazione una transazione in forza della quale era stata riconosciuta a X.I. l’ulteriore somma di Euro 410.000,00 e di Euro 50.000,00 al suo difensore.

Si è costituito X.I., eccependo tra l’altro la nullità dell’accordo e,  il Tribunale di Pordenone con sentenza n. 418/2018 ha rigettato la domanda, accertando la nullità del contratto di mandato per contrarietà a disposizioni imperative.

Avverso la sentenza dello Studio ha proposto appello, che la Corte di Trieste ha rigettato con sentenza n. 71/2020, depositata il 26-2-2020.

La società di gestione aveva negato che il contratto concluso dalle parti fosse nullo; ha confermato la sentenza di primo grado in ordine al fatto che l’attività oggetto del contratto, relativa alla transazione di una controversia e prima alla valutazione dei diritti della parte e delle possibili azioni da proporre, rientrava nell’attività riservata agli avvocati iscritti all’albo; di conseguenza ha dichiarato che era corretta la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il contratto riguardava anche attività che, ai sensi dell’art. 2 co. 5 e 6 legge 247/2012, era di esclusiva spettanza dell’avvocato. Studio Gestione ha proposto ricorso per cassazione e X.I. ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia error in procedendo per mancanza di motivazione e in subordine dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia, per avere la sentenza impugnata completamente ignorando le sue argomentazioni finalizzate a sostenere la necessità di individuare la causa in concreto del contratto. In sostanza la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si sia limitata a confermare la nullità del contratto già pronunciata dal primo grado sulla base della considerazione che il contratto aveva a oggetto anche prestazioni riservate agli avvocati, senza procedere a una rilettura unificante delle clausole contenute nei tre documenti dimessi.  Insiste sul dato che la causa concreta del contratto non era quella di svolgere attività riservata agli avvocati, ma era quella ben diversa di un accollo di tutti i debiti futuri che il cliente avesse contratto per fare valutare la convenienza dell’impugnabilità di una sentenza di primo grado sfavorevole, per poi farsi seguire nella conduzione dell’appello, da affidarsi a un avvocato, contro il pagamento futuro ed eventuale di una quota parte dell’utile ricavato, allo scopo di mettere in sicurezza il patrimonio del cliente; quindi evidenzia che la società era l’”impresa organizzatrice dell’operazione appello”, tramite professionisti legittimati, garantendo -ed era quella la sostanza contrattuale tra le parti- che tutte le spese, se fosse andata male la causa, sarebbero state sostenute dalla società; ciò, sulla base di uno schema simile a quello utilizzato dai sindacati, che inviano i lavoratori aderenti presso gli avvocati fiduciari con obbligo, in caso di successo, di retrocedere al sindacato una quota dell’incassato; invece, il pagamento a favore della società era previsto nel caso in cui il mandante avesse ottenuto il risultato economico, secondo lo schema dell’obbligazione di risultato, esatto opposto del contratto d’opera intellettuale forense. Evidenzia che, in tale prospettiva, era stato chiesto alla Corte d’appello di esaminare anche la scrittura unilaterale denominata “scrittura di ratifica in data 6-11-2012”, coeva alla transazione aveva contenuto confessorio di fatti contrari all’interesse del dichiarante ed era fondamentale per la ricostruzione degli scopi perseguiti dalle parti; rileva che nella scrittura il dichiarante dava atto che l’attività demandata alla società non era mai stata sovrapposta a quella dell’avvocato difensore, ma era rapportata alla copertura economica dell’operazione, specie per il caso di eventuale nuova soccombenza in appello.

Il motivo è infondato

Non esiste nullità della sentenza, in quanto è pacifico il principio secondo il quale non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale. Tale obbligo è violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia .

Nel caso in esame si esclude che la motivazione della sentenza impugnata non rispetti il minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità, perché il suo contenuto consente di seguire il ragionamento svolto dal giudicante. Nel momento in cui il Giudice ha ritenuto che il contratto concluso con la società commerciale avesse a oggetto attività riservate agli iscritti all’albo degli avvocati, la Corte d’appello non aveva ragione di indagare sull’ulteriore contenuto del contratto e sulla causa in concreto dell’accordo, secondo la tesi della ricorrente; ciò in quanto, seppure la pattuizione avente a oggetto lo svolgimento delle prestazioni professionali si inseriva all’interno dell’accordo dal contenuto complesso sul quale insiste la ricorrente, era il dato dell’affidamento alla società commerciale dell’incarico di svolgere prestazioni professionali proprie dell’avvocato a comportare la nullità dell’intero accordo.

Ed ancora la società di gestione ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia violato i parametri interpretativi di cui all’art. 1362 cc, in quanto la disposizione impone di fare riferimento all’intero contenuto della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni sua parola. Evidenzia che la sentenza della Corte d’appello, ha dichiarato che il contratto in questione riguardava “anche” attività riservate all’avvocato, così esprimendo il concetto che il contratto prevedesse pure attività non di esclusiva pertinenza dell’avvocato, ma ritenendo che le attività di verifica della possibilità di ricorrere in appello e che la stipulazione di un patto di quota lite fossero attività riservate all’avvocato; sostiene che in questo modo la sentenza abbia estrapolato una sola delle varie clausole contrattuali, non chiarendo neppure la portata del negozio unilaterale di accertamento sottoscritto dal solo X.. della società, se ne sarebbe lasciato il compito; rileva che il cliente non intendeva assumere.

Le censure testè indicate sono infondate.

Non hanno rilievo al fine di giungere ad altra conclusione le considerazioni della ricorrente secondo le quali nella fattispecie erano state svolte anche prestazioni stragiudiziali non riservate agli iscritti all’albo degli avvocati, e in ordine al fatto che la stessa sentenza impugnata avrebbe accertato tale circostanza, laddove la società di gestione ha dichiarato che il contratto in questione riguardava “anche” attività riservate all’avvocato ex art. 2 co. 5 e 6 legge 247/2012.

L’utilizzo della congiunzione “anche” sul quale insiste la ricorrente è stato eseguito dalla sentenza  laddove ha dichiarato corretta la sentenza di primo grado; quindi, la Corte d’appello ha inteso soltanto confermare l’accertamento del primo grado, senza avere dato atto dello svolgimento da parte della società di attività distinte rispetto a quelle riservate, che avrebbero richiesto una qualche, seppure minima, individuazione.

La clausola negoziale contenente la promessa di pagamento da parte del cliente a favore della società infortunistica del 25% del suo eventuale ricavato risarcitorio, derivante dalla proposizione dell’appello, in cambio della promessa da parte della società di accollo degli eventuali debiti futuri del cliente, non avrebbe potuto essere travolta solo perché nel contratto la società infortunistica si era eventualmente assunta l’obbligazione di verificare la possibilità di proporre appello; ciò in quanto l’eventuale nullità di tale clausola non avrebbe potuto travolgere automaticamente anche il resto del regolamento negoziale.

Da tanto ne consegue il rigetto del ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

Di Dr. Carmelo Galipò

Specialista in Medico legale e delle Ass.ni. Direttore editoriale de "Responsabile Civile": blog sulla responsabilità civile e penale. Presidente dell'Accademia della Medicina Legale.

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