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Maltrattamenti e abusi in famiglia, padre condannato a risarcire madre e figlio

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 31 dicembre 2025, n. 34999

La Corte d’appello conferma la responsabilità civile di un uomo per le condotte di maltrattamento e abusi in famiglia nei confronti della moglie e del figlio minore. Il giudice ha riconosciuto come il comportamento reiterato dell’imputato – percosse, minacce, ingiurie e violenza sessuale – abbia creato un ambiente domestico persecutorio, causando sofferenza psicofisica duratura. Di conseguenza, è stato condannato al risarcimento del danno: 30.000 euro alla moglie e 10.000 euro al figlio. La sentenza sottolinea che, anche in presenza di proscioglimenti penali parziali, la parte civile può ottenere giustizia in sede civile, accertando la responsabilità per i danni subiti.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale penale di Como ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie S.A.S.D.P., consistiti nelle reiterate e quotidiane aggressioni, fisiche e psicologiche, quali percosse, minacce, ingiurie nonché umiliazioni, denigrazioni, vessazioni e costrizioni; nonché nei confronti del figlio M.R.O.B., sottoponendolo a reiterate aggressioni fisiche e psicologiche quali percosse, minacce, ingiurie e altre vessazioni e costrizioni; dei reati di cui agli artt. 81, 609 bis, 609-ter n. 5 quater c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringeva con violenza e minaccia la moglie a subire atti sessuali unificati dal vincolo della continuazione, e lo ha condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, in proprio e quale esercente la Responsabilità genitoriale sul figlio minore O.B., liquidati in euro 40.000,00 quanto alla moglie ed euro 10.000,00 quanto al figlio.

La Corte d’appello di Milano (n. 4001/2021) in parziale riforma ha assolto l’uomo dal reato di violenza sessuale perché il fatto non sussiste; ha dichiarato assorbita la condotta di maltrattamenti nei confronti del figlio in quella di maltrattamenti commessi nei confronti della moglie e sussistenti limitatamente al periodo da ottobre 2018 a ottobre 2019, riducendo la pena a anni due di reclusione e rideterminando la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla parte civile in complessivi euro 10.000,00.

Con sentenza n. 19829/2022 la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato ed accolto il ricorso proposto dalla parte civile rinviando al Giudice civile competente in grado di appello, anche per la regolamentazione delle pese del giudizio di cassazione.

Il ricorso in Cassazione

La S.C. però evidenziava, come la valutazione della natura costrittiva della condotta non potesse fondarsi sull’accertamento dell’esplicitazione del dissenso della moglie, essendo invece rilevante che il soggetto agisca, prescindendo dal consenso in un contesto di per sé connotato da contrapposizione ed assoggettamento, quale quello che può determinarsi in ambito domestico, caratterizzato dalla sottoposizione della donna a condotte maltrattanti.

È stato ritenuto che la violenza sessuale postula una condotta rispetto alla quale costituisce requisito essenziale la mancanza del consenso, di cui il soggetto agente non può supporre l’esistenza, dovendosi per contro attribuire rilievo ad un contesto nel quale sia consolidata l’incapacità di reazione della vittima; ancora, con riferimento al minore, non assume rilievo solo l’eventuale violenza agita direttamente nei suoi confronti, che nel caso in esame era stata esclusa, quanto il fatto che la presenza del minore a condotte maltrattanti in danno di altro familiare può di per se costituire manifestazione di maltrattamenti a suo danno, tale da determinare l’assoggettamento ad un regime di vita caratterizzato da paura e sofferenza; rinviava quindi ex art. 622 c.p.p. alla competente sede civile.

La parte civile, in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sul figlio minore, ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’appello civile di Milano. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha accertato e dichiarato la Responsabilità dell’uomo in relazione alle condotte di violenza sessuale in danno della coniuge ed alle condotte di maltrattamento in danno al figlio minore, nei limiti precisati in motivazione, e conseguentemente lo ha condannato al risarcimento del danno che ha liquidato in euro 30.000,00 in favore della moglie, odierna controricorrente ed in euro 10.000,00 in favore del figlio minore. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano.

L’intervento della Cassazione

La pronuncia della S.C. penale n. 19829/2022 (sulla impugnata sentenza della Corte d’appello penale n. 4001/2021) con cui è stato definito il giudizio rescindente “agli effetti civili”, ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado d’appello, per il giudizio rescissorio, in applicazione della disposizione di cui all’art. 622 c.p.p.. Ed invero, la parte civile è legittimata a proporre impugnazione anche avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato “perché il fatto non sussiste”. Il termine “proscioglimento” di cui all’art. 576 c.p.p. va interpretato non già in senso restrittivamente tecnico, vale a dire limitato ai casi di improcedibilità dell’azione penale o di estinzione del reato, ma – per il principio del favor impugnationis – in senso estensivo, così da comprendere tutte le ipotesi di assoluzione che compromettano l’interesse della parte civile al risarcimento del danno .

Il giudizio civile che segue ad un annullamento disposto dal giudice di legittimità in sede penale per accoglimento del ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento o di assoluzione non patisce alcun tipo di condizionamento e, pertanto, si estende all’intera pretesa risarcitoria sia per l’aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell’eventuale determinazione dell’ammontare risarcitorio (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25917 /2019, cit.).

Nelle ipotesi previste dall’art. 622 c.p.p., dunque, mentre sugli effetti penali della sentenza d’appello (che non formano oggetto del giudizio rescindente) si forma il giudicato, in seguito all’annullamento con rinvio dei capi che riguardano l’azione civile, dovrà svolgersi, nella sua sede propria (dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d’appello), il giudizio rescissorio volto all’(eventuale) accertamento dell’illecito civile e alla formulazione del giudizio di Responsabilità civile dell’(ex) imputato.

Il rinvio al Giudice civile trova il suo fondamento nella definitività e intangibilità della decisione adottata in ordine alla Responsabilità penale dell’imputato, che provoca il definitivo dissolvimento delle ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione di parte civile nel procedimento penale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell’azione civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionali alle esigenze di speditezza del procedimento. Basandosi su tali principi, la Corte di secondo grado si è conformato al fatto che il Giudice è tenuto a svolgere, sia pure in via incidentale e al fine di provvedere sul gravame proposto dalla parte civile ai soli effetti della domanda risarcitoria o restitutoria, un nuovo accertamento in merito all’illecito civile che dovrà essere contenuto entro i canoni sostanziali e processuali della Responsabilità aquiliana in considerazione del fatto che l’impugnazione della parte civile, ha avuto ad oggetto, nella specie, gli interessi civili ed è stata accolta in sede rescindente.

In conclusione, non era ravvisabile nella pronuncia della Cassazione penale del 2022 alcuna statuizione assolutoria in quanto l’annullamento aveva riguardato esclusivamente le statuizioni civili e non aveva toccato gli effetti penali della sentenza d’appello di assoluzione dal reato di violenza sessuale perché il fatto non sussiste; per altro verso, gli effetti di tale annullamento, proprio perché operato con rinvio al giudice civile “competente”, non erano evidentemente circoscritti alla devoluzione della sola regolazione delle spese processuali, essendo il giudice civile chiamato all’accertamento, in applicazione delle regole e degli istituti propri del processo civile, degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano di cui l’odierno ricorrente era stato chiamato a rispondere con la domanda risarcitoria proposta dalla controricorrente.

Pertanto, la Corte di appello ha ritenuto provato il fatto illecito cagionato, idoneo a provocare un danno ingiusto, posto in essere in un regime di vita familiare persecutorio ed umiliante, all’interno del quale venivano considerati anche rapporti sessuali, connotati da indifferenza verso la donna e verso la sua effettiva disponibilità, nonché quelle poste in essere nei confronti del figlio minore di età, frequentemente costretto ad assistere alle condotte aggressive e violente del padre in danno della madre, tanto da, talora, frapporsi onde impedirle, condotte idonee ad incidere sul suo equilibrio psicofisico, idonee a configurare anche nei suoi confronti un regime di vita familiare caratterizzato da paura e sofferenza.

In merito alla liquidazione del danno, la Corte d’appello, ha ritenuto, da un lato, “ragionevole” confermare la quantificazione operata dal giudice penale in relazione ai fatti di maltrattamento indiretto subiti dal minore , dall’altro lato, ha proceduto alla quantificazione del danno derivato dagli episodi di violenza subiti dall’odierna controricorrente, ricorrendo correttamente “a criteri equitativi in ragione della natura non patrimoniale del pregiudizio sofferto”; in proposito, ha soggiunto che “la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto.

In particolare, in merito alle violenze sessuali, la Corte d’appello ha ritenuto “corretta e ragionevole” la quantificazione del risarcimento “in termini di un multiplo di tre della somma riconosciuta per i maltrattamenti” (…) “perché il relativo delitto, di cui all’art. 609-bis c.p. è punito con pena più afflittiva (minimo sei anni) che non quella prevista per la violazione dell’art. 572 c.p. (minimo tre anni), ed anche nella sensibilità comune la violazione dell’integrità sessuale è considerata fatto di particolare gravità, perché consiste nell’aggressione alla sfera più intima della persona, e può determinare situazione di elevata e perdurante sofferenza psichica.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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