Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 1 dicembre 2025, n. 31378
La Corte ha esaminato la quantificazione del danno biologico in un intervento di protesi d’anca, evidenziando come il corretto calcolo del danno differenziale richieda l’individuazione precisa dell’invalidità complessiva e di quella residua anche senza il fatto illecito, evitando errori metodologici.
I fatti
Citati a giudizio sono la AST di Ancona e la Regione Marche per il risarcimento dei danni subiti da non corretta esecuzione di un intervento di protesi d’anca, eseguito presso l’Ospedale di Urbino. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Urbino, che ha condannato l’AST a risarcire la somma di euro 122.248,79. In secondo grado, la Corte di Ancona ha condannato l’AST di Ancona a risarcire il danno morale soggettivo conseguente all’evento dannoso, quantificato in euro 20.000, fermo il resto.
L’intervento della Cassazione
La danneggiata lamenta che “sia il Giudice di primo grado che quello di secondo grado sono incorsi nell’errore di ritenere di potersi discostare dalle risultanze della CTU sulla base di fatti ritenuti impropriamente notori, ed errato calcolo percentuale del grado di invalidità permanente“.
Il primo grado, a fronte di una relazione del CTU, che stimava il danno biologico subito dall’attrice come danno “differenziale” del 40%, e precisamente tra il 20% ed il 60% (avendo valutato, cioè, nel 60%l’invalidità permanente residuata, a seguito della stabilizzazione dei postumi residuati all’intervento male eseguito e a quello parzialmente riparatorio, e nel 20% l’invalidità permanente che sarebbe comunque residuata, anche con l’intervento correttamente eseguito), aveva ritenuto non condivisibili tali conclusioni sulla base delle relazioni di CTP del convenuto e della stessa attrice.
Il Giudice di primo grado, ha osservato, tra l’altro, che «l’affermazione secondo cui la sottoposizione ad un intervento di atroprotesi all’anca comporti sempre e comunque, ossia anche in caso di perfetta esecuzione dell’operazione, una invalidità del 20%, appare un assunto gratuito, non sorretto da dati statistici e dissonante rispetto alla comune esperienza» e che «una invalidità al 60% è riscontrata nell’esperienza giudiziaria all’esito di traumi che comportano lesioni gravissime ed uno scadimento assai notevole delle condizioni di vita». Aveva, quindi, affermato che «le conclusioni cui perviene il CTU appaiono affette da un vizio metodologico, consistito nel determinare il grado di invalidità anche in ragione dell’attività di personalizzazione del pregiudizio, compiuta alla luce delle doglianze formulate dalla paziente, sì da invertire le fasi logiche del procedimento di accertamento dell’invalidità» e concluso riconoscendo un coefficiente di invalidità permanente all’attrice pari a quello indicato dallo stesso consulente di parte della medesima, cioè del 28%, senza però specificare se si trattasse della percentuale di invalidità definitiva o di quella “differenziale”. Il tribunale aveva pertanto liquidato – applicando il cd. criterio tabellare e adottando le cd. tabelle milanesi più aggiornate, che prevedono distintamente il risarcimento per il danno morale e quello dinamico-relazionale -, euro 112.564,00 per l’invalidità permanente, disattendendo la richiesta di personalizzazione e pure la richiesta di risarcimento per l’invalidità lavorativa specifica.
Come si dirà infra, essendo stato il risarcimento liquidato sulla base di un criterio metodologicamente erroneo – id est senza individuare gli esatti parametri del danno di natura cd. “differenziale” -, occorrerà comunque rinnovare la valutazione relativa alla percentuale di invalidità complessiva residuata all’attualità e individuare quella che sarebbe residuata in ogni caso anche se l’intervento all’anca fosse perfettamente riuscito: dati che non risultano emergere dalla relazione del CTP attoreo fatta propria dai Giudici di merito.
Il criterio di calcolo del danno differenziale
Sul criterio utilizzato per la liquidazione del quantum, i Giudici di appello hanno affermato : «Il ricorso al criterio del danno differenziale… è stato ipotizzato dal CTU per pervenire alla quantificazione finale del 40% di invalidità permanente (ipotizzando una invalidità complessiva attuale del 60% e una percentuale del 20% invece quale esito invalidante di qualsiasi operazione all’anca)”; ma, tale statuizione non è conforme ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte in materia.
Il criterio da applicare nella determinazione finale della liquidazione del risarcimento del danno biologico, in caso di danno cd. “differenziale”, è proprio quello utilizzato, tecnicamente, dal CTU e non è possibile utilizzare tale criterio in “maniera implicita”, come ipotizza la Corte d’appello.
Il criterio in questione riguarda, infatti, la liquidazione dell’importo risarcitorio, non l’individuazione della percentuale di invalidità, e si fonda sul rilievo che l’importo da liquidare per una invalidità permanente complessiva – qui del 28% – non corrisponde a quello da liquidare per una invalidità “differenziale” di pari entità, che deve avvenire mediante il calcolo della somma spettante, quale risarcimento, per la percentuale di invalidità complessiva, da cui va detratta quella corrispondente all’invalidità che residuerebbe al danneggiato anche in mancanza del fatto illecito.
La liquidazione del risarcimento
Pertanto, la liquidazione del risarcimento richiede necessariamente, sempre e comunque:
a) l’individuazione della percentuale di invalidità complessiva‧mente residuata al danneggiato;
b) l’individuazione della percentuale di invalidità che, ipoteticamente, avrebbe presentato il danneggiato anche nel caso in cui non vi fosse stata la condotta colposa del danneggiante;
c) la determinazione degli importi di liquidazione del danno, in termini monetari, corrispondenti a tali due fattori;
d) la sottrazione, dall’importo della liquidazione del danno corrispondente all’invalidità complessivamente residuata al danneggiato, dell’importo della liquidazione del danno corrispondente all’invalidità che, ipoteticamente, avrebbe subito il danneggiato anche qualora non vi fosse stata la condotta colposa del danneggiante.
Nel caso in esame – ove è pacifico un danno differenziale, dato che l’intervento artroprotesico all’anca, alla luce del notorio, non può ritenersi tale da non comportare alcun residuo di invalidità nel soggetto operato, l’individuazione di una percentuale di invalidità che esprima da sola il danno alla integrità fisica della vittima, da tradursi poi in termini monetari, contrasta i suddetti principi, per cui il risultato finale dell’operazione di liquidazione equitativa del danno non può che ritenersi in violazione dell’art. 1226 c.c..
Nel caso in cui venga utilizzata la cd. tabella milanese, la liquidazione monetaria del danno in relazione a un danno complessivo del 28% (calcolato a partire dal cd. “punto zero”) non equivale alla corretta liquidazione, ai sensi dell’art. 1226 c.c., di un danno differenziale del 28%, quali che siano i parametri adottati per identificare il danno differenziale stesso.
La decisione, in definitiva, viene cassata nella parte relativa alla liquidazione del danno biologico.
Avv. Emanuela Foligno
