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Omesso taglio cesareo e danni cerebrali al neonato, confermata responsabilità dell’ASL

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 16 novembre 2025, n. 30199

La Corte di Cassazione conferma la responsabilità dell’ASL di Lecce per il grave danno cerebrale subito da un neonato a causa dell’omesso taglio cesareo. I genitori avevano denunciato che i medici dell’ospedale avevano atteso il parto naturale nonostante la sofferenza fetale, provocando conseguenze permanenti sul bambino. La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’ASL, sottolineando la correttezza della valutazione dei giudici di merito e delle consulenze tecniche.

La vicenda

I genitori del neonato ritengono responsabile l’ASL di Lecce (Ospedale Ignazio Veris Delli Ponti di Scorrano), per l’errata gestione della fase finale della nascita del figlio, in particolare per non avere i medici dell’ospedale praticato il taglio cesareo nonostante la situazione di asfissia del feto, attendendo invece il parto naturale; ciò gli avrebbe causato un grave danno cerebrale.

Il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria previo accertamento della responsabilità medica. La Corte di Lecce ha poi confermato il primo grado.

Il ricorso in Cassazione

L’ASL lamenta la mancata rinnovazione della CTU e il mancato accoglimento delle censure proposte dai CTP alle conclusioni dei CTU. Secondo l’ASL i Giudici avrebbero aderito “sterilmente” alle valutazioni di tali consulenti, e quindi “focalizzato… la valutazione delle condotte” del personale che avrebbe assistito nella fase finale del travaglio “esclusivamente in riferimento alla tempistica attuata per la gestione della fase finale del travaglio, e ritenendo che il momento del sorgere della criticità (sofferenza fetale) era da ricondurre all’accertamento emergente dalla cardiotocografia eseguita alle 17,50″, conseguentemente inferendone “la responsabilità professionale medica nella omessa, immediata esecuzione del taglio cesareo, privilegiando, invece, la prosecuzione del parto naturale”.

Sempre ad avviso dei ricorrenti, “i Giudici di merito avrebbero dovuto verificare meglio , in concreto, quando l’insulto ipossico si era manifestato (già prima delle 17.50) e se esso derivasse da cause genetiche”, su quest’ultimo non essendo sufficiente il diniego dichiarato dalla CTU. Comunque, il Giudice di merito non avrebbe compiutamente motivato la sua adesione alle tesi dei CTU, non avvalendosi dei suoi amplissimi poteri di peritus peritorum sulla libera valutazione delle risultanze del lavoro dell’ausiliario”.

La critica viene respinta. Il Giudice di merito, invero, ha motivato sull’esito della consulenza, e riproporre questo tipo di difesa in sede di legittimità si incorre proprio nell’effetto del c.d. doppio conforme; la motivazione al riguardo è sufficiente nella misura costituzionale. Inoltre, la motivazione sul contenuto della CTU implicitamente rigetta l’istanza di rinnovazione.

Anche la asserita adesione acritica alle conclusioni dei CTU viene rigettata. Si tratta, secondo la S.C. di una sorta di “appendice” che non ha consistenza, avendo invece il Giudice d’appello motivato in misura costituzionalmente sufficiente il perché ha disatteso l’istanza di rinnovazione.

In conclusione, il ricorso viene rigettato, con conseguente condanna della soccombente a rifondere a controparte le spese del giudizio di legittimità.

Avv. Emanuela Foligno

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