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ATP esclude la responsabilità del medico, ma non c’è rimborso delle spese legali

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 maggio 2025, n. 13385

L’odontoiatra coinvolto in un accertamento tecnico preventivo (ATP) viene ritenuto non responsabile delle presunte negligenze. Tuttavia, la Corte conferma che non è possibile richiedere il rimborso delle spese legali sostenute durante il procedimento preventivo, in quanto la domanda di mero accertamento non crea un interesse ad agire autonomo per il recupero delle spese.

La vicenda

L’odontoiatra impugna in Cassazione la sentenza della Corte d’appello di Trento (15-3-2002), che ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse un’azione di accertamento negativo della sua responsabilità, finalizzata al recupero delle spese sostenute nel corso di una ATP medico-legale avviato dalla controparte, sua ex paziente.

La decisione di appello, in riforma della pronunzia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’odontoiatra di accertamento negativo della responsabilità e di risarcimento del danno collegato alle spese sostenute nel corso di un procedimento di ATP, ha rigettato le domande formulate dichiarando la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. alla luce:

  • dell’esito della CTU assunta in sede di ATP ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., che aveva escluso la responsabilità dell’odontoiatra in ragione della quale era stata disposta una ATP.
  • (della mancata coltivazione, all’esito della medesima, da parte della paziente delle proprie pretese risarcitorie nei confronti di quest’ultimo.
  • (dell’impossibilità per la parte già ‘soddisfatta’ dall’esito dell’ATP di azionare il giudizio di merito al solo scopo di ottenere il rimborso delle spese tecniche e legali sostenute in sede di procedimento tecnico preventivo.

La domanda di accertamento negativo della responsabilità professionale del medico

Anche in questa sede l’odontoiatra, con riferimento alla domanda di accertamento negativo della responsabilità professionale del medico, deduce violazione di legge in merito all’efficacia probatoria della CTU ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 L. 24/2017 e alla libera valutazione delle prove. Secondo la sua tesi, sebbene la CTU espletata in giudizio tecnico preventivo, assume, in materia di responsabilità medica, la funzione di condizione di procedibilità (in alternativa alla mediazione) della domanda risarcitoria azionata dal paziente, in ogni caso detta Consulenza preventiva continua a svolgere la propria funzione di mezzo di istruzione preventiva .

Deduce, anche, violazione dell’art. 100 c.p.c. con riferimento alla domanda di condanna nei suoi confronti del rimborso delle spese legali e tecniche sostenute dalla parte resistente in sede di ATP, in quanto le suddette spese erano conseguenti all’iniziativa intrapresa dalla paziente al fine di azionare una pretesa che, anche sulla base di una valutazione ex ante, è risultata manifestamente infondata ovvero è stata dalla stessa rinunciata.

Tutte le censure sono infondate.

Il ragionamento della Corte d’appello nasce dall’assunto che, data la particolare disciplina della ATP in tema di spese, non liquidabili autonomamente e non sottoposte al principio di causalità o soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., non appare coerente ai principi dell’ordinamento eludere detta disciplina attivando, da parte dei soggetti per così dire già soddisfatti degli esiti dell’istruzione preventiva, giudizi di accertamento negativo della responsabilità (anche se questa risulti inequivocabilmente esclusa), in relazione a fatti a suo tempo dedotti dalla controparte in sede di ricorso per ATP, con una strumentale domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese del suddetto procedimento.

Ciò comporterebbe, secondo la Corte di appello, una proliferazione di giudizi incardinati per detta unica finalità, laddove l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento richiede pur sempre uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice“.

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha ritenuto che nel caso non vi fosse la benché minima situazione di incertezza da rimuovere, assumendo dunque la lite un carattere essenzialmente elusivo delle norme sul carico delle spese di ATP, per di più in stridente contrasto con le finalità deflattive proprie della procedura di ATP.

Il ragionamento è corretto anche perché tiene conto della duplice funzione della ATP nella fase precontenziosa e ne trae le debite conseguenze. La ATP preventiva è sempre finalizzata al componimento della lite o alla precostituzione di un accertamento probatorio eventualmente non più ripetibile, non potendosi pertanto tecnicamente intendere come una fase giudiziale.

Pertanto, il procedimento non dà luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del Giudice che l’ha disposta, rientrando le spese sostenute dalle parti nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite.

Ergo, una volta promossa la lite da una delle parti, le spese che attengono alla fase stragiudiziale vanno liquidate come danno emergente, purché provate e documentate. Questo significa che le spese stragiudiziali sopportate nel corso della ATP, non essendo assimilabili alle spese giudiziali, costituiscono pur sempre una voce di danno emergente per chi le sostiene a causa dell’altrui iniziativa, con conseguente interesse ad agire per ottenerne il relativo risarcimento ai sensi della normativa sopra citata ove la pretesa sia coltivata dall’altra parte, fermi gli oneri di domanda, allegazione e prova.

Il limite al recupero delle spese legali

In particolare, sul punto la S.C. richiama il principio secondo cui “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del Giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.

La fattispecie esaminata, osserva la S.C., è accomunabile a quella già considerata (Cass. Sez. 3, n. 25324/2024), in cui la parte che abbia partecipato alla ATP, ritenendosi vittoriosa all’esito del predetto procedimento, convenga in giudizio la controparte e, affermando l’applicabilità del principio della soccombenza anche ai procedimenti di istruzione preventiva, sul presupposto di una presunta soccombenza della controparte, ne chiede la condanna alla rifusione delle spese legali e di consulenza tecnica di parte sostenute nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo. In tale ipotesi, è stato deciso che il presupposto dell’azione intentata è differente da quello per cui è stata avviata la procedura di A.T.P. ed è esclusivamente – e inammissibilmente – inteso al recupero delle spese sostenute in quella sede.

Principio di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

In altre parole, i Giudici di legittimità danno continuità al principio per cui deve escludersi l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ove le spese sostenute da una parte del procedimento di A.T.P., chieste alla controparte e non rifuse, siano il presupposto di fatto della domanda risarcitoria, laddove quest’ultima abbia una causa petendi in concreto diversa da quella che avrebbe avuto la domanda soggiacente all’A.T.P.

Calando tale principio al caso di cui si discute, è corretto solo per la parte relativa alla sussistenza della legittimazione ad agire in capo a chi abbia partecipato al procedimento di ATP come parte legittimata al prospettato futuro giudizio. Per la restante parte, collegata all’interesse ad agire, il Giudice dell’appello ha ritenuto che la domanda di accertamento negativo non fosse stata contrastata dalla controparte che, anche in corso di causa, ha assunto una condotta inerte limitandosi a sostenere l’improcedibilità/inammissibilità di una domanda volta solo ad ottenere la rifusione delle spese processuali.

Implicazioni pratiche per i professionisti sanitari

Alla luce di quanto sopra, viene affermato il seguente principio di diritto:

sussiste la legittimazione ad agire della parte processuale che, a chiusura del procedimento di ATP, intende ottenere un accertamento negativo della sua responsabilità prospettata nell’ambito di detto procedimento, posto che la ATP entra a far parte del materiale probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l’azione per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale delle parti del giudizio, non potendo coincidere unicamente con quello dell’attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale.”

Conclusivamente il ricorso viene rigettato.

Redazione

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