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Intervento al pollice, il percorso postoperatorio incide sull’accertamento del nesso causale


Tribunale Agrigento – sentenza 21 luglio 2026, n. 1161

La consulenza tecnica d’ufficio ha escluso l’errore chirurgico contestato dalla paziente e il nesso causale tra l’intervento di tenolisi e i postumi lamentati. Il Tribunale di Agrigento ha quindi rigettato la domanda risarcitoria proposta contro l’azienda sanitaria, valorizzando anche l’interruzione del percorso terapeutico, la mancata fisioterapia e il ritardo nel successivo intervento.

È quanto stabilito dal Tribunale di Agrigento, sentenza n. 1161 del 21 luglio 2026, pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. La giudice onoraria ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria e ha respinto anche la domanda di responsabilità aggravata formulata dall’attrice.

L’intervento per il pollice a scatto

La paziente era stata sottoposta il 26 gennaio 2018, presso l’ospedale di Licata, a un intervento di tenolisi per la cura del pollice a scatto della mano destra.

Secondo la consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio, l’incisione cutanea sarebbe stata eseguita in senso longitudinale rispetto all’asse del dito, anziché secondo un orientamento trasversale conforme alle linee di Langer. Da questo errore sarebbero derivate cicatrici retraenti, una posizione in flessione del pollice e una rilevante limitazione dei movimenti.

La paziente aveva quindi sostenuto la necessità di un secondo intervento, eseguito il 22 gennaio 2019 presso l’ospedale di Caltagirone, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, comprese le spese mediche, il danno biologico e i pregiudizi morale ed esistenziale.

L’azienda sanitaria aveva contestato la ricostruzione, sostenendo che l’intervento fosse stato eseguito correttamente e che non fosse provato il nesso causale tra la condotta dei sanitari e i postumi denunciati.

L’incisione era trasversale

Il Tribunale ha recepito le conclusioni del CTU, ritenendole obiettive, adeguatamente motivate e condivisibili.

Dall’esame della cartella clinica del primo intervento e della documentazione relativa all’operazione eseguita a Caltagirone è emerso, secondo il consulente, che l’incisione era stata praticata alla base del primo dito con orientamento trasversale, secondo le linee di Langer, e non longitudinalmente.

La ricostruzione è stata ritenuta coerente anche con la descrizione del secondo intervento, eseguito sulla pregressa cicatrice, e con l’esame obiettivo della mano. Il CTU non aveva infatti riscontrato alcuna cicatrice longitudinale riconducibile all’errore prospettato dalla paziente.

La consulenza ha quindi escluso profili di imperizia o negligenza nell’intervento eseguito a Licata, ritenuto conforme alle linee guida e alle procedure cliniche e chirurgiche applicabili.

Il percorso postoperatorio ha inciso sull’esito

La CTU ha inoltre ricostruito il percorso successivo all’intervento.

Dalla documentazione e dalle dichiarazioni rese in sede peritale risultava che la paziente aveva interrotto, dopo il 1° marzo 2018, i contatti con gli ortopedici dell’ospedale di Licata e il percorso diagnostico e terapeutico avviato presso quella struttura. Non aveva inoltre seguito i cicli di fisioterapia e di mobilizzazione del pollice prescritti.

L’8 marzo 2018 una fisiatra aveva rilevato una flessione coatta dell’articolazione metacarpo-falangea e aveva indicato il trattamento riabilitativo. Il secondo intervento era stato tuttavia eseguito soltanto il 22 gennaio 2019, a circa nove mesi di distanza.

Secondo il CTU, l’interruzione dei controlli, la mancata fisioterapia e il ritardo nel reintervento avevano inciso negativamente sulla possibilità di recuperare la funzionalità articolare. Il consulente aveva inoltre rilevato che le linee guida suggerivano di eseguire il secondo intervento entro un termine più breve, indicativamente a sei mesi.

Il Tribunale non ha qualificato questi elementi come una generica “negligenza” della paziente, ma li ha valorizzati, sulla base della consulenza, come fattori rilevanti nella ricostruzione dell’esito funzionale e nell’esclusione del rapporto causale tra il primo intervento e i danni lamentati.

Il nesso causale non è stato dimostrato

In materia di responsabilità sanitaria, il paziente deve provare il danno e il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il pregiudizio lamentato, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”. La struttura, a sua volta, è tenuta a dimostrare l’esatto adempimento o l’assenza di rilevanza causale della condotta contestata.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che la paziente non avesse dimostrato l’errore tecnico posto a fondamento della domanda. La CTU aveva infatti escluso sia l’incisione longitudinale sia altri profili di imperizia o negligenza.

Il nesso causale è stato inoltre escluso alla luce del successivo percorso clinico: la paziente aveva abbandonato il percorso terapeutico presso l’ospedale di Licata, non aveva eseguito la fisioterapia prescritta e aveva atteso circa nove mesi dalla diagnosi della flessione coatta prima di sottoporsi al secondo intervento.

La decisione non afferma quindi che ogni esito negativo di un intervento di tenolisi sia irrilevante o dipenda dalla condotta del paziente. Stabilisce, con riguardo al caso concreto, che non era stata provata una condotta sanitaria colposa e che i postumi non risultavano causalmente riconducibili all’intervento eseguito a Licata.

Respinta anche la domanda ex art. 96 c.p.c.

Il rigetto della domanda principale ha comportato anche il rigetto della richiesta di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. art. 96 c.p.c..

Il Tribunale ha osservato che l’azienda sanitaria non era risultata soccombente e che, comunque, l’attrice non aveva dimostrato che la convenuta avesse resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La domanda ex art. 96 c.p.c. non può quindi fondarsi sulla sola circostanza che una parte abbia promosso un’azione poi respinta. Sono necessari gli ulteriori presupposti richiesti dalla norma, tra cui la soccombenza e, per la condanna risarcitoria, una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave.

Le spese del giudizio

Il Tribunale di Agrigento ha rigettato tutte le domande dell’attrice e l’ha condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell’azienda sanitaria, liquidate in 2.100 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in 500 euro oltre IVA, sono state poste definitivamente a carico dell’attrice.

La decisione conferma il rilievo della CTU quando l’elaborato peritale ricostruisca il percorso clinico sulla base della documentazione disponibile, esamini direttamente il paziente e fornisca conclusioni coerenti e adeguatamente motivate. Nel caso concreto, la consulenza ha escluso l’errore tecnico nell’incisione e ha indicato nel successivo percorso terapeutico, nella mancata riabilitazione e nel ritardo del reintervento elementi incompatibili con l’attribuzione dei postumi all’operato dei sanitari di Licata.

Avv. Sabrina Caporale

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