Lente-intraoculare-sbagliata

Lente intraoculare sbagliata, il software non esonera il medico dal controllo


Tribunale Napoli – sentenza 30 giugno 2026, n. 11082

Il Tribunale di Napoli condanna in solido il chirurgo e la clinica: l’errore nella scelta della lente ha provocato ipertono, sofferenza corneale e una riduzione permanente del visus.

Il software utilizzato per individuare la lente intraoculare non sostituisce la valutazione del chirurgo. Se il programma formula una raccomandazione errata, il medico deve comunque verificare criticamente i dati e la congruità del dispositivo prima di ordinarlo e impiantarlo.

È il principio affermato dall’Ottava Sezione civile del Tribunale di Napoli nella sentenza n. 11082, depositata il 30 giugno 2026, relativa a un intervento di impianto di lenti fachiche per la correzione di una miopia elevata.

Il Tribunale ha condannato in solido il medico e la struttura sanitaria al pagamento di 27.686 euro, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. La somma comprende il danno biologico permanente, una lieve componente di danno morale e l’invalidità temporanea.

L’intervento all’occhio sinistro

La paziente, affetta da miopia elevata con astigmatismo e non candidabile alla chirurgia laser per lo scarso spessore corneale, si era rivolta al medico, che le aveva prospettato l’impianto di lenti intraoculari fachiche.

Il primo intervento, eseguito il 9 giugno 2020 sull’occhio destro, aveva avuto esito soddisfacente. Il 23 giugno successivo il medico aveva operato l’occhio sinistro presso la struttura convenuta.

Dopo il secondo intervento erano comparsi dolore, offuscamento visivo e ipertono oculare resistente alla terapia. Il 23 luglio 2020, presso un’altra struttura, si era reso necessario un ulteriore intervento per rimuovere la lente e sostituirla con una di dimensioni corrette.

La lente impiantata nell’occhio sinistro aveva un diametro di 13,2 millimetri, risultato superiore di 0,6 millimetri rispetto a quello ritenuto adeguato. Secondo la CTU, la misura eccessiva aveva determinato ipertono oculare, sofferenza dell’endotelio corneale e infiammazione della camera anteriore.

La sostituzione della lente aveva fatto cessare la sintomatologia oculare, ma erano rimasti una riduzione del visus, passato da 8/10 prima dell’intervento a 5/10, e una diminuzione della densità delle cellule endoteliali.

La cataratta lamentata dalla paziente è stata invece ritenuta dalla CTU insorta autonomamente e non riconducibile all’errore relativo alla lente.

L’errore non era nell’intervento, ma nella scelta della lente

La consulenza tecnica d’ufficio ha individuato l’origine dei danni nella misura non adeguata della lente ordinata per l’occhio sinistro. I consulenti avevano tuttavia escluso la responsabilità del medico, ritenendo che le misurazioni fossero state eseguite presso un centro esterno e che la scelta delle dimensioni fosse stata elaborata dal software proprietario dell’azienda produttrice.

Il Tribunale ha ritenuto contraddittoria questa conclusione. La CTU aveva infatti riconosciuto che vi era stato un errore nell’individuazione delle dimensioni della lente da impiantare, ma aveva escluso l’imputabilità al medico sulla base del carattere automatizzato del calcolo.

Secondo il giudice, il punto decisivo non era l’esecuzione materiale dell’intervento chirurgico, che non presentava errori tecnici, ma la fase precedente: la valutazione dei risultati dell’ORBSCAN, l’ordine della lente e il controllo finale del dispositivo prima dell’impianto.

La scelta delle caratteristiche della lente costituisce infatti una parte essenziale dell’atto medico, perché incide direttamente sulla terapia e sulla sicurezza dell’intervento. L’attività professionale del chirurgo non si esaurisce nella fase operatoria, ma comprende anche la corretta programmazione del trattamento.

Il software è un ausilio, non un sostituto del giudizio clinico

Il Tribunale ha escluso che il medico potesse trasferire sul produttore o sul programma informatico la responsabilità della scelta.

Il software utilizzato dalla casa produttrice non imponeva una soluzione vincolante, ma formulava una raccomandazione. La documentazione distingueva infatti tra “lente calcolata” e “lente ordinata”, lasciando al chirurgo la possibilità di discostarsi dal risultato automatico.

La stessa sostituzione della lente aveva dimostrato che il professionista poteva ordinare una misura diversa da quella inizialmente indicata. Nel secondo ordine compariva infatti la dicitura secondo cui era stata selezionata una lunghezza differente da quella raccomandata dal produttore.

Il medico avrebbe quindi dovuto verificare la coerenza del risultato con i parametri clinici della paziente. In particolare, i valori della distanza «bianco-bianco» dei due occhi erano sostanzialmente sovrapponibili e la differenza nella profondità della camera anteriore era minima. Questi elementi, secondo il Tribunale, avrebbero dovuto indurre a una verifica ulteriore e a valutare l’ordine di lenti della stessa dimensione, come quella poi risultata idonea per entrambi gli occhi.

L’accettazione acritica del risultato automatizzato è stata quindi ritenuta una violazione della diligenza qualificata richiesta al medico dall’art. 1176, comma 2, c.c. art. 1176 c.c..

La responsabilità individuata dal Tribunale non riguarda dunque un prodotto difettoso: la lente fornita dal produttore era conforme all’ordine ricevuto e funzionante. Il problema era che l’ordine stesso indicava una lente non adatta all’occhio della paziente.

La responsabilità del medico e della clinica

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità contrattuale del medico perché tra il professionista e la paziente si era instaurato un rapporto diretto. La donna aveva effettuato visite private presso lo studio del medico, aveva seguito il percorso diagnostico e terapeutico da lui prospettato e gli aveva corrisposto un compenso di 5.000 euro.

La responsabilità del sanitario non è stata quindi ricondotta alla regola generale dell’art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017, applicabile in assenza di uno specifico rapporto contrattuale con il paziente, ma al rapporto negoziale direttamente instaurato tra le parti art. 7 legge n. 24/2017.

La clinica è stata ritenuta responsabile in solido ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 24/2017 e degli artt. 1218 e 1228 c.c. La struttura risponde infatti dell’attività dei sanitari di cui si avvale anche quando il medico sia stato scelto direttamente dalla paziente e non sia un dipendente.

Il fatto che gli esami preparatori fossero stati svolti presso un centro esterno non ha escluso la responsabilità della clinica. La scelta della lente apparteneva infatti alla fase preoperatoria del trattamento eseguito presso la struttura ed era funzionalmente collegata all’intervento.

La domanda di regresso della clinica

La clinica aveva chiesto di essere tenuta indenne dal medico. Il Tribunale ha escluso la domanda per la sua tardività, rilevando che la comparsa di costituzione era stata depositata oltre il termine processuale utile.

Il giudice ha inoltre precisato che, nei rapporti interni tra struttura e sanitario, l’azione astrattamente proponibile sarebbe stata la rivalsa prevista dall’art. 9 della legge n. 24/2017. Tale azione è ammessa soltanto in presenza di dolo o colpa grave art. 9 legge n. 24/2017.

Nel caso concreto, il Tribunale ha escluso che la condotta del medico fosse connotata da dolo o colpa grave. La responsabilità accertata nei confronti della paziente non comportava quindi, nei rapporti interni, l’automatica possibilità di rivalsa.

Il consenso informato non dà luogo a un autonomo risarcimento

La paziente aveva prospettato anche un profilo relativo al consenso informato. Il Tribunale non ha però riconosciuto un autonomo danno per tale titolo, perché la relativa deduzione era stata formulata soltanto nelle note conclusionali, quando avrebbe dovuto essere introdotta tempestivamente con le allegazioni e le domande iniziali.

La responsabilità risarcitoria è stata fondata sull’errata determinazione della lente e sui danni alla salute causalmente derivati.

La questione del consenso informato resta distinta da quella dell’errore nella scelta del dispositivo: anche la presenza di un consenso non avrebbe esonerato il sanitario dalla responsabilità per un inadempimento tecnico nella programmazione dell’intervento.

Il risarcimento

La CTU ha quantificato nel 10 per cento il danno biologico permanente riconducibile all’errore nella scelta della lente. Il Tribunale ha applicato la versione 2026 della Tabella Unica Nazionale quale parametro di valutazione equitativa del danno non patrimoniale.

Il danno permanente è stato liquidato in 24.877 euro, comprensivi di una componente morale di lieve entità, ritenuta presumibile in considerazione dell’incidenza della vista sul benessere psicologico della persona.

A questa somma sono stati aggiunti 2.809 euro per l’invalidità temporanea, calcolata in 40 giorni di invalidità temporanea totale e 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 per cento.

Il risarcimento complessivo è stato quindi determinato in 27.686 euro, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

Il Tribunale ha escluso la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni e prove su conseguenze dinamico-relazionali peculiari ed eccezionali. Non è stata inoltre riconosciuta una distinta voce di «danno esistenziale», categoria non autonoma rispetto al danno non patrimoniale complessivamente risarcibile.

Sono stati infine respinti i danni patrimoniali, perché non adeguatamente documentati, e la domanda relativa agli interessi compensativi, non essendo stata formulata una specifica richiesta con l’allegazione dei relativi presupposti.

La sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione

Il medico e la clinica non avevano partecipato, senza giustificato motivo, all’incontro di mediazione del 23 novembre 2021.

Il Tribunale ha quindi applicato la sanzione prevista dalla disciplina sulla mediazione obbligatoria, condannandoli al versamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010.

La sanzione è stata disposta in aggiunta alla condanna solidale al pagamento delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica d’ufficio. Le spese di lite sono state liquidate in 786 euro per spese vive e 8.152 euro per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, se dovuta.

La decisione ribadisce che l’impiego di strumenti informatici non elimina la responsabilità professionale del medico. Il software può assistere il chirurgo nell’elaborazione dei dati, ma la scelta finale del dispositivo e la verifica della sua compatibilità con il quadro clinico restano parte integrante della prestazione sanitaria.

Avv. Sabrina Caporale

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