Tribunale Brindisi – sentenza 28 luglio 2026, n. 1163
Condannata l’ASL di Lecce per il linfedema conseguente alla scelta chirurgica non conforme alle linee guida. Respinta invece la domanda contro l’ASL di Brindisi per il precedente screening.
L’omessa ricerca del linfonodo sentinella prima dello svuotamento ascellare ha determinato, secondo il Tribunale di Brindisi, un trattamento chirurgico più invasivo del necessario e il conseguente aggravamento del danno all’arto superiore destro.
Con la sentenza n. 1163 del 28 luglio 2026, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell’ASL di Lecce per il linfedema e la limitazione funzionale derivati dallo svuotamento ascellare eseguito nel 2007, condannandola al pagamento di 41.039,11 euro a titolo di danno non patrimoniale e di 24.501,44 euro a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in motivazione.
È stata invece respinta la domanda proposta contro l’ASL di Brindisi, presso la quale erano stati eseguiti gli esami senologici iniziali.
Il percorso diagnostico e chirurgico
La paziente si era sottoposta il 14 febbraio 2007 a mammografia ed ecografia mammaria di routine presso l’ospedale di Brindisi. Gli esami non avevano evidenziato lesioni sospette e avevano indicato un successivo controllo senologico.
Nei mesi successivi la donna aveva rilevato un nodulo. Gli accertamenti eseguiti nell’ottobre 2007 avevano condotto alla diagnosi di un carcinoma duttale infiltrante della mammella destra.
Il 22 ottobre 2007, presso l’ospedale di Copertino, la paziente era stata sottoposta a quadrantectomia della mammella destra con contestuale svuotamento ascellare. L’esame istologico aveva evidenziato 28 linfonodi reattivi, tutti privi di metastasi.
Dopo l’intervento era comparso un linfedema permanente dell’arto superiore destro, accompagnato da limitazioni funzionali. La paziente aveva quindi agito nei confronti delle due aziende sanitarie, contestando sia il precedente screening sia la scelta chirurgica adottata a Copertino.
Nel giudizio era intervenuto anche il medico chirurgo che aveva partecipato all’intervento. A seguito della sua iniziativa processuale era stata chiamata in causa la compagnia assicuratrice.
Nessuna responsabilità per lo screening di Brindisi
Il Tribunale ha escluso profili di colpa a carico dei sanitari dell’ASL di Brindisi.
Le consulenze tecniche eseguite nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel giudizio di merito hanno ritenuto conforme alle leges artis la refertazione degli esami del febbraio 2007. Secondo i consulenti, le caratteristiche biologiche e immunoistochimiche del tumore — triplo negativo e con un elevato indice proliferativo — erano compatibili con un “cancro intervallo”, ossia una neoplasia a crescita rapida insorta clinicamente tra un controllo senologico e quello successivo.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, in un’ottica ex ante, non emergessero elementi tali da imporre una diversa refertazione o ulteriori accertamenti in occasione dello screening. La domanda proposta contro l’ASL di Brindisi è stata di conseguenza rigettata.
Lo svuotamento ascellare non era la prima scelta indicata
Diversa è stata la valutazione della condotta dei sanitari dell’ASL di Lecce.
Le consulenze hanno richiamato le Linee guida FONCAM del 2005, applicabili all’epoca dell’intervento. In presenza di un carcinoma infiltrante della mammella, la paziente avrebbe dovuto essere sottoposta preliminarmente alla ricerca e alla biopsia del linfonodo sentinella.
Solo in caso di positività dell’esame istologico — secondo i criteri allora vigenti, anche in presenza di micrometastasi — sarebbe stato indicato procedere alla dissezione ascellare. Le consulenze hanno inoltre escluso che la paziente rientrasse nelle categorie per le quali la ricerca del linfonodo sentinella era controindicata.
Nel caso concreto, la paziente era stata invece sottoposta direttamente allo svuotamento ascellare. L’esame successivo dei 28 linfonodi aveva evidenziato l’assenza di metastasi.
Il Tribunale ha quindi ravvisato un’”incongruità assistenziale”: la procedura indicata era la quadrantectomia con ricerca del linfonodo sentinella, mentre lo svuotamento ascellare aveva comportato un sacrificio chirurgico maggiore senza che ne fosse dimostrata la necessità.
Il consenso informato sulle alternative terapeutiche
Le Linee guida richiamate nella sentenza raccomandavano inoltre che la paziente fosse informata sui vantaggi e sugli svantaggi della tecnica del linfonodo sentinella rispetto allo svuotamento ascellare, sulla possibilità di una successiva ripresa linfonodale e sull’eventuale necessità di una dissezione ascellare differita.
La documentazione esaminata dai consulenti non dimostrava che fosse stato acquisito un consenso specifico e adeguato sulle alternative chirurgiche e sui diversi rischi delle procedure. Non risultava, inoltre, che la paziente avesse rifiutato la ricerca del linfonodo sentinella per preferire lo svuotamento ascellare.
Il profilo informativo si inserisce quindi nella valutazione complessiva dell’incongruità assistenziale e della scelta terapeutica, senza che la sentenza riconosca una distinta voce di danno da lesione dell’autodeterminazione separata dal danno alla salute accertato.
Il linfedema e il danno iatrogeno differenziale
Secondo la consulenza tecnica, il linfedema dell’arto superiore destro era riconducibile allo svuotamento ascellare. I consulenti hanno tuttavia precisato che, anche in caso di quadrantectomia seguita dai trattamenti radioterapici, sarebbe potuto residuare un linfedema di entità molto lieve.
Il danno biologico complessivo è stato stimato nella misura del 15 per cento. In assenza dell’incongruità assistenziale, sarebbe comunque residuato un danno del 5 per cento. Il danno differenziale imputabile alla scelta chirurgica è stato quindi individuato nel 10 per cento.
Il Tribunale ha applicato il criterio del danno iatrogeno differenziale, richiamando il principio secondo cui la liquidazione non deve tradursi in una semplice monetizzazione della differenza percentuale calcolata dal punto zero. La progressione del valore del punto di invalidità è infatti geometrica e non aritmetica.
La liquidazione è stata quindi effettuata mediante due operazioni distinte: il valore economico del danno complessivo del 15 per cento è stato calcolato in 48.649,87 euro mediante la Tabella Unica Nazionale; il valore economico del danno del 5 per cento comunque prevedibile è stato calcolato in 7.610,68 euro secondo i parametri delle micropermanenti; la differenza tra i due importi, pari a 41.039,11 euro, è stata riconosciuta come danno non patrimoniale risarcibile.
Il criterio è quello affermato dalla Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 29549 del 15 novembre 2024, secondo cui, in presenza di una componente naturale o comunque non imputabile alla condotta sanitaria, occorre sottrarre il valore monetario del pregiudizio inevitabile dal valore monetario del danno complessivo.
Danno morale riconosciuto, personalizzazione esclusa
Il Tribunale ha riconosciuto anche la componente morale del danno, ritenendola presuntivamente desumibile dai postumi permanenti e dalla condizione di linfedema.
È stata invece respinta la richiesta di personalizzazione in aumento. Le attività indicate dalla paziente — tra cui l’organizzazione di pranzi, l’intrattenimento dei nipoti, il ricamo e le faccende domestiche — sono state ritenute riconducibili alle ordinarie attività della vita quotidiana e non sufficienti a dimostrare conseguenze peculiari ed eccezionali ulteriori rispetto a quelle già considerate nella liquidazione tabellare.
Le somme riconosciute
Oltre ai 41.039,11 euro per danno non patrimoniale, il Tribunale ha riconosciuto 24.501,44 euro a titolo di danno patrimoniale.
Quest’ultima somma comprendeva: 21.277,60 euro per le spese sostenute e ritenute congrue dai consulenti; 3.223,84 euro per le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., comprensive dei costi della consulenza e del compenso professionale del difensore.
Il totale posto a carico dell’ASL di Lecce è stato quindi di 65.540,55 euro, oltre agli accessori indicati nella sentenza.
È stata invece rigettata la domanda per la riduzione della capacità lavorativa specifica, poiché i consulenti non avevano ravvisato una compromissione lavorativa causalmente riconducibile all’errore sanitario.
La ripartizione delle spese
L’ASL di Lecce è stata condannata anche alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla paziente, liquidate in 7.052 euro per competenze, oltre esborsi, rimborso forfettario, IVA e CPA, nonché al pagamento delle spese di CTU.
Poiché la domanda nei confronti dell’ASL di Brindisi è stata respinta, la paziente è stata condannata a rifondere a quest’ultima 7.052 euro per competenze, oltre accessori.
Il medico intervenuto volontariamente, dopo avere provocato la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, è stato condannato a rifondere all’assicurazione le spese di lite, liquidate in 7.052 euro per competenze, oltre accessori, in applicazione del principio di causalità.
Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dal medico, poiché nel giudizio non erano state formulate nei suoi confronti domande di rivalsa o di responsabilità. La questione avrebbe potuto essere fatta valere nell’eventuale e separato giudizio promosso dalla struttura sanitaria.
La sentenza conferma così che, in presenza di un carcinoma infiltrante, la scelta dello svuotamento ascellare non può sostituire automaticamente la preventiva ricerca del linfonodo sentinella quando quest’ultima sia indicata dalle linee guida applicabili. Se la procedura più invasiva determina un danno maggiore rispetto a quello comunque prevedibile con il trattamento corretto, il risarcimento deve essere liquidato secondo il criterio differenziale.
Avv. Sabrina Caporale
