Guardrail si deforma con l’urto e causa la caduta del veicolo nella scarpata sottostante

Corte di Cassazione, III civile, 26 settembre 2024, n. 25767

La vittima, a bordo della Lancia Y, con a bordo una passeggera,  percorreva la tangenziale di Catania nella direzione Catania/Siracusa, quando, si spostava a sinistra nella corsia di sorpasso, collidendo contro il guardrail sormontante l’aiuola spartitraffico; a seguito di tale collisione perdeva il controllo dell’auto, impattando con il guardrail di destra, che, deformandosi, non impediva all’auto lo scavalcamento della barriera e la caduta nella scarpata sottostante,  atterrando sulla sottostante corsia di marcia dello svincolo autostradale. Sia il conducente che la passeggera perdevano la vita.

Veniva instaurato un procedimento penale nei confronti del rappresentante dell’area tecnica della Provincia di Catania, per colpa consistente in negligenza, imprudenza e imperizia, per omessa predisposizione di opere di manutenzione (adeguamento in altezza di opere di sicurezza quali barriere guardrail ai margini della carreggiata di tipo H2, sostituendoli a quelle esistenti di tipo H1) necessarie per la tipologia della strada e della presenza di scarpata sottostante l’arteria viaria.

Il Tribunale di Catania pronunciava assoluzione per non aver commesso il fatto. Ciò perché, alla luce del D.M. n. 223/1992 e delle pertinenti normative tecniche, non poteva ritenersi sussistere l’obbligo per l’ente gestore di sostituire le preesistenti barriere. Le parti civili proposero quindi ricorso per cassazione, che venne accolto, IV Sezione Penale, con sentenza n. 37780/2020, resa il 17.9.2020 e depositata in data 30.12.2020, nei seguenti testuali termini:

“Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità”.

Gli eredi delle vittime, introducevano quindi il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. dinanzi alla Corte d’appello civile di Catania, che tuttavia rigettava le domande.

Osservava, in particolare, la Corte che la domanda risultava infondata perchè: a) non v’era alcun obbligo giuridico di sostituire i guard-rail dal tipo H1 ad H2 nel tratto di tangenziale ove s’era verificato il sinistro, in quanto l’art. 2 del D.M. n. 223/1992 prevede tale adeguamento solo per i tronchi di nuova costruzione, donde la non configurabilità della colpa specifica in capo ai convenuti; b) neppure era configurabile la colpa generica perché in quel tratto di strada vigeva (seppure in caso di raffiche di vento) il limite di 80 km/h, il che valeva a richiamare gli utenti ad adottare comunque una maggiore diligenza nell’affrontare tale tratto di strada; c) il sinistro s’era verificato per colpa esclusiva del conducente della Lancia Y, a causa della sua abnorme condotta di guida, caratterizzata da eccesso di velocità (non inferiore a 140 km/h), che non gli aveva consentito il controllo del mezzo, che aveva impattato con il guard-rail con un angolo di circa 80° ad una velocità stimata di 70 km/h, mentre le barriere di tipo H1 erano in grado di resistere ad un urto pari a 127kj, ossia all’impatto di un autocarro di 10 tonnellate alla velocità di 70 km/h e con angolo d’urto di 15°; d) nessun addebito era ascrivibile al responsabile dell’Ufficio Tecnico a titolo di responsabilità aquiliana, circa l’omessa esecuzione di lavori di manutenzione in ordine alla pretesa infissione del palo di sostegno della barriera di tipo H1 nel tratto di strada d’interesse; e) la dinamica dell’incidente, come ricostruita dal C.T. del P.M., consentiva di escludere anche la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2051 c.c., posto che la responsabilità del sinistro era da ascrivere esclusivamente alla spericolata condotta di guida della Lancia, non sussistendo concorrenti cause dotate di efficacia eziologica nell’accaduto.

La vicenda finisce in Cassazione.

Gli Ermellini danno atto che Cass. pen. n. 37780/2020 – accogliendo i primi due motivi di ricorso dei prossimi congiunti avverso la sentenza della Corte d’appello penale di Catania n. 2450/2019 – ha cassato detta pronuncia e disposto il rinvio ex art. 622 c.p.p., riscontrando il difetto di motivazione su due aspetti dirimenti: 1) mancata considerazione del rilievo del C.T.P. ing. Pa. circa la non corretta infissione del paletto del guardrail al suolo, in quanto effettuata su terreno vegetale; 2) mancata considerazione della causa della morte nell’impatto con ostacoli resistenti (suolo).

Sul  primo profilo, la sentenza rescindente ha evidenziato che a fronte di una censura dell’appellante che giustapponeva alla affermazione del Tribunale (secondo il quale non era possibile desumere dalla relazione del C.T. del P.M. che le barriere erano state montate in modo non corretto), la corte distrettuale è venuta meno al dovere di rendere esplicite le ragioni per le quali ha reputato di confermare quel primo giudizio pur a fronte della valutazione esperta di segno contrario. In particolare in merito al profilo della scorretta installazione della barriera, in quanto infissa in terreno vegetale. La mancata considerazione di tale elemento di prova dissolve l’intero impianto argomentativo, avendo incidenza sia sui lineamenti di una possibile condotta colposa sia sulla relazione causale.

Sul secondo profilo, la citata Cass. pen. n. 37780/2020 ha invece evidenziato che la Corte d’appello, affermando che non sarebbe possibile accertare se la morte degli occupanti del veicolo sia avvenuta nell’impatto con la barriera o a seguito della precipitazione, non ha tenuto conto del dato evincibile dalla espletata consulenza medico-legale, che fa riferimento a meccanismi traumatici condizionati dalla caduta e dal conseguente urto contro ostacoli resistenti. Si tratta di un passo che non appare considerato dalla sentenza, nonostante fosse necessario esplicarne i significati, diversamente risultando manifesta illogica l’affermazione fatta dalla Corte di appello.

La Corte catanese del rinvio in sede civile ha affrontato entrambe le suddette questioni, esaminando la domanda risarcitoria nell’ottica della responsabilità aquiliana, con riguardo alla colpa generica (ma con evidenti riflessi sull’intera decisione).

Riguardo la prima questione la Corte di Catania ha evidenziato l’assenza di prova in atti dell’assunto per cui il palo della barriera H1 fosse installato in maniera non corretta, atteso che l’accertamento sui pali è avvenuto in epoca successiva ai fatti (sei mesi dopo) e non ha mai avuto ad oggetto il palo interessato dal sinistro, bensì altri pali posti nelle vicinanze, atteso che il segmento di guard-rail ed i pali interessati dal sinistro sono stati dismessi e sostituiti  con altri analoghi. … Non v’è prova, quindi, che l’abbattimento della barriera e la conseguente caduta dell’auto nella sottostante scarpata sia stata causata dalla non corretta installazione del palo, su cui alcun accertamento è stato svolto in relazione alla sua installazione.

Riguardo la seconda questione, si è osservato che parimenti non v’è prova che la morte dei due ragazzi sia stata provocata dalla precipitazione dell’autovettura nella scarpata, come sostenuto, invece, dai congiunti.

Venendo, ora, alle doglianze avanzate in Cassazione, la sentenza della Corte d’appello penale è stata cassata dalla più volte citata Cass. pen. n. 37780/2020 perché:

a) ha del tutto omesso di considerare la questione della non corretta installazione del guard-rail

b) ha ritenuto di non poter evincere dalla consulenza medico-legale indicazioni dirimenti nel senso di poter affermare o escludere che il decesso del conducente fosse derivato dall’impatto contro il guard-rail o contro il suolo della sottostante sede stradale.

La Corte d’appello civile,  ha affrontato entrambi i profili su cui era intervenuta la pronuncia penale rescindente, rilevando che:

aa) nessuna prova poteva dirsi sussistente quanto alla pretesa irregolare infissione del paletto di sostegno del guard-rail su terreno vegetale (non avendo potuto riscontrare alcunché di specifico il C.T. del P.M. all’atto del proprio sopralluogo, giacché frattanto l’intero tratto di guard-rail era stato interamente sostituito) e che

bb) nessuna prova poteva trarsi dalla consulenza medico-legale circa le specifiche cause del decesso del conducente, giacché l’accertamento era stato eseguito sul solo corpo della passeggera della Y10,  il che deponeva – anche secondo la regola della preponderanza dell’evidenza – per una probabile individuazione della causa stessa nell’impatto dell’autovettura con il guard-rail, anziché con il manto stradale sottostante al piano viario, dopo il sorvolo dell’auto nella scarpata.

Ritengono gli Ermellini che effettivamente, la sentenza impugnata abbia una motivazione meramente apparente o comunque gravemente carente.

La sentenza rescindente aveva annullato la sentenza d’appello penale perché a fronte di una censura dell’appellante che giustapponeva alla affermazione del Tribunale la dichiarazione del CTP, la corte distrettuale è venuta meno al dovere di rendere esplicite le ragioni per le quali ha reputato di confermare quel primo giudizio pur a fronte della valutazione esperta di segno contrario. In particolare in merito al profilo della scorretta installazione della barriera, in quanto infissa in terreno vegetale. Della valutazione tecnica di segno contrario la Corte di Catania non ha minimamente tenuto conto, seguendo ciecamente le affermazioni del CT del Pubblico Ministero  di non aver potuto effettuare alcun riscontro sul paletto perché frattanto sostituito e smaltito dall’ente proprietario della tangenziale.

Anche in sede civile tale percorso motivazionale, per usare le parole della già citata Cass. pen. n. 37780/2020, dissolve l’intero impianto argomentativo, avendo incidenza sia sui lineamenti di una possibile condotta colposa sia sulla relazione causale. … in tal modo si è lasciato irrisolto il profilo della incidenza della errata installazione della barriera anche solo sulla gravità dell’esito dell’incidente.

In altre parole, la Corte di Catania, indagando sulla causa del decesso del conducente della Lancia, e in assenza di specifiche evidenze sul punto, ha ritenuto più plausibile – nell’alternativa tra un impatto del veicolo alla velocità di circa 70 km/h e con angolo di circa 80° contro la barriera, che ha ceduto e ha fatto da trampolino per l’autovettura, e l’impatto da caduta contro il suolo sottostante a 4 m. di altezza – l’urto contro l’ostacolo cedevole, anziché contro l’ostacolo resistente, senza per nulla spiegarne le ragioni. Ciò proprio alla luce della sentenza rescindente, che aveva puntualmente colto il profilo in esame, evidenziando il deficit motivazionale della sentenza penale d’appello sul punto, in relazione alle risultanze della consulenza medico-legale, e ribadendo la necessità di approfondire – anche a tal riguardo – le argomentazioni introdotte sulle modalità di infissione del paletto di sostegno.

Conclusivamente, la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, procedendo anche ad un nuovo esame delle domande degli odierni ricorrenti e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Emanuela Foligno

Di Dr. Carmelo Galipò

Specialista in Medico legale e delle Ass.ni. Direttore editoriale de "Responsabile Civile": blog sulla responsabilità civile e penale. Presidente dell'Accademia della Medicina Legale.

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