investita alle spalle

Liquidazione del danno, distinzione tra perdita di chance e lucro cessante

Importante decisione che illustra la differenza tra la perdita di chance e lucro cessante (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 29 luglio 2025, n. 21794).

Chiamato in giudizio il Comune per la liquidazione del danno subito, ivi compresi i costi sostenuti per la ristrutturazione, la perdita dell’avviamento, il lucro cessante e il danno non patrimoniale. La deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile.

Si veda anche Cass. 21607 del 28/7/2025 sul medesimo argomento: a liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull’equità c.d. “integrativa” o “suppletiva”. L’equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. L’equità integrativa costituisce, per l’opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi.

I fatti

Con sentenza del 4 novembre 2013, confermata sia in appello che in sede di legittimità, il Tribunale di Forlì dichiara nullo il contratto stipulato il 21 agosto 2002, con cui il Comune di Cesena aveva concesso in uso alla società AM un immobile sito in Cesena perché fosse ristrutturato e adibito a ristorante, e condanna il Comune al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, rigettando invece la richiesta di riconoscimento di una provvisionale.

La società AM chiama quindi in giudizio il Comune, per la liquidazione del danno subìto, ivi compresi i costi sostenuti per la ristrutturazione, la perdita dell’avviamento, il lucro cessante e il danno non patrimoniale, riferendo, in particolare, di non aver potuto fruire del reddito derivante dall’esecuzione della promessa di affitto di azienda stipulata con la società LP, avente ad oggetto il pubblico esercizio di ristorante avviato nell’immobile.

Il Tribunale di Forlì accoglie la domanda, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 1.166.595,85, ivi compresi Euro 638.197,43 per costi di ristrutturazione, Euro 298.271,41 per la perdita dell’avviamento ed Euro 50.000,00 per danno non patrimoniale, negando invece il riconoscimento del lucro cessante.

La Corte di appello di Bologna conferma il primo grado.

Il riconoscimento del danno da lucro cessante

Premesso che la mancata impugnazione della prima sentenza, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della provvisionale, ne aveva comportato il passaggio in giudicato sul punto, la Corte ha comunque osservato che l’onerosità del canone pattuito per l’affitto, il riconoscimento all’affittuaria della facoltà di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi, e la mancata previsione di una garanzia per l’adempimento, impedivano di formulare una prognosi positiva in ordine all’effettivo andamento ed alla stabilità del rapporto contrattuale, e quindi alla possibilità che lo stesso costituisse un’affidabile fonte di reddito per l’attrice.

Per altro verso, il secondo grado ha ritenuto irrilevante l’inclusione di tale fonte di reddito nella stima compiuta dal CTU, spettando al Giudice l’accertamento del danno risarcibile, ed essendo la mancata esecuzione della promessa di affitto qualificabile come mera perdita di chance, non specificamente allegata.

L’intervento della Cassazione

La società AM censura l’attribuzione di efficacia di giudicato alla sentenza n. 814 del 2013, relativamente alla remuneratività della promessa di affitto, e il rigetto della domanda per la perdita del reddito derivante dall’affitto dell’azienda.

Quanto argomentato è infondato. Non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, nonostante la mancata contestazione dell’avvenuta stipulazione di un contratto preliminare di affitto tra la ricorrente e la società LP, ha ritenuto non provato che la mancata esecuzione dello stesso, in conseguenza della nullità del contratto di concessione in uso, avesse comportato per l’attrice la perdita di una sicura fonte di reddito, sulla base di un giudizio prognostico fondato sulle condizioni concordate per l’affitto.

Sulla mancata esecuzione del preliminare di affitto, è da escludersi che la mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, ergo la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile.

Danno da perdita di chance

Infine, sulla la configurabilità del danno derivante dalla mancata esecuzione del preliminare di affitto come una perdita di chance, la differenza esistente tra la perdita di chance e il lucro cessante non è apprezzabile esclusivamente in termini quantitativi, come minore verosimiglianza, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti al processo, della perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo, ma, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale (che non ne ha tratto però le dovute conseguenze ai fini della qualificazione del pregiudizio), ha carattere ontologico, richiedendosi in entrambi i casi la sussistenza di un nesso eziologico tra il pregiudizio e l’evento dannoso, ma configurandosi il lucro cessante come la perdita di un’occasione di guadagno attuale direttamente ricollegabile al fatto illecito, e la perdita di chance come il venir meno della possibilità concreta ed effettiva di conseguire un risultato diverso ed ulteriore, anch’esso economicamente e giuridicamente valutabile, ma d’incerta verificazione.

L’impossibilità di stipulare il contratto definitivo di affitto, in conseguenza dell’indisponibilità dell’immobile in cui viene gestita l’azienda, si configura come un pregiudizio immediatamente ricollegabile alla risoluzione del contratto preliminare, ove lo stesso rechi la determinazione delle condizioni economiche dell’affitto.

La perdita di chance si distingue ontologicamente anche da quella dell’avviamento, che si configura anch’essa come un pregiudizio ricollegabile all’evento dannoso che determina la disgregazione della azienda.

Il rigetto delle censure comporta la dichiarazione d’inammissibilità.

Avv. Emanuela Foligno

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