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morte fetale e perdita di chance: è possibile ipotizzare una perdita di chance per un feto ?

 
(@mauro9588)
New Member

Buongiorno Colleghi, vi invio una CTU che presenta alcuni punti di cui discutere. Si tratta di una caso di morte fetale per rottura di utero. I CTU indicano che il TC si poteva fare prima del decesso in utero ma che, data la prematurità della epoca gestazionale, il FETO ha subito una perdita di chances del 30%. Il magistrato però pone quesito per eventuale perdita di chances per la MADRE, ( riferendola alla perdita di capacità riproduttiva), non per il FETO. A ciò i CTU non rispondono ma valutano una PDC al FETO. Vorrei discutere con Voi se un feto, nato morto, può subire una perdita di chances o comunque un danno che, come valutano i CTU, si dovrebbe risarcire Iure Proprio.


Questa argomento è stata modificata 2 anni fa da Mauro Paccosi
Questa argomento è stata modificata 2 anni fa da Dr. Carmelo Galipò
Citazione
Nuovo caso Pubblicato : 06/01/2025 8:33 pm
Dr. Carmelo Galipò ha inserito una reazione
(@avv-angela-di-pisa)
Membro Moderator

Procedo ad analizzare dal mio punto di vista i principali punti della Tua domanda:

1. Perdita di chances per il feto nato morto

  • Il concetto di perdita di chances per il feto nato morto è controverso. La giurisprudenza italiana generalmente riconosce il risarcimento iure proprio (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) solo per danni subiti da un soggetto già nato e dotato di capacità giuridica. Tuttavia, alcuni orientamenti, anche se minoritari, ammettono il riconoscimento di danni iure hereditatis, qualora si dimostri che il feto, nel breve intervallo tra il momento della lesione e quello del decesso, abbia subito una perdita di chances o sofferenze.
  • Nel tuo caso, il risarcimento per perdita di chances viene riconosciuto al feto, ma ciò implica che si consideri il danno potenziale subito durante il periodo di sofferenza fetale prima del decesso (cioè dall'insorgenza della bradicardia fino alla rottura dell'utero).Tuttavia, essendo il feto nato morto, ci si interroga se il diritto possa riconoscere un risarcimento "iure proprio" quando la possibilità di vita è stata definitivamente compromessa.

Conclusione:

  • L'interpretazione prevalente tende a escludere la perdita di chances per un feto nato morto, poiché il feto non acquisisce personalità giuridica fino alla nascita in vita (art. 1 c.c.). In casi eccezionali, si potrebbe sostenere un risarcimento iure hereditatis, ma richiede prove solide di un danno avvenuto prima del decesso.

2. Perdita di chances per la madre: focus sulla capacità riproduttiva

  • La questione è più lineare: la perdita della capacità gestandi della madre rappresenta un danno biologico risarcibile. Qui, il collegio peritale ha già stimato un danno biologico permanente del 25% per la perdita della capacità riproduttiva, basandosi su baremes medico-legali italiani (es. SIMLA).
  • Il danno in questione può includere:
    • Danno biologico per la compromissione della funzione fisiologica (capacità di procreare).
    • Danno esistenziale legato all'impossibilità di realizzare un progetto genitoriale.

Conclusione:

  • La valutazione del danno alla madre è centrale e va separata dalla valutazione relativa al feto. In tal senso, il quesito del magistrato andava effettivamente affrontato dai CTU con maggiore chiarezza.

3. Mancata risposta del CTU sulla perdita di chances della madre

  • I CTU si sono concentrati prevalentemente sulla perdita di chances del feto, ignorando il quesito specifico del magistrato sulla perdita di capacità riproduttiva della madre.
  • Errore del collegio peritale: I CTU avrebbero dovuto rispondere al quesito specifico formulato dal giudice. Tale omissione potrebbe portare a contestazioni o richieste di integrazione peritale.

RispondiCitazione
Pubblicato : 06/01/2025 9:45 pm
Mauro Paccosi e Dr. Carmelo Galipò hanno inserito una reazione
(@admin)
Membro Admin

@avv-angela-di-pisa 

Gentile Avvicato

Vorrei solo evidenziare che le componenti di danno da lei individuate richiedono una precisazione 

la 2a posta di danno non patrimoniale non ha riferimento biologico in quanto afferisce a lesione di differenti diritti ( di certo  non quelli dell’Art 32 della Costituzione )  e quindi dovrebbe essere estranea alla tabella di Milano non avendo alcuna connessione con la IP

la prima posta (Ip del 25%) di danno non patrimoniale e’ di natura biologica e la sofferenza conseguente prevista nella tabella di Milano - seppur in modo anomalo - viene calcolata in via automatica

Ipotizzando che il danno in futuro  essere liquidato con la TUN… come pensa possa essere adeguatamente definito il danno morale ( ora automatico)..??


RispondiCitazione
Pubblicato : 30/01/2025 1:48 pm
(@avv-angela-di-pisa)
Membro Moderator

@dr-enrico-pedoja riesaminando la perizia allegata ed in riferimento alle sue osservazioni ricevute, ritengo opportuno precisare quanto segue:

  1. Sulla seconda posta di danno non patrimoniale

    • Dalla perizia emerge chiaramente che la perdita della capacità procreativa è stata valutata in termini di danno biologico con un’invalidità permanente del 25%, sulla base della tabella bareme SIMLA Bargagna.
    • Poiché il danno biologico è per definizione legato alla lesione dell’integrità psico-fisica, la relativa sofferenza deve essere ricompresa nella valutazione automatica della Tabella di Milano.
    • Pertanto, la seconda posta di danno non patrimoniale non può essere considerata estranea alla Tabella di Milano, poiché ha un preciso fondamento medico-legale e biologico.
  2. Sulla quantificazione del danno morale in caso di applicazione della TUN

    • Condivido che nella Tabella Unica Nazionale (TUN) si dovrà stabilire come quantificare il danno morale, attualmente inglobato in modo automatico nel danno biologico dalla Tabella di Milano.
    • È possibile che la TUN adotti un criterio differente, separando il danno biologico dal danno morale e richiedendo un’ulteriore valutazione specifica della sofferenza patita.
  3. Considerazioni conclusive

    • La perdita della capacità riproduttiva non è solo un danno esistenziale, ma un danno biologico certificato dal collegio peritale, con una valutazione quantitativa chiara (25% di IP).
    • Di conseguenza, la sofferenza derivante da tale lesione rientra nel calcolo previsto dalla Tabella di Milano, mentre in un futuro sistema basato sulla TUN sarà necessario individuare criteri adeguati per garantire una corretta liquidazione del danno morale.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti o approfondimenti.


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Pubblicato : 01/02/2025 11:36 pm
(@admin)
Membro Admin

@avv-angela-di-pisa

Mi scusi .. ma secondo lei quale rapporto c’è tra Invalidità biologica e danno biologico ..?

E il danno biologico non è un “ danno esistenziale” ..?

Cioè lei ritiene che ad ogni determinata IP corrisponda una proporzionale ricaduta di danno biologico e, quindi di danno esistenziale ad esso connesso…??

Se non conosce gli aspetti qualitativi di una determinata Ip.. come può determinare la ricaduta della menomazione accertata  sugli atti della vita quotidiane e sui comuni aspetti relazionali 

La Ip è solo un riferimento “ generico” di disfunzionslita’ che nulla mi dice su .. come , quando , quanto e dove si determina il rapporto causa - effetto previsto dal concetto di danno biologico 

le tabelle di Milano  ( e di Roma)  si basano su un equivoco “ tecnico” di fondo  che si traduce in un anomalo automatismo liquidativo  

La TUN potrebbe consentire di riequilibrare i rapporti ma , cosi  com’è impostata , il danno morale diventa una variabile della IP , ma ciò parrebbe in contrasto con quanto ripetutamente espresso dalla Cassazione : il danno morale e’ ontologicamente estraneo al danno biologico e prevede differenti riscontri probatori

 

 

 


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Pubblicato : 02/02/2025 12:10 pm
(@avv-angela-di-pisa)
Membro Moderator

@dr-enrico-pedoja

Parto dalla prima domanda, tenendo presente che sono un avvocato e non un medico legale e mi baso sulla esperienza giurisprudenziale:

L'Invalidità Permanente (IP) e il danno biologico sono concetti distinti ma collegati.

  • L’IP è un parametro medico-legale di tipo quantitativo

    • L’Invalidità Permanente è un indice percentuale assegnato in base ai baremes medico-legali (ad es. SIMLA, Bargagna), che misura la riduzione dell’integrità psico-fisica della persona.
    • L’IP serve come criterio tecnico per valutare la gravità della menomazione, ma non descrive automaticamente le conseguenze effettive sulla vita del soggetto.
  • Il danno biologico è un concetto giuridico più ampio

    • Il danno biologico è la lesione dell’integrità psico-fisica della persona, riconosciuto dalla giurisprudenza e risarcibile indipendentemente dalla capacità lavorativa o patrimoniale.
    • Mentre l’IP quantifica la menomazione in percentuale, il danno biologico comprende anche le ripercussioni sulle attività quotidiane e sulla qualità della vita.
    •  
    •  
  • Per quanto riguarda la seconda domanda: No, il danno biologico e il danno esistenziale non sono la stessa cosa, anche se possono avere delle intersezioni.
      1. Il danno biologico ha una natura medico-legale e giuridica precisa

        • È definito come la lesione dell’integrità psico-fisica della persona, indipendentemente dalle conseguenze economiche o morali.
        • È accertabile attraverso criteri medico-legali (baremes) ed è risarcibile secondo parametri tabellari (es. Tabelle di Milano).
        • Comprende anche le ripercussioni sulle attività quotidiane e sulla vita di relazione, ma senza entrare nella dimensione soggettiva del dolore o della sofferenza.
      2. Il danno esistenziale è una categoria del danno non patrimoniale

        • È legato alla compromissione delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali.
        • Non ha una quantificazione tabellare automatica e deve essere provato con elementi concreti (cambiamenti nella vita sociale, rinunce forzate, difficoltà emotive).
        • La Cassazione ha chiarito che il danno esistenziale non è una categoria autonoma, ma una forma di manifestazione del danno non patrimoniale.
      3. Il rapporto tra danno biologico e danno esistenziale

        • Il danno biologico può avere conseguenze esistenziali, ma non si identifica con il danno esistenziale.
        • Non ogni danno biologico provoca necessariamente un danno esistenziale; quest’ultimo deve essere dimostrato in concreto e non in re ipsa.
        • Le Tabelle di Milano incorporano la componente dinamico-relazionale del danno biologico, ma ciò non significa che il danno biologico coincida con il danno esistenziale.

. Per quanto riguarda la terza domanda: No, non esiste un automatismo diretto e proporzionale tra Invalidità Permanente (IP), danno biologico e danno esistenziale.

  1. L’IP è un valore medico-legale quantitativo, non un indicatore automatico del danno biologico in termini giuridici

    • L’Invalidità Permanente quantifica la menomazione fisica o psichica in termini percentuali, ma non descrive automaticamente le conseguenze reali sulla vita del soggetto.
    • Due persone con la stessa IP possono avere ripercussioni diverse sulla loro quotidianità, a seconda delle specifiche condizioni personali, lavorative e sociali.
    • Ad esempio, una IP del 10% per una lesione alla mano ha un impatto molto diverso su un chirurgo rispetto a un impiegato amministrativo.
  2. Il danno biologico non è una mera funzione dell’IP

    • Il danno biologico è una categoria giuridica che comprende sia l’invalidità accertata (IP) sia le ripercussioni sulla qualità della vita del soggetto.
    • Non è detto che un’IP più alta causi necessariamente un danno biologico maggiore se le conseguenze sulla vita del soggetto rimangono limitate.
  3. Il danno esistenziale non è automaticamente connesso al danno biologico

    • Il danno esistenziale si riferisce alla modificazione peggiorativa delle abitudini di vita e delle relazioni sociali.
    • Non ogni danno biologico genera un danno esistenziale, perché quest’ultimo dipende da fattori individuali e deve essere dimostrato.
    • La Cassazione ha più volte ribadito che il danno esistenziale non può essere dato per scontato, ma deve essere provato caso per caso.
  4. Criticità dell’automatismo delle Tabelle di Milano

    • Le Tabelle di Milano stabiliscono un legame proporzionale tra IP e danno biologico, inglobando in quest’ultimo anche una quota standardizzata di danno morale/esistenziale.
    • Questo sistema è stato criticato perché presume che a una maggiore percentuale di invalidità corrisponda automaticamente una maggiore sofferenza e incidenza sulla vita della persona.

Concordo con l’osservazione secondo cui la Tabella Unica Nazionale (TUN), così come attualmente impostata, rischia di far diventare il danno morale una variabile della Invalidità Permanente (IP), replicando quindi l’automatismo delle Tabelle di Milano.

  1. La posizione della Cassazione: il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico

    • La giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che il danno morale è  distinto dal danno biologico
  2. Il rischio della TUN: riprodurre l’automatismo liquidativo delle Tabelle di Milano

    • Se la TUN mantiene il danno morale come una percentuale fissa del danno biologico, si rischia di violare l’autonomia concettuale del danno morale, trattandolo come una mera estensione della menomazione fisica.
    • Questo approccio non tiene conto della variabilità soggettiva della sofferenza morale, che può differire anche tra soggetti con la stessa IP.
    • La Cassazione ha chiarito che il danno morale deve essere oggetto di una specifica valutazione probatoria, non liquidato in automatico sulla base di un criterio tabellare standardizzato.
  3. Il possibile riequilibrio offerto dalla TUN

    • La TUN potrebbe rappresentare un miglioramento solo se separasse nettamente il danno morale dal danno biologico, stabilendo criteri probatori autonomi per la sua quantificazione.
    • Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere una valutazione caso per caso della sofferenza morale, basata su elementi concreti (testimonianze, perizie psicologiche, durata della sofferenza).
    • In alternativa, si potrebbe adottare una modulazione del danno morale sulla base di parametri flessibili.

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Pubblicato : 02/02/2025 6:31 pm
(@admin)
Membro Admin

@avv-angela-di-pisa 

se non si stabilisce un oggettivo rapporto “ causa (Ip) ed” effetto” … ricadute sugli atti della vita quotidiane e comuni aspetti dinamico relaziona ali . Lo stesso cincetto di “ danno biologico” e’ un “ bluff”

e ogni successiva parametrazione  tabellare ai fini liquidativi ( della componente esistenziale connessa alla menomazione o anche della componente di danno morale” )diventa sperequativa   

 


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Pubblicato : 03/02/2025 1:05 pm
(@avv-angela-di-pisa)
Membro Moderator

@dr-enrico-pedoja

la sua posizione secondo cui il danno biologico sarebbe un “bluff” senza un oggettivo nesso causa-effetto sulle attività quotidiane e le relazioni, riflette una visione estremamente riduttiva e discutibile dal punto di vista giuridico e medico-legale. Il danno biologico a mio parere non è un concetto astratto o privo di fondamento, bensì una costruzione giuridica consolidata che trova radici sia nella dottrina che nella giurisprudenza.

L’IP è un parametro medico-legale, che quantifica la menomazione in percentuale secondo baremes di riferimento. Tuttavia, tale percentuale è solo un indice di compromissione, non una misura automatica del danno effettivo sulla vita del soggetto.
Il danno biologico, invece, è la lesione dell’integrità psico-fisica che ha un impatto sulla qualità della vita della persona, indipendentemente dalla sua capacità lavorativa o produttiva.

Se è vero che il danno biologico non implica necessariamente un’incapacità totale a svolgere le attività quotidiane, ciò non significa che non abbia effetti concreti sulla vita del soggetto.
Il concetto di danno biologico ingloba sia l’aspetto statico della menomazione che quello dinamico-relazionale, ossia l’impatto sulla capacità di svolgere attività personali, sportive, relazionali, ecc.

L’uso delle Tabelle per la liquidazione non è un “bluff”, ma un’esigenza di equità. Le Tabelle di Milano e la Tabella Unica Nazionale (TUN) sono strumenti di parametrazione che consentono una quantificazione più omogenea ed equa del risarcimento. Certamente, il sistema tabellare non è perfetto e può portare a rigidità, ma questo non significa che il danno biologico sia un’invenzione o una mera convenzione economica.

La Cassazione ha chiarito il ruolo del danno biologico: La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente ribadito che il danno biologico è un danno risarcibile in sé, a prescindere dalle conseguenze economiche. È altrettanto chiaro che il danno esistenziale e il danno morale devono essere valutati separatamente, ma ciò non implica che la quantificazione tabellare sia per forza “sperequativa”.

La critica secondo cui il danno biologico sarebbe un bluff ignora decenni di consolidamento normativo e giurisprudenziale. Se da un lato è legittimo discutere sulla corretta parametrazione del danno e sui limiti delle Tabelle, dall’altro negare l’esistenza stessa del danno biologico significa contraddire l’impianto giuridico attuale


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Pubblicato : 27/02/2025 11:44 pm
(@admin)
Membro Admin

@avv-angela-di-pisa 

Come tutti i giuristi mi pare che lei  stia sovrapponendo un semplice e convenzionale parametro tecnico ( ip) con effetti non sempre analoghi

La Ip  si basa su esclusivi riferimenti teorici e convenzionali di disfunzionalita ‘ anatomia psichica rispetto al valore 100% che corrisponde alla piena “ capacità funzionale vitale dell’essere umano “ Null’altro E infatti carrettate in Francia si chiama: “ incapacite’ functionelle”

il passaggio successivo al “ danno biologico come espresso dall’ art 138 e’ un sofisma in quanto la Ip non determina in via automatica   “ come , quando, quanto , dive  si realizza l’effetto sugli atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti dinamici relazionali 

per questo c’è necessità di un distinto parametro tecnico di ordine qualitativo che altro non può essere che una “ sofferenza correlata ” posto che non si può certo incrementare la componente quantitativa ( IP) ,  che prevede distinti riferimenti convenzionali , a seconda di una ipotetica maggior ricaduta esistenziale 

quantificare una ip del 20% senza qualificarla espone a sperequazioni liquidative   La TUN potrebbe quindi meglio distribuire la componente “ qualitativa” del danno biologico , rimanendo estranea dalla tabella lo c.d. Danno morale puro ontologicamente estraneo al danno biologico ( che può coesistere con la siffrrrnza “ esistenziale” conseguente a quella determinata condizione menomativa

 Cosi come  e’ impostata la TUN come potrà dimostrare e quantificare il “ danno morale” in fase stragiudiziaria se non ci saranno supporto qualitativi medici legali … Tutte cause..??

 


Questo post è stato modificato 1 anno fa da Anonimo
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Pubblicato : 28/02/2025 8:28 am

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