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Reputiamo sia il fiore all’occhiello della Community. Grazie all’interazione tra gli iscritti (sanitari e giuristi) gli studi legali e i medici legali possono richiedere valutazioni di procedibilità in materia di RC Sanitaria e Malattie Professionali.
All’interno del Forum tutti gli iscritti possono condividere e allegare un caso clinico sia per richiedere un parere a tutta la Community sulla sua procedibilità per la richiesta di risarcimento, sia per risolvere eventuali dubbi procedurali o sostanziali, come, ad esempio, per evidenziare errori del Consulente Tecnico in corso di 696bis e quindi valutare la convenienza di proseguire in giudizio.
Il caso di studio inserito andrà spogliato dei dati sensibili riferiti al paziente almenochè chi inserisce il caso abbia una liberatoria che allegherà al caso stesso.
Insomma il Forum è una grande opportunità per tutti gli iscritti (professionisti e non).
Vi propongo questo recente caso dove il collegio peritale ctu si lascia prendere troppo dalle comorbilità del paziente ritenendole concause del decesso. Ottime le note critiche che precisano che concause non sono e che i più oculati lettori, possono evidenziare come il peso delle (non) concause appaia come un "addolcimento" della responsabilità dei convenuti in termini di riduzione del nesso di causalità giuridica. Troppo spesso ci si lascia trasportare dalle preesistenze patologiche come a voler ridurre il peso causale del danno conseguenza. Le note critiche si allegano perchè si ritiene siano fatte davvero bene sia da un punto di vista tecnico che logico.
Spero il caso interessi e stimoli un buon contraddittorio.
Nella bozza della CTU emerge una discrepanza tra l'affermazione che il trattamento chirurgico sia stato eseguito "in conformità alle metodiche stabilite" e il riconoscimento di un errore tecnico nella sutura dell'anastomosi ileo-ileale
Questa apparente contraddizione potrebbe essere sfruttata dalle parti per minare la credibilità dell'elaborato peritale.
È consigliabile che i CCTTU riformulino il loro giudizio in maniera più coerente, chiarendo se l'errore sia stato un evento isolato o se abbia inficiato il trattamento complessivo.
Gli eredi contestano l'applicazione del "più probabile che non" criterio alla perforazione intestinale, sottolineando che essa non rientra nell’ambito della probabilità, ma della certezza, essendo esplicitamente menzionata nel referto operatorio
La CTU dovrebbe rivedere questa valutazione ed eventualmente qualificare l’evento come “complicanza” piuttosto che come “evento imprevedibile”.
Gli eredi criticano l'affermazione dei CCTTU secondo cui l’ispezione della sutura anastomotica poteva essere difficoltosa, evidenziando che ogni chirurgo è tenuto a verificare scrupolosamente le proprie suture
La giurisprudenza riconosce che il medico ha una posizione di garanzia e un obbligo di diligenza superiore alla media (debitore qualificato), quindi i CCTTU dovrebbero valutare se l’errore tecnico configuri una colpa grave.
La CTU concorda con gli eredi sul fatto che il ritardo di 36 ore nel reintervento sia ingiustificato e abbia avuto un ruolo determinante nell’aggravarsi delle condizioni del paziente
Tuttavia, è utile che i CCTTU chiariscano in modo più dettagliato se il ritardo sia frutto di una scelta terapeutica erronea o di una vera e propria omissione colposa.
Gli eredi criticano la CTU per aver enfatizzato il ruolo delle patologie preesistenti (nefropatia, anemia, cardiopatia) come fattori concausali del decesso
Secondo loro, queste condizioni non hanno avuto un ruolo attivo nel determinismo della morte, ma sono state conseguenze dell’evoluzione della peritonite non trattata tempestivamente.
La CTU dovrebbe rivedere questo punto e distinguere con maggiore precisione il ruolo delle preesistenze rispetto agli eventi acuti determinati dall’errore medico.
Gli eredi sottolineano che, secondo un corretto ragionamento controfattuale, se non ci fosse stato l’errore tecnico nella sutura e il ritardo nell'intervento, il paziente non sarebbe deceduto
Propongono di espungere le patologie preesistenti dal nesso causale e attribuire interamente la responsabilità del decesso all’errore chirurgico e al mancato tempestivo reintervento
