Benvenuti nel Forum SIAF!
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Reputiamo sia il fiore all’occhiello della Community. Grazie all’interazione tra gli iscritti (sanitari e giuristi) gli studi legali e i medici legali possono richiedere valutazioni di procedibilità in materia di RC Sanitaria e Malattie Professionali.
All’interno del Forum tutti gli iscritti possono condividere e allegare un caso clinico sia per richiedere un parere a tutta la Community sulla sua procedibilità per la richiesta di risarcimento, sia per risolvere eventuali dubbi procedurali o sostanziali, come, ad esempio, per evidenziare errori del Consulente Tecnico in corso di 696bis e quindi valutare la convenienza di proseguire in giudizio.
Il caso di studio inserito andrà spogliato dei dati sensibili riferiti al paziente almenochè chi inserisce il caso abbia una liberatoria che allegherà al caso stesso.
Insomma il Forum è una grande opportunità per tutti gli iscritti (professionisti e non).
Trattasi di un caso di indennità di accompagnamento negata in soggetto oltremodo meritevole del beneficio di legge. In allegato la ctu definitiva comprensiva di note critiche e risposta. PS: sono allegati due video della paziente che deambula con girello che permette di farsi un'idea sulle condizioni cliniche e della sua instabilità motoria. A voi ...l'ultimo giudizio!
PS: sono allegate anche le slides dell'Avv. Silvia Assennato
- La paziente è stata riconosciuta invalida al 100% con difficoltà persistenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’età, ma non ritenuta bisognosa di assistenza continuativa per gli atti quotidiani della vita.
- Si evidenziano numerose patologie degenerative (spondilodiscoartrosi, coxartrosi, diabete, ipoacusia, ipertensione, ecc.), con un’importante compromissione della deambulazione, che viene descritta come possibile con appoggio monolaterale e utilizzo di ausili.
- Il CTU sottolinea che, ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento, la legge richiede la totale impossibilità di deambulare senza aiuto o l'incapacità di svolgere gli atti quotidiani, condizione che non ritiene soddisfatta.
Il CTP contesta il giudizio del CTU, evidenziando una discordanza tra la valutazione clinica e la reale capacità di deambulazione della perizianda. Viene messo in discussione il test di Romberg e il fatto che il CTU abbia descritto la capacità di movimento della paziente in maniera ottimistica rispetto alla realtà osservata. Il CTP porta a supporto delle sue tesi alcune massime della Cassazione che enfatizzano come il rischio di caduta e la difficoltà nella deambulazione autonoma possano costituire elementi determinanti per il riconoscimento dell’indennità.
Punti critici
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Il CTU ha basato la sua valutazione su un criterio strettamente medico-legale, senza considerare a fondo le difficoltà concrete della paziente nella vita quotidiana. Si potrebbe insistere su una rivalutazione basata su un'interpretazione più ampia della giurisprudenza.
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Il video allegato dal CTP potrebbe dimostrare che la paziente, di fatto, non riesce a deambulare in sicurezza, contraddicendo le conclusioni del CTU. Sarebbe utile proporre un'ulteriore perizia o un'integrazione alla CTU in contraddittorio.
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Anche se la paziente riesce a camminare con un appoggio, il pericolo costante di caduta potrebbe essere considerato come elemento che giustifica l’indennità, in linea con gli orientamenti della Cassazione
La paziente (o piu' correttamente l'istante) è stata riconosciuta invalida GRAVE (al 100%).
L'indennità di accompagnamento può essere concessa solo in due espressi casi:
- impossibilità a deambulare senza l'aiuto PERMANENTE di accompagatore; nel caso, agli atti, non sembrerebbe sussistere questa condizione, quindi concorderei con il ctu
- difficoltà PERSISTENTI a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età; anche tale specifica previsione di legge non sembra sussistere.
Per tali motivi, al di la della polemica tra il ctu e Carmelo, strettamente dal punto di vista medico-legale, ritengo corretta la valutazione del ctu che, comunque, ha riconosciuto una gravità dell'invalidità civile.
Collega la tua affermazione sulle condizioni sanitarie che permettono di concedere l'indennità di accompagnamento sono errate, in quanto la prima non può essere presa alla lettera, ma va applicata secondo i criteri medico legali e di diritto (spiegati bene nelle note); la seconda perchè compiere con difficoltà non significa impossibilità per cui non è requisito per l'accompagnamento. Il Prof. Martelloni nella seduta ha ben spiegato con riferimento a circolari e giurisprudenza come si amplia il discorso quando si parla di "impossibilità" a compiere gli atti quotidiani della vita, sia nei modi che nella qualità. Se reputi che solo il non deambulare sia requisito cogente, allora sbagli. Infine quando giudichi un caso entra nello specifico. Cosa significa compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di terzi? Se ti rispondessi con metodo non potresti che affermare l'erroneità della conclusioni della ctu.
