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Decesso per infezione ospedaliera: una CTU che lascia a desiderare

 
(@carmelo-galipo)
Membro Admin

Si mette nel forum questa ctu dove pullulano le incongruità. In primis non c'è una risposta al quesito del Giudice che dovrebbe cristallizzare la responsabilità. I ctp convenuti hanno cercato giustificazioni astratte, etc... Ditemi cosa ne pensate.


Questa argomento è stata modificata 2 anni fa 2 volte da Dr. Carmelo Galipò
Citazione
Nuovo caso Pubblicato : 22/12/2024 7:03 pm
(@avv-angela-di-pisa)
Membro Moderator

Dal punto di vista legale, si evidenziano i seguenti punti:

1. Mancanza di risposta precisa ai quesiti del Giudice

  • La consulenza avrebbe dovuto rispondere in modo chiaro e sintetico ai quesiti posti dal Giudice, in particolare in merito al nesso causale tra l'infezione e l'exitus. Tuttavia, la relazione appare prolissa e poco risolutiva, diluendo le responsabilità senza fornire una posizione netta.
  • Legalmente, ciò può essere interpretato come una violazione del principio di completezza e di chiarezza che dovrebbe caratterizzare la CTU (art. 61 e 62 c.p.c.).

2. Onere della prova non rispettato

  • L’ordinamento italiano, in materia di responsabilità sanitaria, stabilisce che l’onere della prova in tema di infezioni nosocomiali grava sulla struttura sanitaria. La Cassazione (ad esempio, sentenza  n. 6386/2023) ribadisce che la struttura deve dimostrare:
    1. Di aver adottato protocolli adeguati per prevenire le infezioni.
    2. Di averli applicati correttamente.
  • La relazione riconosce che la struttura non ha fornito documentazione probatoria sufficiente (ad esempio, protocolli di prevenzione), ma ciò non viene debitamente valorizzato. 

3. Ambiguità sul nesso causale

  • Sebbene si affermi che l’infezione da Staphylococcus Aureus sia di origine ospedaliera e abbia avuto un ruolo determinante nell’exitus, la relazione non chiarisce con sufficiente forza la connessione tra le condotte (o le omissioni) della struttura e il decesso.
  • Il criterio del “più probabile che non”  non è stato adeguatamente applicato. La Cassazione ha più volte ribadito che, in ambito civile, non è necessario dimostrare il nesso causale con certezza assoluta, ma è sufficiente provare che l’evento sia conseguenza altamente probabile di una condotta negligente.

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Pubblicato : 14/01/2025 11:10 pm
(@carmelo-galipo)
Membro Admin

Dubito sulla insufficiente sussistenza del nesso causale se da un lato è certo il rapporto tra sepsi e decesso e dall'altro la natura nosocomiale dell'agente non contrastata dalla prova della adeguata gestione delle ICA. La prova de "Il più probabile che non" è dato quando la causa eziologica è la meno improbabile delle altre. Che poi la ctu sia scritta male non v'è dubbio, ma un giudice attento non ha problemi ad affermare la responsabilità ed accogliere la domanda di risarcimento.


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Nuovo caso Pubblicato : 15/01/2025 12:24 pm
(@francomigromalinfgmail-com)
New Member

Penso che il caso in oggetto non sia banale come può sembrare. Il paziente certamente è deceduto per sepsi da MRSA contratta in Ospedale e complicatasi con spondilodiscite vertebrale e meningoventricolite. L infezione è dunque ospedaliera perchè contratta in degenza, ma, attenzione, è correlata alle procedure? Il paziente era affetto da dermatite eritrodermica psoriasica, per cui la sua cute era assolutamente permeabile alla flora cutanea. La cute del paziente ovviamente dopo alcuni gg. di degenza è stata  colonizzata da flora nosocomiale, tra cui l'MRSA. E' impossibile prevenire la colonizzazione della cute e delle mucose dalla flora ambientale, laddove occorre, ovviamente, evitare che tali germi vengano introdotti nell'organismo tramite procedure non igienicamente sicure. Il paziente non ha praticato  procedure a rischio; che cosa poteva fare la struttura per evitare la infezione ? l'unica possibilità era quella di "mummificare" il paziente  fasciando l'intera  superficie cutanea (possibilità evidentemente poco praticabile). L'accaduto evidenzia ancora una volta come la definizione di infezione nosocomiale /ICA andrebbe ancora discussa ed approfondita, uscendo  dal quel decalogo della Cassazione, che sembra onestamente  bizzarro (quali sono le fonti scientifiche  della Corte? i medici devono qualificarle ed i Giudici invece no?). L'invito agli specialisti della materia ed alle loro società scientifiche(infettivologi, igienisti, microbiologi) è di approfondire l'aspetto medico-legale e non di ignorarlo, come fanno regolarmente.  I medici legali dovrebbero rivendicare invece la autonomia della medicina legale  e non appiattirsi sulle decisioni dei Giudici. N.B.: una criticità emerge nella imprudenza di avere ricoverato un paziente ad elevatissimo rischio infettivo per accertamenti circa lo stato immunitario in previsione di terapie biologiche immunosoppressive. Gli  accertamenti andavano fatti ambulatorialmente ed andava evitato un ricovero imprudente. Questa decisione imprudente potrebbe essere la causa dell'exitus?  F.to. Francesco Saverio Nigro- infettivologo


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Pubblicato : 22/01/2025 1:23 pm
(@carmelo-galipo)
Membro Admin

@francomigromalinfgmail-com Carissimo se ogni dermatite fosse causa di una traslocazione di germi della flora cutanea saremmo nei guai.

Le cause alternative devono avere un peso probabilistico maggiore delle altre e vanno provate non essendo possibile escludere un nesso con ipotesi. Poi reputo che il decalogo della cassazione non sia una prova diabolica, anzi, sia ancora da arricchire con argomentazioni più "pregnanti". Ma di questo ne discuteremo nella tavola rotonda specifica per le infezioni.


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Nuovo caso Pubblicato : 23/01/2025 6:32 pm
(@annamaria)
New Member

La definizione di ICA segue solo  il criterio cronologico , che  non esaurisce il nesso di causalità . 

 


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Pubblicato : 02/02/2025 8:40 pm

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