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Errore del medico, rivalsa della clinica limitata al 50% per rischio d’impresa


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 24 aprile 2026, n. 10983

Anche se l’errore medico è ascrivibile in via esclusiva al chirurgo, la struttura sanitaria condannata a risarcire il paziente non può agire in rivalsa sul professionista per l’intero importo pagato, ma deve limitarsi al 50%. La restante metà resta a carico della clinica a titolo di “rischio d’impresa”.

A riaffermare questo fondamentale principio di diritto è la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 24 aprile 2026 (R.G.N. 20205/2023). La pronuncia chiarisce i confini dell’azione di regresso nei rapporti interni tra struttura e medici (per i fatti antecedenti alla Legge Gelli-Bianco), sbarrando la strada alla manleva integrale se non in casi del tutto eccezionali.

Il caso clinico e le condanne di merito

La vicenda trae origine dal tragico decesso di un paziente, avvenuto a seguito di un delicato intervento chirurgico alla colonna vertebrale (microdiscectomia e artrodesi) eseguito presso una clinica privata. I congiunti della vittima hanno agito in giudizio ottenendo la condanna in solido al risarcimento del danno sia della struttura sanitaria sia dei due medici coinvolti, il primo operatore e l’anestesista.

Nel giudizio interno di rivalsa, la clinica aveva chiesto di essere interamente tenuta indenne dai due professionisti, invocando le perizie tecniche che imputavano il decesso alla colpa esclusiva dei sanitari, senza ravvisare carenze organizzative in capo alla struttura. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Torino hanno riconosciuto il regresso della clinica limitatamente alla quota del 50%, dividendo tale percentuale tra i due medici (al 70% e 30%) in base alle rispettive colpe.

Il ricorso in Cassazione: la clinica chiede il 100%

La struttura sanitaria è ricorsa in Cassazione sostenendo che, a fronte di una consulenza tecnica d’ufficio che certificava la colpa al 100% dei medici, l’applicazione presuntiva della paritaria responsabilità ex artt. 1298 e 2055 c.c. fosse errata. Secondo la ricorrente, limitare il regresso al 50% significherebbe accollare alla clinica una “responsabilità oggettiva” in contrasto con i principi civilistici, premiando illegittimamente i medici colpevoli.

La decisione: la responsabilità ex art. 1228 c.c. e il rischio d’impresa

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso della clinica, giudicando infondate le sue tesi. La Corte ha ricordato che la struttura sanitaria che si avvale dell’opera di medici (anche se liberi professionisti) risponde dell’operato di questi ultimi ai sensi dell’art. 1228 c.c. (responsabilità per fatto dell’ausiliario). Tale responsabilità non è una garanzia passiva, ma trova il suo fondamento nell’assunzione del rischio d’impresa: la clinica trae un vantaggio economico dall’utilizzo di terzi per adempiere la propria obbligazione di cura e, di conseguenza, ne sopporta i rischi.

La Cassazione precisa che, nel riparto interno, la concessione di un regresso per l’intero svuoterebbe di significato questo rischio d’impresa, riducendolo al mero rischio di “insolvibilità” del medico. Pertanto, la quota del 50% assorbita dalla struttura rappresenta proprio il “costo” di tale rischio organizzativo.

L’eccezione alla regola: la condotta “esorbitante”

La sentenza traccia però un’importante linea di confine: la clinica può superare la presunzione paritaria e ottenere una rivalsa superiore (fino al 100%) solo fornendo una prova rigorosissima, definita dai Giudici “eccezionale”. Non basta dimostrare la colpa grave ed esclusiva del medico, ma occorre provare che l’evento avverso sia derivato da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione”, un comportamento fuori dall’ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile, tale da non poter essere né controllato né prevenuto dalla clinica.

Nel caso di specie, l’errore dei due medici durante l’intervento, pur colposo ed esclusivo, rientrava nell’alveo dell’esecuzione (seppur negligente) della prestazione pattuita e non integrava quella devianza “imprevedibile e inescusabile” necessaria per scaricare l’intero peso risarcitorio sui professionisti.

La struttura sanitaria ha visto così confermata la reiezione del proprio ricorso ed è stata condannata a rifondere le spese processuali (per un totale di oltre 32.000 euro) ai controricorrenti, riaffermando come la tutela del paziente passi anche attraverso la solida compartecipazione economica del soggetto imprenditoriale che eroga la prestazione sanitaria.

Avv. Sabrina Caporale

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