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Responsabilità medica, CTU deve essere collegiale: nulla la sentenza fondata sul consulente unico


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 12 marzo 2026, n. 5687

La Cassazione annulla la decisione fondata sul parere di un unico medico-legale coadiuvato da un ausiliario. Ai sensi della Legge Gelli-Bianco, il collegio è un requisito processuale inderogabile.

Con l’ordinanza depositata il 12 marzo 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a blindare il principio di collegialità necessaria nelle perizie per responsabilità medica. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di una famiglia contro la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, rea di aver convalidato una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) svolta in violazione delle prescrizioni introdotte dalla Legge 24/2017 per la CTU collegiale (cosiddetta Legge Gelli-Bianco).

Il caso: omessa diagnosi e toxoplasmosi neonatale

La vicenda trae origine dal grave danno subito da una neonata affetta da idrocefalia congenita da toxoplasmosi. I genitori avevano convenuto in giudizio l’Azienda Sanitaria e il medico curante, lamentando l’omessa esecuzione dei test sierologici durante la gravidanza. Nei gradi di merito, la domanda era stata rigettata sulla base di una CTU che escludeva la colpa dei sanitari, attribuendo l’infezione a un “rarissimo caso post-natale”. Tuttavia, la perizia era stata affidata a un solo medico-legale, il quale si era limitato ad avvalersi di uno specialista come mero “ausiliario”.

Il “collegio” non è un’opzione, ma un obbligo di legge

La Cassazione chiarisce che, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della Legge 24/2017, l’art. 15 impone al giudice di affidare l’incarico peritale a un collegio composto da: un medico specializzato in medicina legale; uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento.

La Corte rileva che la “collegialità” non può essere surrogata dal modello del “consulente unico con ausiliario”. Nell’ausiliariato, infatti, lo specialista opera come semplice collaboratore del perito principale; nella consulenza collegiale, invece, entrambi i professionisti devono partecipare attivamente all’indagine, condividere l’iter logico e sottoscrivere congiuntamente le conclusioni.

“L’inosservanza del requisito di necessaria collegialità […] è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile”.

La rilevabilità d’ufficio e la tutela del contraddittorio

Il passaggio fondamentale dell’ordinanza risiede nel riconoscimento della natura pubblicistica di tale nullità. Non trattandosi di un semplice modulo organizzativo rimesso alla discrezionalità del giudice (ex art. 191 c.p.c.), ma di un requisito a presidio dell’accuratezza tecnico-scientifica, il vizio è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

La sentenza d’appello è stata dunque cassata con rinvio: il giudice del rinvio dovrà ora disporre una nuova CTU, questa volta rigorosamente collegiale, per accertare se l’andamento della gravidanza e i protocolli seguiti siano stati conformi alle leges artis.

In sintesi: i requisiti della CTU dopo la Legge Gelli-Bianco

Obbligo di Collegio: Sempre necessari almeno due esperti (medico-legale + specialista della materia).

Partecipazione Reale: Entrambi i componenti devono contribuire alla valutazione; non è ammessa la mera “riproduzione letterale” delle note di un ausiliario.

Nullità della Sentenza: Se il giudice decide basandosi su una perizia non collegiale, la sentenza è nulla per violazione di norma processuale.

Avv. Sabrina Caporale

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