Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 maggio 2026, n. 15608
Con ordinanza depositata il 21 maggio 2026, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha accolto il ricorso di una paziente che, a seguito di dieci anni di cure odontoiatriche rivelatesi errate e gravemente lesive dell’apparato masticatorio, si era vista liquidare in sede civile un risarcimento ritenuto del tutto insufficiente rispetto ai danni subiti, e ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Ancona. La pronuncia si segnala per la nettezza con cui ribadisce tre principi di grande rilevanza pratica nella responsabilità civile sanitaria: il divieto di far gravare sul paziente le conseguenze probatorie delle carenze in cartella clinica imputabile al sanitario; l’obbligo di motivazione specifica nella quantificazione del danno non patrimoniale secondo le tabelle di Milano; e la necessità di confrontarsi analiticamente con le risultanze di un giudicato penale di condanna quando si discosta dalle stesse in sede civile.
Il caso
La vicenda processuale ha radici lontane. Dal 1993 al 2003, la ricorrente si era sottoposta a un lungo ciclo di cure odontoiatriche e protesiche presso un medico specialista, il quale, a fronte di problemi dentali inizialmente descritti come “di lieve entità”, aveva diagnosticato una grave alterazione delle articolazioni mandibolari e proposto — consigliandola — una riabilitazione su base protesica. Le cure, invece di migliorare la situazione, avevano dato luogo a complicanze progressive: ascessi dolorosi, infezioni ricorrenti, distacchi improvvisi delle protesi, dolori lancinanti, febbre, edema e, infine, la necessità di un’apicectomia. Nel 2003 una visita presso un diverso odontoiatra aveva finalmente rivelato la causa di tutto: infezioni gravissime su ogni radice, fistole e granulomi, esito di cure canalari sbagliate sistematicamente.
Nel 2007 il Tribunale penale aveva riconosciuto la responsabilità del medico per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), condannandolo al risarcimento da liquidarsi in separata sede. In sede civile, tuttavia, il percorso era stato assai più tormentato: il Tribunale di Ascoli Piceno aveva quantificato il danno in soli Euro 257.686,39, riconoscendo il solo danno morale secondo le tabelle di Milano, e la Corte d’Appello di Ancona aveva confermato quella liquidazione, rigettando sia la richiesta di rinnovazione della CTU sia la domanda di riconoscimento del danno biologico nella misura richiesta (45%) e del danno psichico. La ricorrente aveva quantificato il danno complessivo in oltre 1.140.000 Euro.
La carenza documentale non può danneggiare il paziente
Il primo e più importante principio riaffermato dalla Cassazione riguarda il valore probatorio della lacuna nella documentazione clinica. La Corte d’Appello aveva fatto leva sull’assenza di documentazione clinica e radiologica per il periodo dal 1993 al 1997 per escludere la rilevanza di quel primo periodo di cure ai fini del risarcimento, adottando così, di fatto, la carenza documentale come elemento di prova a scapito della paziente.
La Cassazione ha censurato questa impostazione come un errore di diritto. Va infatti ricordato — precisa la pronuncia — che, in tema di responsabilità civile sanitaria, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente: a quest’ultimo, in ossequio al principio di vicinanza della prova — insito nel diritto di difesa — è anzi consentito ricorrere a presunzioni quando sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale il fatto doveva essere dimostrato. Questo principio opera non solo ai fini dell’accertamento della colpa del sanitario, ma anche in relazione all’individuazione del nesso eziologico tra la condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (Cass. n. 16737/2024; Cass. n. 27561/2017; Cass. n. 6209/2016).
L’applicazione di questo principio al caso concreto è dirompente: se le lacune documentali del periodo 1993-1997 erano conseguenza della negligenza o della difettosa tenuta della documentazione da parte del medico, non era ammissibile che tali lacune si riverberassero negativamente sulla paziente, riducendo l’arco temporale da cui computare la condotta imperita. La valutazione avrebbe dovuto invece procedere in senso contrario: la mancanza di documentazione avrebbe potuto essere valorizzata, tramite presunzioni, a favore della paziente.
Il disallineamento con il giudicato penale: obbligo di motivazione rafforzata
La Cassazione ha rilevato una seconda grave deficienza motivazionale nella sentenza d’Appello. Sia i periti penali del primo grado (relazione del 2007) sia quelli dell’appello penale avevano retrodatato al 1996 l’inizio della condotta imperita del medico. La CTU civile del 2019 aveva invece individuato l’inizio della condotta rilevante solo nel 1998, escludendo il periodo 1996-1998 da qualsiasi valutazione risarcitoria. La Corte d’Appello si era limitata a giustificare questa discrepanza osservando genericamente che la CTU civile disponeva di “ulteriori e nuovi elementi di giudizio” rispetto ai periti penali, senza però individuare concretamente quali fossero questi elementi e perché fossero idonei a spostare di due anni il punto di inizio della condotta imperita.
La Cassazione ha ritenuto questa motivazione gravemente deficitaria per due ragioni: da un lato, la sentenza riconosceva implicitamente che il periodo 1996-1998 potesse avere rilevanza — sia pure “residuale” — per il danno da invalidità temporanea, ma poi ometteva del tutto di valutare e quantificare quella componente; dall’altro, mancava qualsiasi elemento comparativo tra le conclusioni della CTU civile e quelle dei consulenti penali circa le condizioni della paziente nel corso del trattamento, che avrebbe consentito di capire perché le prime dovessero prevalere sulle seconde.
Il danno psichico e la personalizzazione del danno morale
La terza censura accolta dalla Cassazione riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale. La Corte d’Appello aveva confermato il riconoscimento del solo danno morale, escludendo il danno psichico senza fornire alcuna motivazione sul perché tale pregiudizio non fosse configurabile, nonostante la documentazione sanitaria e le perizie agli atti attestassero conseguenze psichiche significative.
Sul danno morale liquidato secondo le tabelle di Milano, la Cassazione ha rilevato un ulteriore difetto motivazionale: la sentenza non dava conto della valutazione in concreto effettuata ai fini della personalizzazione, né esplicitava il rapporto tra l’entità del danno biologico riconosciuto e quella del danno morale liquidato. La pronuncia ricorda opportunamente che le tabelle di Milano non hanno valore normativo: il giudice non è vincolato ai valori tabellari, ma è tenuto a motivare le ragioni della personalizzazione effettuata — in aumento o in diminuzione — rispetto ai parametri medi tabellari, con riferimento alle specifiche condizioni del caso concreto.
Conclusioni
La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha progressivamente rafforzato le tutele probatorie del paziente nella responsabilità medica, anche attraverso una rigorosa applicazione del principio di vicinanza della prova. Per i professionisti del settore e per i difensori delle vittime di malasanità, la pronuncia offre strumenti concreti su tre fronti: la lacuna documentale non è mai un’arma nelle mani del professionista sanitario negligente; le risultanze del giudicato penale di condanna vincolano o comunque condizionano fortemente il giudice civile che voglia discostarsene; la liquidazione del danno non patrimoniale richiede sempre una motivazione specifica e individualizzata, non una mera applicazione meccanica di tabelle.
Avv. Sabrina Caporale
