Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32905
In tema di differenze retributive e livello contrattuale, la Corte chiarisce quali siano i limiti entro cui è possibile censurare l’interpretazione degli atti compiuta dal giudice di merito. La parte che censura il significato attribuito dal Giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione.
I fatti
I Giudici dichiarano il diritto del lavoratore all’inquadramento nel 2° livello del CCNL Cooperative di consumo e condannano la datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dall’8.3.2004 al 31.12.2009, pari all’importo di Euro 19.813,89, oltre accessori e spese di giudizio.
Ciò che è interessante è che I giudici di seconde cure, ai fini del riconoscimento del rivendicato 2^ livello contrattuale, hanno rilevato che ai responsabili di negozio ciò che distingueva il suddetto inquadramento, da quello inferiore, non era il numero dei dipendenti coordinati e diretti, bensì la maggior ampiezza dei poteri e della correlativa responsabilità del gestore.
Dalla istruttoria svolta era emerso che il lavoratore non si limitava a coordinare gli addetti del punto vendita, ma decideva gli ordini di merce, rispondeva personalmente dell’invenduto, effettuava il controllo di qualità e quantità delle merci e firmava le ricevute, stabiliva i turni dei dipendenti e disponeva gli straordinari nei limiti stabiliti dalla società, oltre ad avere la responsabilità degli incassi. Hanno poi disatteso la richiesta diretta ad ottenere le differenze per il lavoro straordinario precisando che la domanda non era stata ritualmente proposta; hanno quantificato gli importi dovuti, all’esito della disposta consulenza tecnica di ufficio, in Euro 19.813,89.
L’intervento della Corte di Cassazione
La Corte di appello avrebbe fornito una non corretta interpretazione degli atti processuali, erroneamente ritenuto che la domanda di esso ricorrente non fosse estesa al pagamento anche delle differenze retributive in riferimento all’orario effettivamente svolto e non retribuito.
Tutte le censure vengono respinte.
In tema d’interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal Giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del Giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione.
I Giudici di appello, nel caso in scrutinio, hanno adeguatamente spiegato perché non proposta la domanda relativa al lavoro straordinario evidenziando, pur essendo stato specificato l’orario di lavoro, che non erano state richieste le differenze retributive a tale titolo. A riprova di ciò ha, infatti, sottolineato che nei conteggi allegati, la somma richiesta non riguardava il lavoro straordinario: tale precisazione non è stata oggetto di specifiche censure.
Le censure non fanno altri che contrapporsi alle motivazioni dei Giudici in quanto insistono sul diverso significato del contenuto delle riportate espressioni e non sono state formulate in termini di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.
Improcedibilità del ricorso
Infine, nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del Giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti.
Nel caso di specie, il contratto collettivo non è stata prodotto. Ne viene indicato solo un estratto e non l’intero documento, non viene precisato neanche dove lo stesso potesse essere comunque reperito nella sua integrità.
Nel caso concreto, la Corte di appello ha comunque esaminato le problematiche riguardanti la dimensione dell’esercizio cui era addetto il lavoratore in questione, nonché le mansioni da questi espletate e tanto basta per rendere inammissibili le doglianze come proposte.
Ricorso rigettato in toto.
Avv. Emanuela Foligno
