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Complicazioni durante un intervento cardiaco, evento non prevenibile: rigettato il risarcimento

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 11 dicembre 2025, n. 32284

Le complicazioni durante un intervento di ricanalizzazione dell’arteria interventricolare anteriore hanno provocato una perforazione coronarica in un paziente. La Corte di Cassazione ha confermato che, essendo eventi non prevenibili e senza colpa dei medici, il risarcimento dei danni non patrimoniali richiesto dal paziente è stato rigettato.

I fatti

I Giudici di merito hanno rigettato la domanda proposta dal paziente per la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in occasione dell’intervento di ‘ricanalizzazione dell’IVA’ (arteria interventricolare anteriore) cui lo stesso fu sottoposto, ad esito del quale il paziente riportò una perforazione iatrogena dell’arteria coronaria fonte di ulteriori interventi e complicazioni.

All’esito delle indagini medico-legali, rimane confermata la corretta esecuzione, da parte dei sanitari della struttura convenuta, dell’intervento di ricanalizzazione dell’IVA eseguito, laddove la perforazione della coronaria derivatane doveva essere ascritta a una complicazione prevista nell’ambito della percentuale di eventi cardiaci avversi (ricompresa nel range tra 0,9% e 6,5%) e, in quanto tale, non prevenibili né evitabili con la perizia e la diligenza richiesta, tenuto conto, altresì dell’assenza di comportamenti colposi dei sanitari intervenuti e l’assoluta necessità del trattamento praticato.

Rigettata la domanda risarcitoria inerente alla pretesa violazione del diritto al consenso informato all’intervento sanitario, non avendo lo stesso (e i suoi eredi intervenuti in corso di causa) fornito alcuna prova che, pur adeguatamente informato avrebbe egualmente eseguito l’intervento.

L’intervento della Cassazione

La Corte d’appello ha rilevato che «nessuna imperizia e negligenza è emersa nell’esecuzione dell’intervento che è stato correttamente eseguito secondo tecniche corrette conformi alla migliore prassi professionale, con modalità stadiata, cioè prima la coronarografia diagnostica (17.08.2011) e successivamente l’angioplastica (17.09.2011). La procedura è stata eseguita mediante approccio anterogrado che è il più comunemente utilizzato ed è generalmente accettato che debba essere effettuato come prima scelta. L’approccio anterogrado è il più semplice ed il più comune e, dall’analisi della documentazione prodotta non è emerso alcun elemento che deponga per una non corretta esecuzione dell’intervento [… ]
Tutti i Consulenti hanno concluso, con valutazione condivisibile, che la perforazione coronaria, verificatasi nella specie, rientri nella percentuale di eventi cardiaci avversi ricompresa nel range tra 0.9% e 6.5% che potrebbe aumentare nel caso di CTO, cioè 4 volte superiore a quella che si riscontra in soggetti sottoposti ad angioplastica su coronarie non affette da CTO. Deve affermarsi che, nella specie, la perforazione all’origine causale dei successivi aggravamenti costituisce un evento non prevenibile né evitabile con la perizia e diligenza richiesta, posti l’assenza di comportamenti colposi in capo ai medici e la necessità del trattamento».

Questo significa che i ricorrenti non si sono adeguatamente confrontati con l’interezza della motivazione dettata a fondamento della sentenza impugnata.

Occorre peraltro rilevare come la Corte territoriale abbia dettato una motivazione pienamente congrua sotto il profilo logico-giuridico e del tutto idonea a render conto dell’iter seguito ai fini della decisione assunta.

I Giudici di appello non hanno osservato che la perforazione coronarica, come conseguenza dell’intervento chirurgico eseguito, fosse un’evenienza imprevedibile, (premessa concettuale dalla quale i ricorrenti fanno discendere una pretesa contraddittorietà logica della motivazione, in concreto insussistente), bensì che quella perforazione fosse piuttosto un’evenienza non prevenibile (né evitabile) “con la perizia e diligenza richiesta, posti l’assenza di comportamenti colposi in capo ai medici e la necessità del trattamento”.

La non prevedibilità delle complicazioni durante un intervento

Ferma l’evidente diversità concettuale tra la nozione di non prevedibilità e quella di non prevenibilità, diversamente dal tema della prevedibilità che assume rilievo sul piano della costruzione delle regole cautelari, la c.d. prevenibilità attiene al momento causale, ossia al tema delle concrete possibilità di scongiurare la verificazione di un evento dannoso (prevedibile e previsto) attraverso l’adozione delle cautele note;

La S.C. osserva che, attraverso la proposizione della doglianza in esame, i ricorrenti prospettino, quella che, viceversa, costituisce la denuncia di uno specifico vizio di motivazione, ossia di una pretesa erronea valutazione dei fatti di causa e delle prove posti a fondamento della decisione; da qui l’inammissibilità della censura.

Invero, la Corte di appello ha sottolineato in moto coretto gli aspetti differenziali della ricostruzione delle questioni connesse al tema del nesso causale con quelli riferiti alla considerazione e valutazione della colpa del debitore.

Scrive sul punto che Il nesso causale, infatti, è la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente a iscriversi entro l’orbita soggettiva (la colpevolezza) dell’illecito.

Venendo ora alla incompletezza della Cartella Clinica, è circostanza di fatto può essere utilizzata per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente, ma ciò soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.

Vi è da segnalare che i Giudici di appello hanno dato atto «gli attori in primo grado non hanno allegato il pregiudizio alla capacità di autodeterminazione del paziente in via esclusiva, ma hanno sempre lamentato la violazione del consenso informato quale presupposto correlato al danno alla salute, che, come detto escluso quale conseguenza del comportamento colposo dei sanitari.”

In altri termini, i danneggiati non hanno mai allegato che dall’omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente.

Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, viene pronunciato il rigetto del ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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