Corte di Cassazione, prima penale, sentenza 6 ottobre 2025, n. 32875
In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesioni personali da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente, sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata nonché dalle modalità dell’atto lesivo.
I fatti
Veniva segnalata dal residente di un appartamento (sito al piano terra del condominio in cui imputato e vittima vivevano) una discussione avvenuta nell’atrio e la presenza di un soggetto insanguinato che, dapprima, aveva bussato alla sua porta e poi si era rifugiato, trovandovi la porta socchiusa, nell’appartamento sito al primo piano.
Una pattuglia di Carabinieri di San Donato Milanese, intervenuta sul posto, accertava la presenza di un uomo, identificato nell’odierno imputato, che i residenti dell’appartamento avevano riferito essere entrato in casa chiedendo aiuto, zoppicando, in fuga da un altro soggetto. Sul luogo del delitto, lungo il percorso che conduceva al primo piano e quello che portava dal cancello all’abitazione in cui era avvenuto il fatto (e dove vivevano l’imputato e la persona offesa), nonché sui muri, sul pavimento e su alcune coperte, vi erano numerose e abbondanti macchie di sangue; sul marciapiede vicino al cancello veniva rinvenuto un coltello da cucina anch’esso sporco di sangue. All’aggredito venivano accertati un taglio dietro la nuca, una ferita da taglio di punta sulla spalla sinistra e una sul gluteo sinistro, un taglio sotto l’occhio destro e due tagli sul palmo della mano sinistra.
I Giudici di merito hanno dato atto, inoltre, delle dichiarazioni del proprietario dell’immobile, del fratello dell’imputato, e del fratello della persona offesa. Comunque, l’imputato dichiarava che la vittima, poiché ubriaca, dopo un litigio col padrone di casa, si era autoinferta delle ferite con un coltello, salvo poi chiamare i soccorsi. Tale ricostruzione difensiva è incompatibile con le parti del corpo in cui erano presenti le ferite.
Dal referto dell’ospedale era emerso, infatti, che la vittima aveva riportato cinque ferite da arma bianca e un trauma contusivo facciale produttivo delle fratture delle ossa nasali e della perdita a breve distanza di due incisivi laterali dell’arcata dentaria inferiore, con indebolimento permanente dell’organo della masticazione e la deformazione dell’aspetto del viso dovuto all’avulsione dei denti, con prognosi di trenta giorni. La ferita da arma bianca in sede occipitale sinistra di quattro centimetri, la ferita in sede scapolare sinistra di un centimetro e quella in sede glutea sinistra, risultavano evidentemente inferte da un terzo; quella in sede mascellare destra e il diffuso traumatismo da percosse in sede facciale, con frattura delle ossa nasali, risultavano compatibili con la seconda fase dell’aggressione.
I giudizi di merito
I Giudici di merito hanno ritenuto irrilevante la zona corporea colpita in quanto i colpi potrebbero essere stati inferii da destra (lato da cui l’arma era stata impugnata), con direzione obliqua, verso sinistra, o da una posizione più vicina al lato posteriore sinistro della vittima. Quanto dedotto dall’imputato, pertanto, è stato ritenuto inidoneo a superare l’attendibilità delle dichiarazioni della P.O. e della iniziale ammissione dello stesso imputato il quale aveva dichiarato di aver utilizzato il coltello.
Nonostante sia emerso che la vittima non si era trovata in concreto pericolo di vita, tuttavia, i colpi inferii avrebbero potenzialmente potuto essere letali, in considerazione dell’arma utilizzata che, avendo una punta acuminata e una lama lunga circa dodici centimetri, avrebbe potuto penetrare profondamente e superare le resistenze ossee, causando emorragie e lesioni viscerali ad organi vitali potenzialmente letali. Per tali ragioni, per le parti del corpo colpite, per le abbondanti macchie di sangue rinvenute, e per la volontà omicidiaria direttamente espressa dall’imputato durante l’aggressione, è stata esclusa la riqualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi delle lesioni personali.
È da escludersi che la durata della prognosi di trenta giorni, potesse escludere il dolo omicidiario, in ragione delle ferite da difesa riscontrate e, pertanto, della circostanza che l’evento mortale non si sia verificato per causa indipendente dalla sua volontà, ossia dalla difesa che la vittima stessa ha opposto ad alcuni colpi, e alla messa in fuga dell’aggressore.
L’intervento della Cassazione
L’imputato lamenta dinanzi alla Corte di Cassazione che, nell’escludere la riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie delle lesioni personali, non sia stata valutata una valutazione concreta della idoneità dell’azione a cagionare la morte e del dolo omicidiario (entrambi assenti). La superficialità e le dimensioni limitate delle ferite riportate, le circostanze che l’arma non sia stata “vibrata con forza” (come emerge dalla consulenza tecnica) e che soltanto una delle cinque ferite riportate abbia richiesto una sutura chirurgica, deporrebbero per l’assenza dell’idoneità dell’azione a cagionare la morte e del dolo omicidiario. Anche la ricostruzione della dinamica dei fatti deporrebbe per la medesima conclusione perché, trattandosi di un’aggressione improvvisa alle spalle della vittima, l’imputato, se fosse stato animato dal dolo omicidiario, avrebbe potuto continuarla, sia vibrando i colpi con la forza necessaria, sia colpendo zone del corpo maggiormente vulnerabili, prima che la vittima stessa iniziasse a difendersi. La Corte di appello, al contrario, non avrebbe considerato la prima fase dell’aggressione, durante la quale, cogliendo la vittima di sorpresa e di spalle, l’imputato avrebbe potuto portare a compimento l’azione omicidiaria.
Il ricorso non viene accolto.
Sulla base del principio di diritto per il quale “in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata nonché dalle modalità dell’atto lesivo”, e conformemente all’ulteriore assunto per il quale in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso, viene ritenuto che la ricostruzione dei Giudici di merito riguardo la qualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi del tentato omicidio, in luogo delle lesioni personali, poiché congrua ed adeguata, sia esente da censure.
La scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non integrano circostanze idonee ad escludere, di per sé, l’intenzione omicida, sono ascrivibili alla reazione della vittima che, dopo aver ricevuto il primo colpo alle spalle, ha cercato di schivare quelli successivi, nello specifico un colpo al petto, girandosi e difendendosi riportando delle ferite alla mano sinistra; ciò è stato confermato, oltre che dalla dinamica della vicenda ricostruita dalla vittima, dalla consulenza tecnica, che ha definito le ferite alle mani come lesioni da difesa. Il dolo omicidiario, nonostante la non gravità delle lesioni, deve ritenersi correttamente desunto sulla scorta del tipo di arma utilizzata, dal numero dei colpi e dalle regioni del corpo prese di mira, nonché dall’esternalizzazione dell’intento omicida da parte dell’imputato durante l’aggressione.
Sul punto la ricostruzione svolta nella doppia conforme di merito è coerente e corretta.
Inoltre, vi è da osservare che l’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del delitto tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, non vale a spostare il giudizio neppure l’ulteriore assunto difensivo che se l’imputato avesse voluto cagionare la morte della vittima, avrebbe vibrato i colpi con maggiore forza o continuato ad aggredire la vittima.
Ciò non è rilevante, la non verificazione dell’evento mortale deve ritenersi conseguenziale alla pronta reazione della vittima che, girandosi, è riuscito ad evitare gli ulteriori colpi, per come confermato dalle ferite da difesa alla mano.
Avv. Emanuela Foligno
