Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 3 ottobre 2025, n. 26665
Una paziente ha contratto l’HCV dopo ripetute trasfusioni di sangue infetto necessarie per un intervento chirurgico. La Corte ha chiarito che il Ministero della Salute può essere ritenuto responsabile anche in assenza di un obbligo normativo specifico, poiché sarebbe stato necessario adottare ulteriori cautele generiche per prevenire il danno.
I fatti
La paziente è stata sottoposta a numerose trasfusioni di sangue necessarie per poter effettuare un intervento chirurgico di splenectomia. Dimessa dal primo ospedale, è stata immediatamente dopo ricoverata presso altro istituto dove ha subito ulteriori interventi chirurgici e dove le analisi cliniche hanno evidenziato un innalzamento di enzimi epatici. Dopo una serie di altri esami, nel 2006, è stata riscontrata alla paziente la positività agli anticorpi HCV.2. Per tale ragione viene intrapreso giudizio risarcitorio nei confronti del Ministero della Salute ritenendolo responsabile del virus contratto a causa della precedente emotrasfusione.
Nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi il Tribunale di Roma è emerso che molto probabilmente il virus è stato contratto dalla paziente proprio in occasione delle trasfusioni.
Tuttavia, il Giudice ha rigettato la domanda sul presupposto che a quella data il Ministero aveva già emanato una serie di direttive sulla raccolta e la trasfusione del sangue infetto, e che dunque non poteva essergli addebitata alcuna responsabilità, che invece doveva ricadere sulla ASL responsabile dell’ospedale dove la trasfusione era avvenuta. La Corte di appello di Milano, invece, sovverte completamente il primo grado deducendo che “pur avendo il Ministero emanato alcune direttive sulla raccolta del sangue destinato alle trasfusioni, tuttavia non aveva imposto che si facesse un controllo sui donatori anche a distanza di tempo dalla trasfusione sulla base del fatto che tale cautela era necessaria per avere l’assoluta certezza che il sangue non fosse infetto”.
L’intervento della Cassazione
Secondo il Ministero, la decisione d’appello sarebbe motivata in maniera apparente. E’ stato sostenuto che, oltre ad emanare direttive sulla raccolta ed il controllo del sangue destinato alla trasfusione, il Ministero avrebbe dovuto imporre controlli sui donatori a distanza di tempo dalla donazione. In altri termini, la Corte avrebbe preso la propria decisione con una motivazione illogica ed apparente che è consistita nel recepimento integrale e del tutto generico della tesi attorea, senza alcuna esplicazione delle ragioni del proprio convincimento.
In sintesi, la questione è la seguente: la Corte di Appello ha ritenuto che non fosse sufficiente l’emanazione delle direttive sul controllo del sangue destinato alle trasfusioni, in quanto, oltre ad indicare i criteri di quel controllo, il Ministero aveva anche l’obbligo di effettuare un controllo ulteriore, ossia un controllo doppio: uno al momento della donazione del sangue, e l’altro, per i soggetti donatori a rischio, a distanza di tempo dalla donazione medesima. Tale ulteriore obbligo risulta dall’accertamento svolto dal CTU. Non avendo il Ministero effettuato anche quel duplice controllo, i Giudici di appello hanno errato.
Invero, la motivazione c’è e consente di comprendere l’iter logico seguito per giungere alla decisione: la Corte ritiene, a torto o a ragione, che oltre ai controlli imposti con le direttive, ne andasse imposto un altro, e lo fa sulla base di alcune considerazioni del consulente medico legale.
L’obbligatorietà del duplice controllo
Il Ministero contesta, anche la obbligatorietà del duplice controllo predicato dalla Corte di appello, sia preventivo che postumo, prima di effettuare la trasfusione che sarebbe stato causa del danno. Tuttavia, non viene indicata la fonte normativa di tale obbligo, e dunque senza alcun accertamento in ordine al nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Anche sotto questo profilo la Corte di secondo grado ha errato supponendo l’esistenza di una prescrizione (di natura scientifica) che vieterebbe la trasfusione di sangue appena trasfuso, di cui non è minimamente indicata la fonte, giungendo quindi a discorrere dell’esistenza di un conseguente obbligo normativo, la cui assunta violazione avrebbe generato un danno ingiusto.
Ebbene, il fatto che venga adottata e rispettata una cautela specifica non esime l’agente da colpa, quando, oltre alla cautela specifica è imposta, secondo le circostanze del caso, una cautela generica. Il che significa che, oltre al rispetto delle cautele specifiche, e nel caso presente il Ministero è adempiente avendo emesso direttive sulla raccolta del sangue, può essere necessario, a seconda delle circostanze, il rispetto di cautele generiche, ossia di cautele imposte da regole di prudenza, diligenza e perizia.
L’emanazione delle direttive formali sulla raccolta del sangue non bastava ad evitare la colpa
La Corte di appello ha proprio seguito questo schema: l’emanazione delle direttive formali sulla raccolta del sangue non bastava ad evitare la colpa, poiché andava adottata l’ulteriore cautela di imporre ai centri di raccolta il controllo a distanza di tempo. O comunque questa cautela andava osservata a prescindere dalla sua codificazione specifica. Infatti, è noto che l’osservanza di cautele specifiche – tali sono, come già evidenziato, quelle prescritte da norme e regolamenti- non esaurisce l’obbligo cautelare, se, oltre alle cautele specifiche ve ne siano da osservare di generiche – che, come pure già sottolineato, al contrario di quelle specifiche, non sono espressamente previste da norme o regolamenti, e tuttavia derivano dal generico obbligo di prudenza, diligenza e perizia.
Questo significa che non vi era necessità di indicare una fonte normativa di tale cautela, posto che trattandosi di una cautela generica, ossia dovuta a prudenza, la sua fonte è in quest’ultima.
La decisione di merito ha, in buona sostanza, individuato una cautela generica, ulteriore rispetto a quelle imposte dai provvedimenti ministeriali, e ne indica la fonte in un accertamento svolto dal CTU e richiamato dal Giudice di primo grado, e dunque in un accertamento in fatto non censurabile alla Corte di Cassazione.
Avv. Emanuela Foligno
