metadone-rivalsa-dell-asl

Coma da metadone, la rivalsa dell’ASL contro il medico spetta al giudice civile

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, ordinanza 14 ottobre 2025, n. 27407

Un paziente finisce in coma dopo una terapia a base di metadone somministrata in reparto psichiatrico. La rivalsa dell’ASL condannata a risarcire i danni sul medico che aveva prescritto il trattamento solleva un dubbio: chi deve giudicare questa controversia, il giudice contabile o quello ordinario? Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono i confini tra rivalsa e regresso nei rapporti tra azienda sanitaria e dipendente.

I fatti

Convenuti in giudizio il medico e l’Azienda USL n. 1 di Agrigento per la condanna in solido al risarcimento dei danni asseritamente causati dal trattamento di metadone prescritto al danneggiato ricoverato presso il Reparto Psichiatrico diagnosi e cura degli Ospedali Riuniti di Sciacca. Tale terapia avrebbe condotto il paziente allo stato di coma, con conseguenti postumi invalidanti residuati nella misura del 100%.

Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 262 del 2009, condanna l’Azienda USL n. 1 di Agrigento al risarcimento dei danni e il medico e l’Azienda USL n. 1 di Agrigento, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore dei due congiunti del danneggiato.

Nelle more del giudizio di appello, l’ASP, dopo aver liquidato tutte le somme oggetto di statuizione decise dal Tribunale, ottiene dal Tribunale di Agrigento, un decreto ingiuntivo nei confronti del medico, per il pagamento della somma corrispondente alla quota risarcitoria posta dalla sentenza a carico del proprio dipendente.

Il medico si oppone al decreto ingiuntivo ed eccepisce il difetto di giurisdizione ordinaria in quanto la domanda rientrerebbe nella giurisdizione della Corte dei Conti. Sopravveniva la sentenza n. 828/2014 della Corte di Palermo che rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dagli originari attori nei confronti del medico impugnante, nonché la domanda dell’ASP tendente ad ottenere l’estensione, nei suoi confronti, della condanna che, con riferimento al suddetto medico, il Tribunale aveva pronunciato soltanto nei confronti della medesima struttura. Il Tribunale di Agrigento dichiara, infine, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice contabile, revocando il decreto ingiuntivo opposto.

La Corte di appello di Palermo conferma il difetto di giurisdizione in favore di quello contabile, sulla domanda di rivalsa dell’Azienda sanitaria, rimarcando che la giurisdizione della Corte dei Conti doveva estendersi a ogni ipotesi di responsabilità per pregiudizi economici arrecati allo Stato o ad enti pubblici da persone legate da vincoli di impiego o di servizio e in conseguenza della violazione degli obblighi inerenti a detti rapporti, principio applicabile anche con riferimento alle ASP succedute alle USL, tenute al risarcimento del danno per fatto colposo del proprio dipendente.


L’intervento della Cassazione

La ASP si rivolge alla Corte di Cassazione

La Corte di appello avrebbe errato qualificando la domanda come rivalsa, per debiti dell’azienda causati dalla condotta del dipendente, e non invece come regresso, essendo infatti propriamente diretta a ripetere la quota di obbligazione passiva in capo al condebitore solidale, ed essendovi al contempo reciproca indipendenza tra le domande civili e quelle di responsabilità contabile.

La Corte siciliana ha affermato, sul punto, che la statuizione di cessazione della materia del contendere non è stata oggetto di censura, non essendone stata denunciata la mancata rilevazione che, prospettando un error in procedendo, avrebbe legittimato la Cassazione a verificarne la sussistenza mediante il diretto esame degli atti resi disponibili “ed a trarre”, nel caso, “le conseguenze proprie di siffatto evento estintivo, il quale, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell’ulteriore corso del processo, risulta di impedimento anche alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione”.

La S.C. rammenta che qualora un ente ospedaliero, ovvero un’Unità sanitaria Locale, venga condannato al risarcimento del danno subito da un assistito in relazione a fatto colposo del proprio dipendente, e poi agisca in rivalsa nei confronti del dipendente medesimo, la relativa controversia spetta alla cognizione della Corte dei Conti.

Ciò in quanto la tematica è quella di una responsabilità diretta che trova fondamento nell’assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l’imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, come recita l’art. 2049 c.c. E’ in questo quadro, la suddetta giurisprudenza di legittimità discorre di rivalsa della struttura, direttamente responsabile, nei confronti del medico dipendente, differenziandola dal diritto di regresso che propriamente presuppone la nascita di un’obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell’integrale adempimento dell’obbligazione da parte di uno di essi.

Ora, calando quanto esposto al caso concreto:

  • non rileva la contigua questione della domanda di rivalsa dell’azienda sanitaria nei confronti del medico dipendente in ragione della propria responsabilità;
  • diversamente, si verserebbe nell’ipotesi in cui l’azienda sanitaria, adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, ha chiesto, come detto, in via di regresso, il pagamento della quota parte di debito riferita al condebitore, su cui, in coerenza sistematica con le conclusioni esposte sub 4.4., sussiste a maggior ragione la giurisdizione del Giudice ordinario.

Ne consegue che, accolto il motivo di ricorso inerente la giurisdizione ordinaria, la decisione viene cassata e rinviata alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 SIAF – Società Italiana Assicurativo Forense. Tutti i diritti riservati