Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 24 novembre 2025, n. 38186
Un conducente che guida contromano in stato di ebbrezza e provoca gravi e gravissime lesioni a più persone non può beneficiare di attenuanti generiche. La gravità del comportamento e il mancato rispetto delle regole di sicurezza stradale escludono ogni riduzione della pena.
I fatti
La Corte di Cagliari conferma la sentenza del GUP che aveva affermato la penale responsabilità del conducente della Hyunday in ordine ai delitti di lesioni personali stradali, gravi e gravissime, aggravati dallo stato di ebbrezza e, per l’effetto, unificati i reati con il vincolo del concorso formale, lo aveva condannato alla pena di anni due, e mesi dieci di reclusione.
All’imputato viene contestato di essersi messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 2,34 gr/l, nonché percorrendo il tratto di strada non riusciva ad evitare l’impatto con l’autovettura Opel Corsa proveniente dal senso inverso I tre soggetti a bordo della Opel, riportavano lesioni personali gravissime (consistite nella lacerazione traumatica dell’emidiaframma sinistro, lacerazione splenica, frattura scomposta del manubrio sternale, fratture scomposte dalla II alla IX costa sinistra e dalla V alla VIII costa destra, emo torace consensuale sinistro e contusioni polmonari bilaterali, minima falda di ematoma peripancreatico, asportazione della milza) e i due passeggeri lesioni gravi, superiori a 40 gg (consistite rispettivamente in fratture costali multiple bilaterali, pneumotorace destro, contusioni polmonari multiple bilaterali, emotorace destro, frattura del manubrio dello sterno, frattura della scapola destra, frattura incompleta del soma di L5, frattura del processo trasverso di L-L3, ematoma surrenalico destro, falda di emoperitoneo nello scavo pelvico e frattura basicervicale e diafisaria femore sx e frattura collo omero dx).
L’intervento della Cassazione
L’imputato presenta ricorso in Cassazione dolendosi della negata concessione dell’attenuante in relazione al delitto di lesioni personali stradali gravissime commesso ai danni del conducente della Opel che non avrebbe utilizzato la cintura di sicurezza. Egli osserva che le conclusioni del CTP, sul mancato uso delle cinture di sicurezza, troverebbero riscontro nella diversa natura ed entità delle lesioni patite dalle altre persone offese e nella dinamica della collisione ricostruita in termini conformi anche dal Perito nominato dal Giudice, il quale evidenziava che le lesioni riportate dalla conducente erano state determinate da un urto diretto contro le strutture rigide dell’abitacolo.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
La S.C. riprende, e dà continuità, alle argomentazioni della recente sentenza n. 20369 del 15/01/2025. In questa pronuncia si è affermato che concausa non può essere nemmeno il fattore che determina la colpa del soggetto agente, in quanto rientrante nell’area di rischio che il conducente è tenuto a governare e di cui deve tenere conto nella condotta di guida. In tale caso si determina solo un concorso apparente di cause, venendo in rilievo accadimenti prevedibili, demandati dal legislatore, attraverso la previsione di specifiche regole di condotta, al controllo del conducente del mezzo. Ed ancora si osserva, come una diversa interpretazione, oltre a non essere in linea con l’intento repressivo della riforma, condurrebbe a risultati incoerenti con l’addebito colposo mosso all’autore del reato in quanto la stessa situazione sarebbe il presupposto su cui si innestano le regole cautelari violate e, nello stesso tempo, fattore concausale dell’evento morte (o lesioni) cagionato con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Provata la colpa esclusiva dell’imputato
Ciò ribadito, è pacifico che la configurabilità di una concausa che presenti le connotazioni sopra evidenziate non può essere fondata su supposizioni o valutazioni generiche, richiedendo un accertamento rigoroso in concreto, basato su elementi di fatto specifici, che ne dimostrino, in primo luogo la sussistenza, e, quindi, la rilevanza causale nella determinazione dell’evento occorso. Con specifico riferimento alla ipotesi in cui la concausa sia costituita da un comportamento della vittima, si è condivisibilmente affermato che il comportamento della vittima che rientra nel paradigma considerato non può mai consistere in una condotta perfettamente lecita.
Nel caso in analisi, dopo aver vagliato il compendio probatorio acquisito (rappresentato dai rilievi del sinistro effettuati dalla PG intervenuta, dagli accertamenti alcolemici sui conducenti, dalla documentazione medica acquisita, dalla consulenza medico legale depositata dalla difesa e dalla perizia disposta dal giudice dell’udienza preliminare), la Corte di appello ha ritenuto provata la colpa esclusiva dell’imputato, che conduceva l’auto in evidente stato di ebbrezza alcolica ed invadeva la corsia opposta contromano, sia nella causazione del sinistro, sia nelle lesioni riportate dalle persone offese, evidenziando l’incertezza e la prospettazione personalistica delle affermazioni del CTP circa l’incidenza causale che l’omesso impiego dell’invocato dispositivo di sicurezza, anch’esso indimostrato, avrebbe avuto sull’evento.
Orbene, concludendo, la Corte di appello ha escluso l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in base alla gravità del fatto (che aveva cagionato lesioni gravi e gravissime ad una pluralità di soggetti), ed all’elevato grado di colpa dell’imputato, desunta dalle plurime regole cautelari violate. Ergo le censure del ricorrente alla sentenza di secondo grado non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Avv. Emanuela Foligno
