Torniamo a commentare una pronuncia degli Ermellini in materia di compensi degli avvocati, la Corte di Cassazione ribadisce che la soccombenza reciproca può giustificare la compensazione delle spese di lite, ma non consente al giudice di liquidare il compenso professionale al di sotto dei minimi previsti dai parametri forensi.
La pronuncia in esame (Cass. OL 6079/2026) torna a delineare i confini del potere discrezionale del giudice di merito nella liquidazione delle spese processuali, con particolare riferimento ai minimi tariffari inderogabili e alla gestione della soccombenza reciproca.
Compensi degli avvocati e discrezionalità del giudice
Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire i valori medi delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 e successivi) in misura superiore al 50%.
Se la presenza di una soccombenza reciproca giustifica la compensazione (totale o parziale) delle spese, ciò non autorizza il giudice – qualora decida di condannare una parte al rimborso di una quota di esse – a scendere al di sotto del limite minimo invalicabile del 50% dei valori medi per le fasi effettivamente svolte.
Rammentiamo che la liquidazione delle spese di lite è guidata attualmente da tre binari normativi concorrenti:
- l’art. 92 c.p.c. permette al giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi è una parziale e reciproca soccombenza delle parti;
- il d.m. n. 55/2014 (aggiornato dal d.m. n. 37/2018 e d.m. n. 147/2022);
- l’art. 4, comma 1, stabilisce che il giudice può diminuire o aumentare i valori medi della tabella allegata alle tariffe forensi
Nello specifico, per la riduzione, si prevede che il magistrato possa diminuire i valori medi fino al 50 per cento. L’art. 13-bis L. n. 247/2012 (Equo compenso): introdotto a tutela della dignità del professionista, stabilisce che il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Su queste basi sembra ovvio che siamo di fronte ad un principio che va consolidandosi: infatti l’ordinanza oggetto di queste righe non nasce nel vuoto, ma si pone in rigorosa continuità con il principio espresso dalla sentenza n. 19049 dell’11 luglio 2025 (Sez. Lavoro)
In quell’occasione, la Suprema Corte aveva cassato la decisione di un Tribunale che, richiamando la “particolare semplicità della controversia”, aveva liquidato le spese legali al di sotto del minimo tariffario. Con la sentenza del 2025, la Cassazione ha blindato i parametri minimi affidandosi a tre argomentazioni cardine:
- L’eliminazione del filtro “di regola”, il D.M. n. 37/2018 ha soppresso l’inciso “di regola” contenuto nel vecchio testo del D.M. n. 55/2014 di fatto eliminando la facoltà del giudice di scendere al di sotto della soglia minima del 50% in base a una valutazione puramente equitativa o legata alla modesta complessità della causa.
- Una liquidazione inferiore ai minimi legali è stata definita “irrisoria” e lesiva del decoro professionale del difensore, svilendo il diritto di difesa costituzionalmente protetto.
- La compatibilità euro-unitaria, la sentenza n. 19049/2025 ha esplicitamente richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di concorrenza, confermando che la previsione di tariffe minime nazionali non viola il diritto comunitario, purché sia finalizzata a tutelare la qualità delle prestazioni e l’indipendenza del professionista, nonché contraria ai principi di dignità del lavoro ex art. 35 Cost.
L”errore metodologico compiuto nei casi di soccombenza reciproca
Il vizio che spesso si riscontra nella prassi di merito è la sovrapposizione logica tra due istituti diversi:
- La quantificazione del compenso spettante per l’attività svolta (fase regolata dai parametri d.m. e vincolata al minimo del 50%).
- La ripartizione dell’onere delle spese in base all’esito del giudizio (fase regolata dall’art. 92 c.p.c.).
In presenza di soccombenza parziale, il giudice ha l’obbligo di determinare dapprima la misura teorica del compenso spettante secondo le tabelle ministeriali. Che non può in nessun caso scendere oltre la metà del valore medio.
Solo successivamente, in applicazione dell’art. 92 c.p.c., il magistrato applicherà la frazione di compensazione (es. ponendo a carico di una parte il 30% o il 50% dell’importo così calcolato).
Ciò che la Cassazione vieta fermamente nell’ordinanza del 2026 è l’utilizzo della soccombenza reciproca come giustificazione surrettizia per bypassare la barriera dell’art. 4 del D.M. 55/2014, operando un abbattimento diretto della singola tariffa base oltre la percentuale massima consentita dalla legge.
La sequenza giurisprudenziale formata da Cass. n. 19049/2025 e Cass. n. 6079/2026 segna – forse – un punto di non ritorno a tutela delle competenze degli avvocati.
Il messaggio della Suprema Corte è perentorio: i parametri ministeriali vincolano il giudice nell’individuazione del valore della prestazione tecnica svolta; le dinamiche di vittoria o sconfitta asimmetrica devono trovare sfogo esclusivamente nelle percentuali di compensazione delle quote delle spese di lite e mai nella svalutazione economica della singola fase processuale sotto la soglia minima di legge.
Si tratta di un principio che ha particolare rilevanza per quanto concerne il contenzioso previdenziale ed assistenziale rispetto al quale la sequela giurisprudenziale in realtà continua.
Si tratta di un ambito nel quale assistiamo spesso a un copione standard: istanza accolta, diritto riconosciuto, ma si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
La giustificazione? Una formula stereotipata che richiama la “soccombenza reciproca” solo perché la domanda è stata accolta in misura ridotta rispetto al richiesto (magari sulla decorrenza della prestazione, sul quantum o sugli arretrati).
Accoglimento ridotto o soccombenza reciproca?
Ma l’accoglimento ridotto è diverso e non equivale a soccombenza reciproca ed occorre tracciare una linea di demarcazione netta sul perimetro dell’art. 92, comma 2, c.p.c., facendo chiarezza su cosa sia o cosa non sia soccombenza reciproca.
Se la pretesa è sostanzialmente unitaria e viene accolta solo in parte, la compensazione delle spese non può essere giustificata con una “reciproca soccombenza” che, nei fatti, è solo apparente.
Questo passaggio è uno strumento formidabile per chi si occupa di diritto della previdenza e dell’assistenza sociale.
Si pensi ai casi in cui: viene accertato lo status di invalidità o di handicap, ma con una decorrenza successiva rispetto a quella indicata nella domanda amministrativa e di conseguenza il diritto alla prestazione economica, con una decorrenza differita rispetto al calcolo degli arretrati o degli accessori.
In tutte queste ipotesi, che si verifichino più spesso di quanto si voglia, l’attore ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto sostanziale: la vittoria c’è, anche se non nell’esatta estensione quantitativa desiderata.
Ora per derogare al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e compensare le spese, il Giudice non può rifugiarsi in una motivazione stereotipata o appiattirsi su una soccombenza reciproca inesistente.
Deve invece indicare presupposti effettivi e conformi alla legge, come le “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall’ordinamento, motivandole in modo puntuale e non standardizzato. Ma quante volte questo avviene? Quasi mai, per esperienza diretta
Avv. Silvia Assennato
