Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 29 maggio 2026, n. 16849
La Corte di Cassazione interviene in materia di danno odontoiatrico, censurando la sentenza d’appello che aveva omesso di valutare la domanda relativa alle spese future per il ripristino della funzionalità masticatoria.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di una paziente, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano su un punto preciso: le spese future per il ripristino della funzionalità masticatoria, ignorate per un errore di fatto macroscopico.
Una paziente, tre dentisti, anni di cure inadeguate
La storia inizia nel 2007. La paziente si rivolge alla prima odontoiatra per un problema al secondo molare superiore sinistro. Per quasi due anni lamenta dolori crescenti all’emivolto e disturbi cardiaci, senza che la professionista decida di estrarre il dente, preferendo terapie rivelatesi inadeguate. La paziente si rivolge poi a una seconda specialista, che procede alla devitalizzazione di un elemento adiacente, inserisce un moncone come perno di ponte protesico e, secondo la ricostruzione attorea, tarda eccessivamente prima di rimuovere il dente contestato — operazione eseguita solo nell’estate del 2012. Ne derivano tre interventi chirurgici, alcuni eseguiti durante una gravidanza, con ulteriore pregiudizio per la donna.
La paziente cita in giudizio entrambe le odontoiatre e il titolare dello studio della prima, chiedendo il risarcimento di tutti i danni — incluse le spese future per il ripristino della funzione masticatoria, quantificate in 19.000 euro. Il Tribunale di Lecco accerta le responsabilità (2/3 alla prima professionista e allo studio, 1/3 alla seconda), ma liquida importi ridotti e omette completamente di pronunciarsi sulle spese future. La Corte d’Appello di Milano conferma e condanna la paziente alle spese del grado.
Il nodo del nesso causale: la Cassazione conferma il rigetto sulle patologie extra-odontoiatriche
La paziente aveva sostenuto che le cure dentali avessero causato anche patologie sistemiche: irritazione del trigemino, sinusite, dolori facciali. Su questo punto, la Cassazione conferma il rigetto e lo fa con argomenti tecnici netti.
Prima ragione: opera la preclusione da doppia conforme. Quando due giudici di merito, in gradi diversi, pervengono allo stesso esito su una questione di fatto, il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. — norma introdotta dalla riforma del 2012 per stabilizzare i giudizi di fatto già scrutinati due volte.
Seconda ragione: la valutazione della CTU è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione adeguata. Nel caso concreto, i consulenti avevano concluso che, nonostante anni di accertamenti e pluralità di specialisti coinvolti, “non si giunse mai a una diagnosi di certezza circa la patogenesi dei sintomi lamentati”. Un singolo passaggio favorevole della perizia — in cui uno specialista otorinolaringoiatra aveva menzionato una possibile causa odontogena — non è sufficiente a ribaltare una conclusione peritale complessivamente sfavorevole.
Terza ragione: il secondo motivo di ricorso — che censurava l’errata applicazione del criterio probabilistico “più probabile che non” — è dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza. La Corte d’Appello non aveva applicato un criterio sbagliato: aveva semplicemente escluso in fatto che il trattamento sanitario fosse concausa delle patologie extra-odontoiatriche. Censurare il criterio quando ciò che rileva è il risultato dell’accertamento fattuale è un motivo che non si confronta con la reale ratio decidendi.
Il vizio accolto: la motivazione apparente che non regge
Qui la Cassazione cambia registro e accoglie i motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente.
La Corte d’Appello di Milano aveva rigettato la domanda di risarcimento per le spese future adducendo due motivazioni: la domanda era stata formulata tardivamente in primo grado, e non era stato prodotto alcun preventivo. Entrambe le affermazioni erano smentite dagli atti.
La ricorrente aveva riportato testualmente nel ricorso per cassazione le conclusioni dell’atto di citazione introduttivo, che recitavano espressamente: “accertare e dichiarare che gli esborsi necessari ai fini del corretto e completo ripristino del cavo orale della Signora (…) e relativa funzionalità masticatoria assommano ad Euro 19.000,00…“. Agli atti era presente anche una perizia di parte quantificante il danno e un preventivo proveniente proprio dalla seconda odontoiatra convenuta.
La Cassazione verifica la corrispondenza tra le affermazioni del giudice di merito e il contenuto degli atti — operazione consentita quando il ricorrente riproduca gli atti nel ricorso — e conclude: il presupposto fattuale su cui si reggeva il rigetto era inesistente.
A questo si aggiungeva un secondo vizio: la Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione per relationem, affermando di aderire alla decisione del Tribunale «che ha riconosciuto solo le spese causalmente ricollegabili all’operato dei professionisti». Peccato che il Tribunale su questo specifico punto non si fosse pronunciato affatto: non esisteva, dunque, alcuna decisione di merito a cui aderire.
La sovrapposizione di questi due profili — presupposto fattuale errato e motivazione per relationem a una pronuncia inesistente — integra la motivazione meramente apparente di cui all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., equiparata dalla giurisprudenza alla mancanza di motivazione e produttiva di nullità della sentenza.
Quanto vale il danno da spese future odontoiatriche?
La cassazione con rinvio impone al nuovo giudice di merito di pronunciarsi finalmente sul merito della domanda. Il punto ha rilevanza pratica generale.
Il danno emergente da spese mediche future è una voce autonoma del danno patrimoniale, pienamente risarcibile ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., a condizione che la necessità delle cure future sia causalmente riconducibile alla condotta inadempiente del sanitario; e l’’entità delle spese sia sufficientemente determinata o determinabile, anche in via equitativa quando la prova del quantum sia difficile, purché l’esistenza del danno sia certa o sufficientemente probabile.
Questa voce è distinta e autonoma rispetto al danno biologico permanente: non è assorbita dalla liquidazione del danno non patrimoniale e deve essere specificamente domandata e provata. La sua omessa valutazione, anche derivante da un errore sulla tempestività della domanda, costituisce vizio autonomamente impugnabile.
Conclusioni
Dalla sentenza emergono quattro regole pratiche di immediata utilità:
- Sul nesso causale extra-odontoiatrico: l’incertezza diagnostica sulla patogenesi dei sintomi, documentata da anni di accertamenti senza diagnosi conclusiva, ridonda a carico del paziente. La prova del nesso causale deve essere specifica per ciascuna voce di danno.
- Sulla doppia conforme: in presenza di due decisioni di merito conformi, le censure sul fatto sono precluse ex art. 348-ter c.p.c.; le censure sulla CTU devono essere incanalate nel n. 3 dell’art. 360 c.p.c. solo quando si alleghi un errore giuridico, non una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Sulla motivazione apparente: quando il giudice d’appello rigetta una domanda per tardività e la tardività è smentita dal testo dell’atto di citazione riprodotto nel ricorso, la motivazione è apparente e la sentenza nulla. La verifica della corrispondenza tra le affermazioni del giudice e il contenuto degli atti è accessibile alla Cassazione.
- Sulle spese future: il danno da spese future di ripristino della funzionalità odontoiatrica va domandato esplicitamente sin dall’atto introduttivo, documentato con perizia e preventivo, e valutato separatamente dal danno biologico. La sua omessa liquidazione — per qualsiasi causa, incluso un errore del giudice sulla tempestività — giustifica la cassazione con rinvio.
Avv. Sabrina Caporale
