Corte di Cassazione, III civile, sentenza 11 giugno 2025, n. 15594
In materia di responsabilità sanitaria, una CTU non collegiale compromette la validità della sentenza basata sulla consulenza. Anche se la consulenza preventiva era stata regolarmente eseguita secondo le norme antecedenti alla legge Gelli-Bianco, il giudice di merito deve comunque garantire la collegialità dell’incarico affidando la perizia a un team di esperti qualificati.
La vicenda
I familiari della paziente deceduta il 12.12.2013 citano a giudizio la azienda Opsedaliera di Padova deducendone la responsabilità e chiedono il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario, per gli sviluppi sistemici di un empiema pleurico asseritamente ascrivibile al negligente operato dei sanitari che l’avevano in cura durante il primo ricovero – dal 1 al 26 settembre 2013 – presso il reparto di Clinica Medica 2, dove poi era stata nuovamente ricoverata a fine novembre.
Prima della chiamata in giudizio veniva esperito A.T.P. e il CTU nominato in tale sede negava l’esistenza di elementi di critica sulla attività prestata dai sanitari; i congiunti ritengono errata tale valutazione, sia perché resa da un medico legale privo di specifiche cognizioni in materia, sia perché non aveva tenuto conto della necessità per la paziente di procedere da subito al posizionamento di un drenaggio così da liberare il cavo pleurico del liquido che lo occupava per i due terzi: omissione che avrebbe contribuito a rafforzare la quota settica sistemica, a sua volta determinante nello scatenare gli eventi che avevano poi condotto alla morte.
Il Tribunale (sent. 1630/2019), acquisita la relazione di consulenza depositata in ATP, rigetta le domande ritenendo non dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra le azioni o omissioni dei medici e il decesso della paziente. In particolare, sulla scorta delle valutazioni dei CTU che hanno ritenuto non praticabile il drenaggio toracico, considerato troppo rischioso e inefficace e non provata la perdita di chance di sopravvivenza, escludendo che il drenaggio avrebbe avuto efficacia salvavita.
Il primo Giudice rileva, inoltre, che non vi sono i presupposti per la invocata rinnovazione della CTU per la dedotte incapacità professionali del Consulente o per suoi pregressi rapporti con l’Azienda convenuta, atteso che:
- gli attori avrebbero dovuto presentare istanza di ricusazione del consulente, ex art. 192 c.p.c., almeno tre giorni prima del giuramento del consulente;
- la contestazione della competenza del consulente era avvenuta solo dopo l’esito sfavorevole della consulenza, configurandosi come uno stratagemma per invalidare conclusioni non gradite;
- non vi erano ragioni per una sostituzione del consulente ex art. 196 c.p.c., poiché la consulenza era sostenuta da ragionamenti logici e coerenti;
- non vi era necessità di nominare un collegio peritale, poiché l’a.t.p. era stato introdotto prima dell’entrata in vigore dell’art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e non era possibile scomporre in singole fasi una procedura concepita unitariamente.
In data 1.6.2022 La Corte d’appello di Venezia (sent. n. 1261) conferma la sentenza di primo grado condividendone in toto le valutazioni.
In particolare, ha rilevato che: i familiari della vittima, avendo avuto comunicazione della nomina del CTU, avrebbero potuto, e dovuto, svolgere accertamenti sul nominativo e presentare eventuali istanze di ricusazione prima dello svolgimento dell’incarico, senza attendere il processo di merito; essi, invece, hanno sollevato la questione solo dopo l’esito sfavorevole della Consulenza, rendendo la contestazione intempestiva; difatti hanno fatto riferimento a “pregressi rapporti lavorativi” del Consulente con l’Azienda Ospedaliera senza fornire dettagli specifici o prove concrete: non era stato chiarito quale fosse la natura di tali rapporti, né quando la parte ne fosse venuta a conoscenza; la condizione di procedibilità di cui all’art. 8 L. n. 24 del 2017, per esercitare un’azione davanti al Giudice civile, era stata assolta perché era stata svolta una Consulenza preventiva; per il principio tempus regit actum, la correttezza della nomina del Consulente va valutata con riferimento al momento della scelta dell’ausiliario nel procedimento di consulenza preventiva, non al momento dell’inizio del giudizio di merito.
Il ricorso in Cassazione
Lamentano, in sintesi, che l’incarico di consulente non sia stato conferito a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.
Rilevano all’uopo che il caso riguarda una chirurgia toracica, ma il CTU nominato era un neurochirurgo e non aveva competenze specifiche nella detta disciplina. La legge Gelli-Bianco prescrive che nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la CTU deve essere affidata a un medico legale e a uno o più specialisti con specifica conoscenza della materia; tale obbligo non è stato rispettato.
Quando è stato avviato il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (ante legge “Gelli Bianco”) non vi era alcuna “procedura concepita unitariamente” da rispettare: perché tale unitaria disciplina, che prevede l’obbligo di incardinare (per le vertenze in ambito di malpractice medica) prima un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e, successivamente, un giudizio di merito ex art. 702-bis c.p.c., non era ancora stata introdotta. Quando, invece, è stata avviata la causa di merito la legge “Gelli-Bianco” era già in vigore. Pertanto, secondo la tesi dei familiari della paziente, il primo Giudice avrebbe dovuto o rinnovare la consulenza nel rispetto di quelle disposizioni, o quanto meno invitare il Consulente già nominato ad integrare i propri accertamenti con l’ausilio di uno specialista.
Lamentano, anche, che erroneamente la Corte d’appello avrebbe confermato il rigetto dell’istanza di rinnovazione della CTU in relazione alla dedotta incompatibilità dell’ausiliario, attribuendo agli attori la responsabilità di non aver svolto verifiche preventive sul nominativo del Consulente. Affermano che il Giudice aveva l’obbligo di verificare l’assenza di conflitti di interesse, come previsto dall’art. 15 della Legge n. 24 del 2017.
Tempus regit actum e applicabilità della norma –
Il profilo temporale della questione:
- la prima osservazione riguarda l’applicabilità, ratione temporis, della norma di cui all’art. 15 L. n. 24 del 2017 nel caso in cui il giudizio risarcitorio venga introdotto in data successiva alla sua entrata in vigore (1 aprile 2017) ma sia stato preceduto da un procedimento di di ATP ex art. 696-bis c.p.c. espletato anteriormente. In altri termini: si tratta di stabilire se, posta la natura processuale della norma evocata (art. 15 L. n. 24 del 2017) e l’applicabilità ad essa del principio tempus regit actum, il periodo temporale cui aver riguardo sia quello della introduzione del procedimento cautelare prodromico di cui all’art. 696-bis c.p.c. o quello della introduzione del giudizio di merito.
- la seconda osservazione riguarda le conseguenze della inosservanza della previsione che richiede, “nei procedimenti civili e nei procedimenti penati aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria”, l’affidamento dell’incarico ad un collegio di Consulenti (“un medico specializzato in medicina legale e… uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”).
La S.C., alla prima osservazione, sostiene la applicabilità della norma al giudizio di merito de quo. C’è uno stretto legame tra il procedimento di ATP e il giudizio risarcitorio di merito.
Indicative in tal senso sono le previsioni in forza delle quali:- l’attivazione della prima è condizione di procedibilità del secondo;- il Giudice chiamato ad occuparsi del merito della causa è quello stesso che ha trattato il procedimento preventivo;- ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato il ricorso di cui all’articolo 702-bis; quest’ultima previsione, in particolare, si giustifica proprio in ragione del raccordo con il procedimento ex art. 696-bis c.p.c.: il rito sommario, infatti, anche se a cognizione piena, è comunque semplificato ed è destinato alle controversie che non presentino particolare complessità o che non richiedano una istruttoria molto approfondita; lo svolgimento di un ATP in una fase anteriore al giudizio e la sua possibile acquisizione agli atti del processo a seguito del mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione, consentono di snellire di molto i tempi della trattazione e della decisione; qualora rilevi che il procedimento di ATP non sia stato introdotto, o non sia ancora terminato, il Giudice deve assegnare alle parti termine di quindici giorni per la presentazione, dinanzi a sé medesimo, di istanza per l’apertura o per il completamento della procedura.
La lettura combinata di quanto sopra riportato, però, non conduce ad affermare la netta distinzione, strutturale e funzionale, dei due procedimenti, al punto da considerarli quali momenti di un unico procedimento bi-fasico, dal momento che, al contrario, sia l’uno, che l’altro, possono essere introdotti.
Al riguardo la S.C. rammenta che la natura bifasica del procedimento è stata di recente esclusa (vedasi Cass. n. 11804 del 5/05/2025 commentata sul sito Responsabilecivile.it) che, nel decidere sul momento determinativo della competenza ha affermato il principio, cui viene data continuità, secondo cui “Il giudizio regolato dall’art. 8 della Legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ.”.
Nullità della sentenza e conseguenze sul giudizio di merito
Ebbene, essendo stata chiesta l’ATP anteriormente all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, ad essa la disposizione dell’art. 15 non era applicabile ratione temporis.
Ciò non toglie, però, che: a) è al giudizio risarcitolo di merito che si riferisce l’art. 8 nel prevederne una condizione di procedibilità; b) è al giudizio di merito (o quanto meno anche al giudizio di merito) che si riferisce l’art. 15 l. n. 24 del 2017; c) l’art. 15, nel dettare le regole relative alla nomina dei consulenti tecnici, si riferisce ad un preciso incombente istruttorio e lo fa per finalità, come si dirà, propriamente legate alla sua natura di atto istruttorio, in sé e per sé considerata, come tale indifferente al fatto che si inserisca in una piuttosto che in un’altra sequenza procedimentale.
Questo significa che, una volta avviato il giudizio risarcitorio, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ad esso applicabile le nuove disposizioni ormai entrate in vigore. O meglio, il Tribunale avrebbe dovuto comunque porsi il problema dell’idoneità della consulenza espletata ante causam a costituire valido supporto istruttorio ai fini del giudizio di merito, posto che quella consulenza, benché ritualmente espletata secondo le norme anteriormente vigenti e ammissibilmente acquisita al giudizio di merito, non soddisfaceva il disposto dell’art. 15.
A tal fine il primo giudice avrebbe pertanto dovuto comunque ordinarne la rinnovazione affidando l’incarico ad un collegio di consulenti nell’osservanza dei requisiti indicati dalla norma.
Venendo ora alla seconda osservazione di cui sopra, relativa alle conseguenze della inosservanza della previsione di cui all’art. 15, nei settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell’incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l’esigenza di perseguire una verifica dell’an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis.
La norma citata della legge Gelli-Bianco introduce il principio della necessaria collegialità nell’espletamento del mandato. Ormai è stato ampiamente chiarito che il fine della corretta esplicazione dell’indagine e della valutazione peritale è perseguito dal legislatore tanto attraverso la necessaria collegialità, quanto mediante la previsione della preparazione specialistica e delle conoscenze pratiche dei soggetti incaricati.
Le esposte considerazioni conducono a ritenere che la mancata osservanza del requisito di “necessaria collegialità” della consulenza tecnica costituisca causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa, per violazione di norma processuale inderogabile, tale dovendosi considerare quella disposta dall’art. 15, comma 1, L. n. 24 del 2017.
Tale vizio processuale sussiste nella fattispecie qui in esame, e i familiari della vittima lo hanno dedotto già nel primo atto difensivo utile successivo alla espletata consulenza preventiva conciliativa, con il rilievo della inattendibilità delle valutazioni del Consulente, poiché non affiancato da un collegio di specialisti del settore.
Principi consolidati in materia di consulenza tecnica sanitaria
- “L’art. 15 della Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la “Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”, è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore; ne consegue che, anche nel caso in cui anteriormente a tale entrata in vigore sia stata espletata, in relazione alla medesima controversia, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell’incarico – ferma la ritualità di tale ultima consulenza e l’ammissibilità della sua acquisizione da parte dei giudice del merito – rimane l’obbligo per quest’ultimo di dare attuazione ai principio di collegialità dettato dall’art. 15 L. cit., attraverso la rinnovazione della consulenza e l’affidamento dei relativo incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti indicati dalla norma medesima”.
- “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l’inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all’art. 15 Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile”.
Redazione
