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Visite non autorizzate in ospedale, Cassazione distingue tra peculato d’uso e abuso d’ufficio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 41533 del 29 dicembre 2025

Le visite non autorizzate in ospedale richiedono attenzione alla qualificazione giuridica della condotta: la distinzione tra peculato d’uso e abuso d’ufficio diventa fondamentale per valutare eventuali responsabilità dei medici.

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41533/2025 (deposta il 29 dicembre 2025), è tornata a tracciare i confini tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione nel settore sanitario, fornendo importanti chiarimenti sulla qualificazione giuridica delle condotte dei medici che eseguono visite non autorizzate utilizzando strumentazione pubblica.

Il caso: ecografie “extra-CUP” e materiali di consumo

Il caso riguarda alcuni medici di un reparto di ostetricia e ginecologia accusati di aver visitato pazienti (principalmente di nazionalità cinese) senza la preventiva prenotazione al CUP e senza il versamento della tariffa all’Azienda Sanitaria.

In primo e secondo grado, i sanitari erano stati condannati per peculato (art. 314 c.p.) e truffa aggravata per aver svolto visite non autorizzate in ospedale. L’accusa di peculato si fondava sull’appropriazione di beni accessori: gel per ecografia, carta per lettino, guanti e l’energia elettrica necessaria per far funzionare l’ecografo.

La visione unitaria del bene: il principio di accessorietà

La Suprema Corte ha accolto i ricorsi della difesa, criticando la “parcellizzazione” dei beni operata dai giudici di merito. Secondo gli Ermellini, la qualificazione del reato deve riferirsi al bene principale (l’ecografo) e non ai singoli materiali di consumo o all’energia elettrica, che hanno un ruolo puramente “ammennicolare e servente”.

Poiché l’ecografo veniva restituito immediatamente dopo la visita, la condotta non può essere inquadrata come peculato “appropriativo” (comma 1), ma semmai come peculato d’uso (art. 314, comma 2 c.p.), a patto che manchi totalmente un interesse pubblico nell’erogazione della prestazione.

Abuso d’ufficio e la nuova “Indebita destinazione”

Il punto di maggiore interesse riguarda il confine con l’abuso d’ufficio, recentemente abrogato. La Cassazione chiarisce che:

Se il medico, pur violando le regole, persegue anche un interesse pubblico (la cura del paziente), la condotta rientrava nell’abuso d’ufficio.

Occorre ora verificare se tali condotte, post-abrogazione dell’art. 323 c.p., possano confluire nel nuovo art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), introdotto dal D.L. n. 92/2024.

La Corte ha dunque rinviato il giudizio, chiedendo di accertare se i medici fossero autorizzati all’attività intramuraria e se vi fosse una “compresenza di un interesse pubblicistico” legato al bisogno di assistenza sanitaria delle pazienti.

Truffa: non basta la violazione dell’orario

Infine, la sentenza interviene sull’accusa di truffa ai danni dell’ente pubblico. La Cassazione ha ribadito che la semplice esecuzione di visite private durante l’orario di servizio non costituisce automaticamente truffa. Per configurare il reato sono necessari artifici o raggiri (come la falsificazione dei registri di presenza). La mera violazione degli obblighi contrattuali o la distrazione di energie lavorative, senza una condotta ingannatoria specifica, non integra la fattispecie penale dell’art. 640 c.p.

Avv. Sabrina Caporale

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