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Responsabilità ostetrica, prevalgono CTU e cartella clinica sulla prova testimoniale

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 4115, depositata il 19 febbraio 2026

In materia di responsabilità ostetrica la prova tecnica prevale su quella testimoniale: la CTU e la cartella clinica sono decisive per accertare il nesso causale, soprattutto in casi di parto complesso e danni neonatali.

Con l’ordinanza n. 4115/2026 (depositata il 19 febbraio 2026), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta su un tragico caso di responsabilità ostetrica, ribadendo i confini tra prova testimoniale e accertamento tecnico-scientifico. Il caso riguardava un neonato che aveva riportato una paralisi cerebrale totale a causa di un’asfissia prolungata durante il parto, avvenuto nel 2007.

Il cuore della controversia: ventosa o cesareo?

I genitori del minore avevano citato l’Azienda Sanitaria sostenendo che i medici avessero insistito indebitamente con tentativi di estrazione mediante ventosa ostetrica (per ben sette volte, secondo la loro tesi) prima di decidersi per un cesareo d’urgenza. I ricorrenti lamentavano, in particolare, la mancata ammissione della prova testimoniale, che avrebbe dovuto dimostrare l’errata esecuzione delle manovre e il superamento dei tempi massimi previsti dalle leges artis.

Prevalenza della CTU e della cartella clinica

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della decisione dei giudici di merito di basarsi esclusivamente sulle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU). Gli Ermellini hanno chiarito due punti fondamentali:

Inutilità della prova orale: Quando la questione è puramente tecnica (valutazione della sofferenza fetale e dei tempi di intervento), la prova testimoniale è “irrilevante e superflua”. La CTU non è un semplice ausilio, ma lo strumento elettivo per tradurre i dati clinici in giudizio giuridico.

Fede privilegiata della cartella: La cartella clinica è un atto pubblico. Le annotazioni sugli orari degli interventi e sulle procedure eseguite (come il numero di applicazioni della ventosa) fanno piena prova fino a querela di falso. Non è possibile smentire per testimoni quanto verbalizzato dai medici senza attivare il procedimento civile di querela.

Il “congruo tempo” dell’urgenza

La Suprema Corte ha avallato la ricostruzione dei periti d’ufficio, secondo cui l’operato dei sanitari è stato corretto.

Tempo di estrazione: Il passaggio dai tentativi di ventosa al parto cesareo è avvenuto in circa 30 minuti, intervallo considerato “congruo” dalla letteratura scientifica internazionale (Linee guida NICE).

Indicazione al cesareo: La Corte ha ribadito che né l’età della gestante (37 anni) né il ricorso alla procreazione medicalmente assistita costituiscono, di per sé, indicazioni obbligatorie al parto cesareo in assenza di complicanze cliniche preventive.

Danno e nesso causale

Sebbene la sofferenza ipossica del neonato fosse indiscutibile, la Cassazione ha confermato che non ogni esito infausto implica una responsabilità. Se i medici hanno rispettato i protocolli e i tempi di reazione, il danno viene ascritto a una complicanza improvvisa e non evitabile del flusso ematico feto-placentare durante la fase espulsiva.

Avv. Sabrina Caporale

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