Corte di Cassazione, VI penale, sentenza 31 ottobre 2025, n. 35667
Maltrattamenti alla convivente in stato di gravidanza, i Giudici di merito confermano la condanna dell’uomo e la Corte di Cassazione avvalla il merito. Il concetto di ciclo della violenza in una decisione che tratta della questione aberrante dei maltrattamenti in famiglia.
La decisione della Corte di Cassazione prescelta per il commento colpisce per l’intima analisi psico-sociologica che la vittima di maltrattamenti subisce: dalla valutazione della credibilità delle dichiarazioni della donna, alle manovre denigratorie e fisiche, al concetto del ciclo della violenza nel cui vortice si è trovata la vittima, peraltro in stato di gravidanza, e la dinamica che caratterizza le forme di sviluppo della violenza commessa ai danni delle donne nelle relazioni.
La vicenda
La Corte di Napoli conferma la sentenza dell’11 gennaio 2024 di primo grado, che aveva condannato l’uomo per il delitto di maltrattamenti ai danni della convivente, aggravati dalla sua condizione di gravidanza, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Il condannato si rivolge alla Corte di cassazione criticando la ritenuta credibilità della persona offesa e la valutazione complessiva del suo comportamento. Le critiche vengono respinte.
I Giudici di appello hanno correttamente esaminato la motivazione cui è giunto il Tribunale sulle dettagliate dichiarazioni della persona offesa, che aveva descritto il rapporto con il compagno come segnato, costantemente da condotte autoritarie, ricattatorie e coercitive, consistite: nell’averle “imposto di cessare ogni attività lavorativa, quale condizione per la prosecuzione del loro rapporto”, persino convincendola a trasferire i suoi risparmi su una carta ricaricabile Postepay da cui l’imputato aveva ritirato tutto il denaro conoscendone solo lui i codici di accesso; nell’averle impedito amicizie di sesso maschile, perché “a una donna perbene non si addicevano”; nell’averla allontanata dalla sua migliore amica, qualificata come una “poco di buono”, a cui avrebbe incendiato l’auto se si fossero frequentate; nell’averla picchiata in più occasioni, in un caso minacciandola con il coltello, per avere salutato per strada persone da lui non conosciute; nell’averla assoggettata ad un costante controllo del telefono cellulare e dei messaggi; nell’averla chiusa a chiave in casa per impedirle di uscire, soprattutto quando doveva ricorrere a cure mediche a seguito delle sue violenze; nell’averla isolata dai genitori che poteva incontrare solo in sua presenza e davanti ai quali G. si mostrava amorevole e premuroso; nell’averle impedito rapporti diretti con i medici curanti possedendo solo lui i loro numeri di telefono e presenziando a tutte le visite; nell’averla sottoposta a continuative minacce di morte, insulti e mortificazioni in quanto donna e rispetto ad una precisa assegnazione di ruolo (“non sei buona neanche a letto… non sei buona neanche ad avere figli… Sei una persona inutile… che pesa sulla società“…
Nel gennaio del 2020 la donna era tornata a vivere a casa dei genitori a causa della violenza, ma il pentimento e l’affetto dimostrati dal compagno l’avevano convinta a riprendere la convivenza (marzo 2020), subendo l’aggravamento dei maltrattamenti soprattutto nel periodo Covid e dopo la conoscenza del suo stato di gravidanza (gennaio 2022), tanto da farla nuovamente ammalare di anoressia. La scelta di denunciare e interrompere la relazione era stata assunta solo a seguito dei comportamenti dell’imputato in occasione della minaccia di aborto: non l’aveva accompagnata subito in ospedale, aspettando molte ore; le aveva imposto di cucinare e occuparsi delle faccende domestiche dopo il ricovero nonostante i medici le avessero prescritto di stare a letto; l’aveva schiaffeggiata.
A seguito dell’interruzione della convivenza, l’uomo approfittando della condizione di vulnerabilità della compagna aveva tentato di riprenderne il controllo con progressivi riavvicinamenti, ma il rifiuto ricevuto lo aveva determinato a perseguitare e minacciare la compagna.
La testimonianza della persona offesa
Ebbene, le testimonianze della persona offesa, sono assistite dalla presunzione di attendibilità, e comunque l’attendibilità intrinseca del racconto e la sua credibilità costituiscono questioni di merito non censurabili in Corte di Cassazione se non a fronte di manifeste contraddizioni. In buona sostanza, il Giudice nella sua valutazione deve dare non dei riscontri sui fatti, che costituirebbero altre prove, ma “elementi di convergenza” utili ad asseverare la credibilità soggettiva del testimone, come correttamente avvenuto nella specie.
I comportamenti dell’imputato hanno sviluppato una tipica modalità manipolatoria e ciclica della violenza nelle relazioni intime, in cui i maltrattamenti dell’autore, soprattutto psicologici (disprezzo, umiliazioni, denigrazioni, ricatti morali rispetto alla sottrazione del figlio appena nato, richiami costanti all’inadeguatezza della donna in quanto donna), seguiti da violenze fisiche, idonee a porre in pericolo la vita del nascituro, erano stati tali da culminare nella rottura della relazione, ma anche in successive richieste di “perdono” dell’uomo, capaci di confondere la vittima e porla nell’illusoria aspettativa del cambiamento, accettando la ripresa della convivenza, sino a riprendere con maggiore crudeltà nel periodo successivo.
In questo ragionamento vi è da considerare che il lungo tempo di reazione della donna rispetto alla denuncia non avesse inciso sulla sua credibilità, ma, anzi, fosse espressivo di canoni consolidati, fondati sulle evidenze dell’ampia casistica giurisprudenziale circa i comportamenti tenuti dalle persone offese di reati commessi in contesti di coppia.
Il ciclo della violenza
Nel caso in esame, le condotte riferite dalla persona offesa, con le sue paure e i suoi ripensamenti, danno puntuale conto del c.d. “ciclo della violenza” ovverosia un modello tipico di crescita esponenziale della modalità maltrattante nei contesti affettivi di coppia che si sviluppa secondo precise fasi, tutte sussistenti nella specie, e correttamente valutate dai Giudici di merito proprio in questa chiave.
Difatti, la particolarità della dinamica che caratterizza le forme di sviluppo della violenza commessa ai danni delle donne nelle relazioni strette, assume una connotazione discontinua, ma progressiva rispetto alla lesione del bene giuridico tutelato e impone di considerare i singoli atti secondo una prospettiva globale che ne valorizzi adeguatamente e tempestivamente il grado di offensività anche psicologica.
Inoltre, costituisce consolidata giurisprudenza di questa Corte che nell’ordinaria dinamica delle relazioni di coppia segnate da condotte maltrattanti, il differimento nel tempo del momento in cui la vittima decide di denunciare all’Autorità giudiziaria può avere molteplici ragioni che spetta al Giudice accertare, solo ove ritenga che questo sia rilevante, senza che sia consentito addentrarsi in apodittiche e astratte valutazioni di verosimiglianza.
La S.C. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Emanuela Foligno
