Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 4 novembre 2025, n. 35894
Un grave incidente sul lavoro nel corso di uno scavo ha causato la morte di un operaio. La Corte di Cassazione conferma la condanna dell’appaltatrice per non aver messo in sicurezza il cantiere, omettendo l’installazione delle necessarie armature di sostegno e la vigilanza sull’uso dei dispositivi di protezione.
I fatti
Nel cantiere in questione era in corso uno scavo che non era stato messo in sicurezza con “paratie” o “casseformi di protezione”. Tali dispositivi avrebbero impedito al terreno di franare. In particolare, in seguito a uno smottamento che aveva intrappolato un altro dipendente, il geometra e il capocantiere erano scesi nello scavo, insieme ad un altro lavoratore, per prestare soccorso, ma un secondo smottamento travolgeva il capocantiere causandone il decesso.
La appaltatrice viene condannata per avere omesso di provvedere, nell’avanzamento dei lavori di scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno e non vigilando affinché la vittima utilizzasse i dispositivi di protezione individuale previsti e messi a disposizione, e per avere cagionato il decesso dello stesso e lesioni personali inferiori a 40 giorni ad altri due operai, fatti questi ultimi non coltivati per mancanza di querela.
L’intervento della Cassazione
Viene censurata la condotta colposa ascritta all’imputato e l’esistenza del nesso causale tra la stessa e l’evento.
Secondo i Giudici di appello: a) non può ritenersi che la realizzazione dello scavo sia stata una iniziativa improvvisa assunta autonomamente dal capocantiere (la vittima deceduta); b) è inverosimile che la vittima abbia disposto autonomamente l’esecuzione del lavoro, senza avere ricevuto indicazioni dal titolare della ditta appaltatrice.
Secondo la difesa, la prova sarebbe stata travisata “per invenzione” dato che nessuno dei testimoni avrebbe riferito di avere ricevuto, quel giorno, disposizioni sui lavori di scavo e il titolare dell’impresa non era presente in cantiere. Risulterebbe, dunque evidente che il lavoro eseguito non sarebbe stato commissionato dall’imputato ma, piuttosto, riconducibile alla iniziativa della persona offesa.
Sempre secondo la difesa, non c’è un obbligo di armare le pareti dello scavo per il fatto stesso del raggiungimento della profondità di 1,5, metri, dato che l’obbligo sorge solo nel caso in cui qualcuno debba scendere nello scavo. Il CTP ha precisato che le protezioni dello scavo possono essere di diversi tipi e vengono apposte solo ove il lavoratore debba scendervi all’interno. Secondo quanto riferito dall’escavatorista, lo scavo non era ancora ultimato e non si era ancora arrivati alla quota di profondità di 1.5 metri.
Lo scavo del cantiere non era in sicurezza
Le critiche vengono integralmente respinte. È stato evidenziato che il giorno del sinistro era in corso di realizzazione uno scavo per l’allaccio della rete fognaria e occorreva realizzare un collegamento di due pozzetti fognari di allaccio della rete fognaria. I lavori, al momento dell’incidente non erano ancora terminati. In sostanza, la appaltatrice mette in discussione il giudizio fattuale di merito che, comunque, è congruo, logico e non contraddittorio.
L’affermazione che “le protezioni imposte dall’art. 119 D.Lgs. 81/2008 andrebbero apposte solo nel caso in cui lo scavo raggiunga la profondità di 1,50 metri e che le stesse dovrebbero essere poste solo quando il lavoratore abbia necessità di scendere all’interno dello stesso…” non si confronta con la previsione di legge che impone di armare le pareti “man mano” che si proceda nello scavo proprio al fine di evitare movimenti franosi delle pareti, ciò a prescindere dal fatto che i lavoratori vi stazionino, o siano presenti temporaneamente.
La Corte di appello ha concluso che nello scavo, in corso di ultimazione, non erano state apposte protezioni alle pareti, idonee a prevenire ed evitare il rischio di quel cedimento che si è verificato provocando il decesso del lavoratore, conseguentemente risulta violato anche l’art. 2087 c.c.
Non è dirimente il fatto che sul posto erano presenti delle “casseforme” in quanto il CTU ha precisato che si trattava di un fatto assolutamente neutro dato che lo scavo, comunque, risultava realizzato senza l’approntamento di adeguate misure di sicurezza. Parimenti non è ragionevole avere sostenuto che la realizzazione dello scavo sia stata frutto di una improvvisa iniziativa della stessa vittima perché gli scavi in questioni erano funzionali alla realizzazione del collegamento per l’allaccio alla rete fognaria.
Da quanto sopra si evince che i Giudici di appello hanno analizzato tutte le circostanze del caso, arrivando a concludere che la misura di protezione omessa era proprio destinata a prevenire il pericolo di cedimento del terreno nel caso di una discesa nello scavo, per qualunque esigenza di lavoro, e in ogni caso assicurare la necessaria sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
