Corte di Cassazione, III civile, sentenza 6 maggio 2026, n. 13076
Con la complessa e articolata sentenza depositata il 6 maggio 2026 (R.G.N. 19250/2020), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta un delicato caso di malasanità legato a un’infezione da toxoplasmosi in gravidanza. La pronuncia offre fondamentali chiarimenti in tema di accertamento del nesso causale a fronte di incertezze scientifiche (danno diretto vs. perdita di chance), sull’applicabilità dell’art. 1227 c.c. per la condotta negligente della gestante e sulla validità delle clausole assicurative “claims made”.
Il caso: omessa tempestiva cura della toxoplasmosi in gravidanza
La dolorosa vicenda processuale ha per protagonisti i genitori di un bambino nato con gravissime e plurime malformazioni dovute a una toxoplasmosi congenita non tempestivamente contrastata. La madre, durante la gestazione, si era sottoposta ai test infettivologici che, pur indicando un’infezione pregressa, erano stati inizialmente sottovalutati. Inviata in ritardo presso un istituto specializzato, le veniva prescritta una terapia antibiotica, che la donna tuttavia sospendeva autonomamente dopo pochi giorni.
I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano riconosciuto la responsabilità solidale dell’Azienda Ospedaliera, del ginecologo curante e dell’infettivologo, condannandoli al risarcimento dei danni patiti dal minore e, iure proprio, dai genitori per la devastazione psicologica e la lesione del rapporto parentale. I sanitari e le rispettive compagnie assicurative hanno proposto ricorso in Cassazione.
Nesso causale ed incertezza scientifica: il perimetro della “perdita di chance”
Uno dei nodi centrali sciolti dagli Ermellini riguarda la corretta qualificazione dell’evento di danno. La Corte d’Appello aveva liquidato il danno considerando un rapporto di causalità diretta tra i ritardi terapeutici e le malformazioni del nascituro. Tuttavia, la Cassazione ha censurato tale automatismo per difetto di motivazione.
La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) aveva infatti rilevato una profonda divisione nella letteratura scientifica circa la reale efficacia della terapia antibiotica (Spiramicina) nell’evitare la trasmissione del parassita al feto, sottolineando l’assenza di certezze assolute sulla guarigione. Di fronte a tale quadro clinico, la Suprema Corte precisa che non si può discorrere di causalità materiale certa, ma occorre vagliare attentamente l’ipotesi della perdita di chance.
Se non vi è la certezza scientifica (secondo la regola del “più probabile che non”) che la condotta omessa avrebbe salvato il feto, il danno risarcibile non è la malformazione in sé, bensì la perdita della concreta, apprezzabile e seria possibilità di ottenere un risultato migliore.
Il concorso di colpa della madre (art. 1227 c.c.) e la solidarietà passiva
Un altro principio di assoluto rilievo enunciato dalla sentenza riguarda la condotta della gestante (che aveva sospeso la cura antibiotica e ritardato l’esecuzione di alcuni esami). I medici ricorrenti chiedevano una riduzione del risarcimento in forza del concorso di colpa della paziente.
La Cassazione, correggendo il tiro della Corte territoriale, traccia un importante distinguo logico-giuridico:
- Per i danni al minore e al padre: l’eventuale comportamento colposo della madre non può ridurre le poste risarcitorie riconosciute al figlio nato malformato o al coniuge. Nei loro confronti, i medici restano responsabili in solido (salvo l’eventuale, successiva azione di regresso verso la madre).
- Per i danni iure proprioalla madre: diversamente, nella quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale riconosciuto alla madre stessa, il giudice di merito deve valutare se la sua condotta negligente (es. l’abbandono della terapia senza consulto medico) abbia costituito una concausa del danno ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., decurtando proporzionalmente il suo risarcimento.
I profili assicurativi: legittimità della clausola “Claims Made”
Infine, la sentenza si sofferma sull’annosa questione delle clausole claims made, contenute nelle polizze di responsabilità civile professionale dei medici e delle strutture. La Corte di merito le aveva dichiarate vessatorie.
Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 22437/2018), la Terza Sezione ribadisce che il modello claims made (che subordina l’indennizzo alla circostanza che la richiesta risarcitoria sia avanzata durante il periodo di validità della polizza, a prescindere da quando sia avvenuto il fatto illecito) non è soggetto a nullità per vessatorietà né al controllo di meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, c.c., in quanto tipizza una lecita assicurazione contro i danni. L‘indagine del giudice non deve limitarsi a “bocciare” la clausola, ma deve verificare l’adeguatezza complessiva del sinallagma, tenendo conto del bilanciamento tra la limitazione temporale del rischio, l’ammontare del premio e l’eventuale previsione di garanzie postume.
Conclusioni
Con questa pronuncia, la Suprema Corte riafferma la necessità di un rigore motivazionale assoluto nei giudizi di malpractice medica, rifuggendo da automatismi liquidatori. Il giudice di merito non può appiattirsi acriticamente sulle conclusioni della CTU, ma deve fornire risposte puntuali alle censure difensive, distinguendo chirurgicamente tra l’eziologia dell’evento lesivo e la perdita di chance, e ponderando con attenzione le condotte di tutti gli attori coinvolti, inclusa la paziente.
Avv. Sabrina Caporale
