Corte di Cassazione, III civile, sentenza 6 maggio 2026, n. 13075
Di fronte a un evento avverso imprevedibile e inevitabile, come un’embolia adiposa a seguito di un intervento di chirurgia estetica come la liposuzione, viene meno il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il decesso del paziente. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, respingendo le richieste risarcitorie dei familiari della vittima.
Il fatto storico
La tragica vicenda ha origine nel 2008, quando un paziente si sottopone a un duplice intervento di chirurgia estetica — liposuzione e blefaroplastica — presso una clinica. Durante l’operazione, il paziente entra in stato di coma vegetativo, per poi decedere successivamente.
I familiari avviano così una complessa battaglia legale contro la clinica, il chirurgo e l’anestesista, sostenendo che il coma fosse derivato da una profonda e scorretta sedazione (ipossia farmacoindotta), tesi inizialmente supportata dalle perizie svolte in sede penale e accolta dal giudice civile di primo grado.
Il ribaltamento in Appello: il ruolo della CTU civile
La Corte d’Appello di Bologna ha però ribaltato la decisione, rigettando le domande risarcitorie. I giudici di secondo grado si sono affidati alle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) espletata in sede civile, ritenendola più approfondita e sottoposta a un pieno contraddittorio rispetto a quella penale.
I periti civili hanno infatti escluso l’ipossia da “oversedation”, individuando la causa del danno neurologico in un’embolia grassosa, una nota e frequente complicanza della liposuzione in cui microbolle adipose entrano in circolo. Tale evento clinico è stato qualificato come imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza, escludendo di fatto profili di colpa a carico dell’anestesista e della struttura.
La pronuncia della Corte di Cassazione
I familiari del paziente hanno impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Suprema Corte (R.G.N. 30858/2020, depositata il 6 maggio 2026), lamentando un’errata valutazione delle prove e una presunta inversione dell’onere probatorio.
La Cassazione ha dichiarato inammissibili e infondati tutti i ricorsi, formulando i seguenti principi chiave:
Insindacabilità del merito: la Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. I ricorrenti, contrapponendo la propria interpretazione clinica a quella della CTU civile accolta dalla Corte d’Appello, chiedevano di fatto una rilettura delle prove, operazione preclusa in Cassazione.
Motivazione congrua e logica: è pienamente legittimo per il giudice civile discostarsi dalle conclusioni di una perizia penale, purché lo faccia con una motivazione logica e adeguata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ampiamente argomentato le ragioni scientifiche (come l’assenza di macroembolie polmonari immediate e le evidenze della TAC) per cui ha preferito la tesi dell’embolia grassosa.
Onere della prova e nesso causale: in materia di responsabilità sanitaria, spetta sempre al paziente (o ai suoi eredi) dimostrare, secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso causale tra la condotta del medico e il danno. Se tale nesso rimane incerto, o se emerge che il danno è riconducibile a una complicanza inevitabile che interrompe il nesso (causa non imputabile), la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
La conclusione
Avendo accertato che il chirurgo non avrebbe potuto impedire l’evento avverso e che all’anestesista non era muovibile alcun rimprovero clinico, la Suprema Corte ha confermato l’assenza di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dei medici e della clinica.
Avv. Sabrina Caporale
